Art. 4
Conservazione, fruizione e valorizzazione
1. Dalla data del verbale di consegna del bene di cui all'articolo
1, comma 1, la Regione si impegna ad assicurarne e sostenerne la
conservazione, a destinarlo ad attivita' strumentali al
raggiungimento di finalita' di interesse pubblico e a favorirne la
valorizzazione.