Art. 3 
 
                      Effetti del trasferimento 
 
  1. Il trasferimento in proprieta' del bene di cui  all'articolo  1,
comma 1, con i relativi diritti reali, pertinenze, accessori, oneri e
pesi, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova
alla data del verbale di consegna. 
  2. Dalla data del verbale di consegna, la  Regione  subentra  nella
proprieta', nel possesso e in tutti i  rapporti  giuridici  attivi  e
passivi  inerenti  al  bene  trasferito,  fermi  restando  i   limiti
derivanti dai vincoli storici, artistici, paesaggistici e ambientali.
Dalla stessa data ad essa competono i proventi e le  spese  derivanti
dalla gestione del bene trasferito.