Art. 8 
 
Erogazione  di  borse  di  studio  ai  superstiti  di  deceduti   per
infortunio sul lavoro o per malattie professionali 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, nei limiti di cui al successivo
comma 6, in aggiunta alle prestazioni riconosciute ai  superstiti  di
deceduti per infortunio sul  lavoro  o  per  malattie  professionali,
previste dall'articolo 85 del  testo  unico  delle  disposizioni  per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni  sul  lavoro  e  le
malattie professionali,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'INAIL  eroga  annualmente  agli
alunni delle scuole primarie e agli studenti delle scuole  secondarie
di primo e di secondo grado, dei percorsi di istruzione e  formazione
professionale  (IeFP),  delle  universita'  e  dell'alta   formazione
artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli  istituti  tecnologici
superiori  (ITS  Academy),  titolari  della  rendita  a   superstiti,
riconosciuta ai sensi del predetto articolo 85, una borsa  di  studio
finalizzata al sostegno delle relative attivita'. 
  2. L'importo annuale della prestazione di cui al  comma  precedente
e' pari: 
    a) a 3.000 euro, per ogni anno di frequenza della scuola primaria
e della scuola secondaria di primo grado; 
    b) a  5.000  euro,  per  ogni  anno  di  frequenza  della  scuola
secondaria di secondo grado e del sistema di istruzione e  formazione
professionale (IeFP); 
    c) a 7.000 euro, per ogni anno di  frequenza  dell'universita'  e
degli istituti di alta formazione  artistica,  musicale  e  coreutica
(AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy). 
  3. L'erogazione della prestazione e' subordinata alla frequenza con
profitto di ciascun anno del corso di  studio  e  alla  presentazione
all'INAIL di apposita domanda ed e' erogata  fino  al  raggiungimento
dei limiti di eta' previsti dall'articolo 85, comma 1, numero 2), del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124
del 1965. 
  4. La domanda deve contenere tutte le informazioni  necessarie  per
accertare la frequenza con profitto del corso  di  studio  ed  essere
presentata o spedita  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla
conclusione dell'anno scolastico o accademico. 
  5. Ai fini del presente  articolo  sono  compresi  nel  sistema  di
istruzione e formazione: 
    a) le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione
e formazione e le universita' dell'Unione europea; 
    b) le scuole, gli istituti, le universita' e  degli  istituti  di
alta formazione artistica,  musicale  e  coreutica  (AFAM),  comunque
denominati,  operanti  all'estero,  che  svolgano  le  attivita'   di
istruzione e formazione e  rilascino  titoli  validi  nel  territorio
italiano. 
  6. Il beneficio di cui al presente  articolo  e'  riconosciuto  nel
limite di spesa di 26 milioni annui a decorrere dall'anno 2026.  Agli
oneri derivanti dal primo periodo, pari a 26 milioni di euro annui  a
decorrere dall'anno 2026, si provvede, per l'anno 2026,  mediante  la
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e,  a
decorrere dall'anno 2027, al fine di garantire  la  compensazione  in
termini  di  indebitamento  netto  e   fabbisogno   delle   pubbliche
amministrazioni, mediante la riduzione di 37,15 milioni di euro annui
del Fondo sociale per occupazione e formazione, di  cui  all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  7. L'INAIL  provvede  a  corrispondere  le  borse  di  studio  agli
interessati per ciascun anno fino al  raggiungimento  del  limite  di
spesa di cui al precedente comma 6, in ragione dell'ordine  temporale
di acquisizione delle domande. 
  8. L'INAIL provvede al monitoraggio  del  rispetto  del  limite  di
spesa di cui al comma  6,  fornendo  i  risultati  dell'attivita'  di
monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze.  Qualora  dall'attivita'  di
monitoraggio  dovesse  emergere,  anche  in   via   prospettica,   il
raggiungimento dei predetti limiti  di  spesa,  l'INAIL  non  procede
all'accoglimento delle ulteriori domande.