Art. 2 
 
Viaggi nella storia e nella memoria presso i campi di  prigionia,  di
  internamento e di concentramento in Italia 
 
  1. Presso il Ministero dell'istruzione e del merito e' istituito un
fondo, con una dotazione di 1,2 milioni di euro per l'anno 2025,  per
promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia  scolastica,  i
viaggi nella storia e nella memoria presso i campi di  prigionia,  di
internamento  e  di  concentramento  in   Italia,   con   particolare
riferimento a quelli operanti durante il  periodo  fascista  compreso
tra il 1922 e il 1945, rivolti a studentesse e studenti delle  scuole
di ogni ordine e grado. 
  2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con  proprio  decreto,
da adottare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente  legge,  definisce  le  modalita'  di  utilizzo  delle
risorse di cui al comma 1, stabilendo altresi' la tipologia di  spese
finanziabili.