Art. 9
Modifica all'articolo 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, in
materia di adeguamento dei limiti di eta' per l'assegno di
incollocabilita' erogata dall'INAIL
1. All'articolo 10, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248,
il numero 2) e' sostituito dal seguente:
«2) eta' non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al
beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguata
periodicamente all'eta' pensionabile;».
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro
702.700 per l'anno 2026, euro 782.500 per l'anno 2027, euro 798.900
per l'anno 2028, euro 863.700 per l'anno 2029, euro 873.000 per
l'anno 2030, euro 943.800 per l'anno 2031, euro 954.000 per l'anno
2032, euro 973.400 per l'anno 2033, euro 975.300 per l'anno 2034 e in
euro 1.005.200 annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge n. 190 del 2014.