Art. 7
Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza
per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro
1. Le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 4
maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
luglio 2023, n. 85, si interpretano nel senso che la tutela ivi
prevista si applica anche ad eventuali infortuni occorsi nel tragitto
dall'abitazione o altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo
dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e da
quest'ultimo all'abitazione o domicilio dello studente.
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il
comma 784-octies e' inserito il seguente:
«784-novies. Al fine di garantire un ambiente di apprendimento
sicuro e conforme agli obiettivi formativi previsti dai percorsi di
formazione scuola-lavoro, finalizzati all'acquisizione di competenze
trasversali tramite esperienze operative e in coerenza con la loro
funzione prevalentemente orientativa, le convenzioni stipulate tra le
istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possono prevedere
che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio,
cosi' come individuate nel documento di valutazione dei rischi
dell'impresa ospitante.».