Art. 4 
 
              Conservazione, fruizione e valorizzazione 
 
  1. Dalla data del verbale di consegna del bene di cui  all'articolo
1, comma 1, la Regione si impegna  ad  assicurarne  e  sostenerne  la
conservazione,   a   destinarlo   ad   attivita'    strumentali    al
raggiungimento di finalita' di interesse pubblico e  a  favorirne  la
valorizzazione.