Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2 della
presente legge, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, si
provvede:
a) quanto a 500.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
b) quanto a 1.000.000 di euro per l'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione e del merito.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 novembre 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio