Art. 2 
 
                       Operazioni di consegna 
 
  1. Il competente Ufficio dell'Agenzia del demanio, entro  tre  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con  l'atto  di
consegna di cui all'articolo 1, comma 2, trasferisce alla Regione  il
bene di cui all'articolo 1, comma 1. 
  2. Il verbale di consegna del bene e'  sottoscritto  congiuntamente
dal competente Ufficio dell'Agenzia del demanio  e  dalla  Regione  e
costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura
catastale del bene medesimo in favore della Regione.