Art. 2
Operazioni di consegna
1. Il competente Ufficio dell'Agenzia del demanio, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'atto di
consegna di cui all'articolo 1, comma 2, trasferisce alla Regione il
bene di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Il verbale di consegna del bene e' sottoscritto congiuntamente
dal competente Ufficio dell'Agenzia del demanio e dalla Regione e
costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura
catastale del bene medesimo in favore della Regione.