Art. 9 
 
Modifica all'articolo 10 della  legge  5  maggio  1976,  n.  248,  in
  materia  di  adeguamento  dei  limiti  di  eta'  per  l'assegno  di
  incollocabilita' erogata dall'INAIL 
 
  1. All'articolo 10, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248,
il numero 2) e' sostituito dal seguente: 
    «2) eta' non superiore ai limiti  previsti  per  l'ammissione  al
beneficio  dell'assunzione  obbligatoria  al  lavoro,  come  adeguata
periodicamente all'eta' pensionabile;». 
  2. Ai maggiori oneri  derivanti  dal  comma  1,  valutati  in  euro
702.700 per l'anno 2026, euro 782.500 per l'anno 2027,  euro  798.900
per l'anno 2028, euro 863.700  per  l'anno  2029,  euro  873.000  per
l'anno 2030, euro 943.800 per l'anno 2031, euro  954.000  per  l'anno
2032, euro 973.400 per l'anno 2033, euro 975.300 per l'anno 2034 e in
euro 1.005.200 annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge n. 190 del 2014.