Art. 2
Piano strategico per la promozione degli investimenti nel territorio
delle regioni Marche e Umbria
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge si provvede all'aggiornamento del Piano strategico
della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre
2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2023, n. 162, secondo le modalita' previste dal comma 3 del medesimo
articolo 11, al fine di individuare i settori da promuovere e quelli
da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo
sviluppo delle regioni Marche e Umbria, ivi compresi quelli destinati
a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione
energetica, nonche' le modalita' di attuazione del medesimo Piano
strategico.
2. Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 1, si applicano
alle regioni Marche e Umbria, in quanto compatibili, le previsioni
del Piano strategico della ZES unica approvato ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2024, di cui al
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio
2025.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato
decreto-legge n. 124 del 2023:
«Art. 11 (Piano strategico della ZES unica). - 1. Il
Piano strategico della ZES unica ha durata triennale e
definisce, anche in coerenza con il PNRR e con le
programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali
europei nonche' nel rispetto dei principi di sostenibilita'
ambientale, la politica di sviluppo della ZES unica,
individuando, anche in modo differenziato per le regioni
che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da
rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari
per lo sviluppo della ZES unica, ivi compresi quelli
destinati a favorire la riconversione industriale
finalizzata alla transizione energetica, e le modalita' di
attuazione. Una specifica sezione del Piano e' dedicata
agli investimenti e agli interventi prioritari, necessari a
rimuovere, in coerenza con quanto previsto dall'articolo
119, sesto comma, della Costituzione, gli svantaggi
dell'insularita', nelle regioni Sicilia e Sardegna.
2. La Struttura di missione di cui all'articolo 10,
comma 2, predispone lo schema di Piano strategico della ZES
unica, garantendo la piena partecipazione delle regioni
interessate. Alla predisposizione del Piano partecipano,
altresi', tre rappresentanti designati congiuntamente
dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei,
il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle
imprese e del made in Italy e il Ministro per la protezione
civile e le politiche del mare, previo parere della Cabina
di regia di cui all'articolo 10, comma 1, da adottare entro
il 31 luglio 2024, e' approvato il Piano strategico della
ZES unica. Il Piano strategico e' aggiornato secondo le
medesime modalita' di cui al primo periodo.
3-bis. Nella ZES unica possono essere istituite, in
coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano strategico
della ZES unica, zone franche doganali intercluse ai sensi
del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dei relativi atti
delegati e di esecuzione. La perimetrazione di tali zone
franche doganali e' proposta dalla Struttura di missione di
cui all'articolo 10, comma 2, anche su iniziativa delle
Autorita' di sistema portuale ovvero delle regioni
competenti, ed e' approvata con determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da
adottare entro sessanta giorni dalla data della proposta.
3-ter. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.».