Art. 3
Effetti del trasferimento
1. Il trasferimento in proprieta' del bene di cui all'articolo 1,
comma 1, con i relativi diritti reali, pertinenze, accessori, oneri e
pesi, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova
alla data del verbale di consegna.
2. Dalla data del verbale di consegna, la Regione subentra nella
proprieta', nel possesso e in tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi inerenti al bene trasferito, fermi restando i limiti
derivanti dai vincoli storici, artistici, paesaggistici e ambientali.
Dalla stessa data ad essa competono i proventi e le spese derivanti
dalla gestione del bene trasferito.