Art. 8
Erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per
infortunio sul lavoro o per malattie professionali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, nei limiti di cui al successivo
comma 6, in aggiunta alle prestazioni riconosciute ai superstiti di
deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali,
previste dall'articolo 85 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'INAIL eroga annualmente agli
alunni delle scuole primarie e agli studenti delle scuole secondarie
di primo e di secondo grado, dei percorsi di istruzione e formazione
professionale (IeFP), delle universita' e dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici
superiori (ITS Academy), titolari della rendita a superstiti,
riconosciuta ai sensi del predetto articolo 85, una borsa di studio
finalizzata al sostegno delle relative attivita'.
2. L'importo annuale della prestazione di cui al comma precedente
e' pari:
a) a 3.000 euro, per ogni anno di frequenza della scuola primaria
e della scuola secondaria di primo grado;
b) a 5.000 euro, per ogni anno di frequenza della scuola
secondaria di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione
professionale (IeFP);
c) a 7.000 euro, per ogni anno di frequenza dell'universita' e
degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica
(AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy).
3. L'erogazione della prestazione e' subordinata alla frequenza con
profitto di ciascun anno del corso di studio e alla presentazione
all'INAIL di apposita domanda ed e' erogata fino al raggiungimento
dei limiti di eta' previsti dall'articolo 85, comma 1, numero 2), del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124
del 1965.
4. La domanda deve contenere tutte le informazioni necessarie per
accertare la frequenza con profitto del corso di studio ed essere
presentata o spedita entro il termine di sessanta giorni dalla
conclusione dell'anno scolastico o accademico.
5. Ai fini del presente articolo sono compresi nel sistema di
istruzione e formazione:
a) le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione
e formazione e le universita' dell'Unione europea;
b) le scuole, gli istituti, le universita' e degli istituti di
alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comunque
denominati, operanti all'estero, che svolgano le attivita' di
istruzione e formazione e rilascino titoli validi nel territorio
italiano.
6. Il beneficio di cui al presente articolo e' riconosciuto nel
limite di spesa di 26 milioni annui a decorrere dall'anno 2026. Agli
oneri derivanti dal primo periodo, pari a 26 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2026, si provvede, per l'anno 2026, mediante la
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, a
decorrere dall'anno 2027, al fine di garantire la compensazione in
termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche
amministrazioni, mediante la riduzione di 37,15 milioni di euro annui
del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
7. L'INAIL provvede a corrispondere le borse di studio agli
interessati per ciascun anno fino al raggiungimento del limite di
spesa di cui al precedente comma 6, in ragione dell'ordine temporale
di acquisizione delle domande.
8. L'INAIL provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa di cui al comma 6, fornendo i risultati dell'attivita' di
monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attivita' di
monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il
raggiungimento dei predetti limiti di spesa, l'INAIL non procede
all'accoglimento delle ulteriori domande.