Art. 3 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2  della
presente legge, pari a 1,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  si
provvede: 
    a) quanto a 500.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2025, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo; 
    b)  quanto  a  1.000.000  di  euro  per  l'anno  2025,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2025-2027,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2025,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'istruzione e del merito. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 10 novembre 2025 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio