Art. 2 
 
Piano strategico per la promozione degli investimenti nel  territorio
                    delle regioni Marche e Umbria 
 
  1. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge si provvede  all'aggiornamento  del  Piano  strategico
della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre
2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  novembre
2023, n. 162, secondo le modalita' previste dal comma 3 del  medesimo
articolo 11, al fine di individuare i settori da promuovere e  quelli
da rafforzare, gli investimenti e gli interventi  prioritari  per  lo
sviluppo delle regioni Marche e Umbria, ivi compresi quelli destinati
a favorire la riconversione industriale finalizzata alla  transizione
energetica, nonche' le modalita' di  attuazione  del  medesimo  Piano
strategico. 
  2. Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma  1,  si  applicano
alle regioni Marche e Umbria, in quanto  compatibili,  le  previsioni
del Piano strategico della ZES unica approvato ai sensi  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2024, di cui  al
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del  15  gennaio
2025. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  11  del  citato
          decreto-legge n. 124 del 2023: 
                «Art. 11 (Piano strategico della ZES unica). - 1.  Il
          Piano strategico della ZES  unica  ha  durata  triennale  e
          definisce,  anche  in  coerenza  con  il  PNRR  e  con   le
          programmazioni nazionali e regionali dei fondi  strutturali
          europei nonche' nel rispetto dei principi di sostenibilita'
          ambientale,  la  politica  di  sviluppo  della  ZES  unica,
          individuando, anche in modo differenziato  per  le  regioni
          che ne fanno parte, i settori da  promuovere  e  quelli  da
          rafforzare, gli investimenti e  gli  interventi  prioritari
          per lo  sviluppo  della  ZES  unica,  ivi  compresi  quelli
          destinati   a   favorire   la   riconversione   industriale
          finalizzata alla transizione energetica, e le modalita'  di
          attuazione. Una specifica sezione  del  Piano  e'  dedicata
          agli investimenti e agli interventi prioritari, necessari a
          rimuovere, in coerenza con  quanto  previsto  dall'articolo
          119,  sesto  comma,  della  Costituzione,   gli   svantaggi
          dell'insularita', nelle regioni Sicilia e Sardegna. 
                2. La Struttura di missione di cui  all'articolo  10,
          comma 2, predispone lo schema di Piano strategico della ZES
          unica, garantendo la  piena  partecipazione  delle  regioni
          interessate. Alla predisposizione  del  Piano  partecipano,
          altresi',  tre  rappresentanti   designati   congiuntamente
          dall'Unione delle  province  d'Italia  e  dall'Associazione
          nazionale dei comuni italiani. 
                3. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro per gli affari  europei,
          il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con
          il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei  trasporti,  il  Ministro  delle
          imprese e del made in Italy e il Ministro per la protezione
          civile e le politiche del mare, previo parere della  Cabina
          di regia di cui all'articolo 10, comma 1, da adottare entro
          il 31 luglio 2024, e' approvato il Piano  strategico  della
          ZES unica. Il Piano strategico  e'  aggiornato  secondo  le
          medesime modalita' di cui al primo periodo. 
                3-bis. Nella ZES unica possono essere  istituite,  in
          coerenza con gli obiettivi definiti  dal  Piano  strategico
          della ZES unica, zone franche doganali intercluse ai  sensi
          del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 9 ottobre  2013,  e  dei  relativi  atti
          delegati e di esecuzione. La perimetrazione  di  tali  zone
          franche doganali e' proposta dalla Struttura di missione di
          cui all'articolo 10, comma 2,  anche  su  iniziativa  delle
          Autorita'  di  sistema  portuale   ovvero   delle   regioni
          competenti,  ed  e'  approvata   con   determinazione   del
          direttore dell'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli,  da
          adottare entro sessanta giorni dalla data della proposta. 
                3-ter.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
          all'attuazione  del  presente  articolo  nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente.».