Art. 7 
 
Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure  di  sicurezza
per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro 
 
  1. Le disposizioni di  cui  all'articolo  18  del  decreto-legge  4
maggio 2023, n. 48, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
luglio 2023, n. 85, si interpretano  nel  senso  che  la  tutela  ivi
prevista si applica anche ad eventuali infortuni occorsi nel tragitto
dall'abitazione o altro domicilio dove si trovi lo studente al  luogo
dove  si  svolgono  i  percorsi  di  formazione  scuola-lavoro  e  da
quest'ultimo all'abitazione o domicilio dello studente. 
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  dopo  il
comma 784-octies e' inserito il seguente: 
    «784-novies. Al fine di garantire un  ambiente  di  apprendimento
sicuro e conforme agli obiettivi formativi previsti dai  percorsi  di
formazione scuola-lavoro, finalizzati all'acquisizione di  competenze
trasversali tramite esperienze operative e in coerenza  con  la  loro
funzione prevalentemente orientativa, le convenzioni stipulate tra le
istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possono  prevedere
che gli studenti siano adibiti  a  lavorazioni  ad  elevato  rischio,
cosi' come  individuate  nel  documento  di  valutazione  dei  rischi
dell'impresa ospitante.».