Art. 3 
 
Misure  di  semplificazione  amministrativa  e  di  agevolazione  per
  l'effettuazione degli investimenti  nel  territorio  delle  regioni
  Marche e Umbria 
 
  1. In relazione  agli  investimenti  in  beni  strumentali  di  cui
all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge  19  settembre  2023,  n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023,  n.
162, realizzati, nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025,
nelle zone delle regioni Marche e Umbria  ammissibili  agli  aiuti  a
finalita' regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo  3,  lettera
c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea,  si  applica
l'agevolazione di cui all'articolo 3, commi  14-octies,  14-novies  e
14-decies, del decreto-legge 27 dicembre 2024,  n.  202,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15,  fatto  salvo
quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. 
  2. In relazione agli investimenti effettuati  nel  periodo  dal  1°
gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nei territori  di  cui  al  comma  1
ovvero nei territori ammissibili agli aiuti a finalita'  regionale  a
norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c),  del  Trattato  sul
funzionamento  dell'Unione  europea,  ubicati  all'interno  di   Zone
logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi  da
61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a far data dal  25
febbraio 2025, ai  fini  della  fruizione  dell'agevolazione  di  cui
all'articolo  3,  commi  14-octies,  14-novies   e   14-decies,   del
decreto-legge   27   dicembre   2024,   n.   202,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  21  febbraio  2025,  n.  15,  i  soggetti
interessati sono tenuti a presentare esclusivamente la  comunicazione
di cui all'articolo 3, comma 14-novies, secondo periodo, del medesimo
decreto-legge n. 202 del 2024, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 15 del 2025. 
  3. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  14,  15  e  22  del
decreto-legge  19   settembre   2023,   n.   124,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.  162,  si  applicano,
nei  limiti  ivi  previsti,  ai  progetti  inerenti  alle   attivita'
economiche  ovvero   all'insediamento   di   attivita'   industriali,
produttive e logistiche da realizzare all'interno dei territori delle
regioni Marche e Umbria, non soggetti a segnalazione  certificata  di
inizio attivita' di cui agli articoli  19  e  19-bis  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, ovvero in relazione ai quali non e' previsto  il
rilascio di titolo abilitativo. Le disposizioni di  cui  al  presente
comma si applicano altresi' ai procedimenti gia' avviati e non ancora
definiti alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  4.  All'articolo  3,  comma   14-octies,   secondo   periodo,   del
decreto-legge   27   dicembre   2024,   n.   202,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15,  le  parole:  «80
milioni di euro» sono sostituite  dalle  seguenti:  «110  milioni  di
euro». Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno  2025,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 5, comma 1,  del  decreto-legge  10  agosto
2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9  ottobre
2023, n. 136. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riportano il testo degli articoli 14, 15, 16 e  22
          del citato decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124: 
                «Art. 14  (Procedimento  unico).  -  1.  Fatto  salvo
          quanto  previsto  dalle  norme  vigenti   in   materia   di
          autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, in
          materia  di  opere  ed  altre  attivita'  ricadenti   nella
          competenza territoriale degli aeroporti  e  in  materia  di
          investimenti  di   rilevanza   strategica   come   definiti
          dall'articolo 32 del decreto-legge 9 agosto 2022,  n.  115,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  settembre
          2022, n. 142,  e  dall'articolo  13  del  decreto-legge  10
          agosto 2023, n. 104, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 9 ottobre 2023, n. 136, nonche' quanto  previsto  dal
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,  in  materia  di
          disciplina  del  commercio,  i   progetti   inerenti   alle
          attivita' economiche ovvero all'insediamento  di  attivita'
          industriali, produttive e logistiche di cui al comma 2  del
          presente articolo all'interno della ZES unica, non soggetti
          a segnalazione certificata di inizio attivita' di cui  agli
          articoli 19 e 19-bis della legge 7  agosto  1990,  n.  241,
          ovvero in relazione ai quali non e' previsto il rilascio di
          titolo abilitativo, sono soggetti ad autorizzazione  unica,
          rilasciata ai sensi dell'articolo 15 su istanza  di  parte,
          nel  rispetto  delle  normative  vigenti  in   materia   di
          valutazione di impatto ambientale.  L'autorizzazione  unica
          di  cui  all'articolo  15  sostituisce   tutti   i   titoli
          abilitativi e autorizzatori, comunque denominati, necessari
          alla localizzazione, all'insediamento, alla  realizzazione,
          alla  messa  in  esercizio,   alla   trasformazione,   alla
          ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o  al
          trasferimento nonche' alla cessazione o alla  riattivazione
          delle  attivita'  economiche,  industriali,  produttive   e
          logistiche. 
                2. Sono di pubblica utilita', indifferibili e urgenti
          i progetti di soggetti pubblici  o  privati  inerenti  alle
          attivita' economiche ovvero all'insediamento  di  attivita'
          industriali, produttive e logistiche all'interno della  ZES
          unica, purche' relativi ai settori  individuati  dal  Piano
          strategico di cui all'articolo 11. 
                3. Nell'ambito del procedimento unico non e'  ammesso
          il  frazionamento  del  procedimento   per   l'acquisizione
          asincrona dei diversi titoli abilitativi necessari  per  il
          medesimo intervento. 
                4. Ciascuna regione interessata  puo'  presentare  al
          Ministro per gli affari europei, il Sud,  le  politiche  di
          coesione  e  il  PNRR,  al   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e al Ministro per le riforme  istituzionali
          e la semplificazione  normativa  una  o  piu'  proposte  di
          protocollo  o  di  convenzione  per   l'individuazione   di
          ulteriori procedure semplificate  e  regimi  procedimentali
          speciali.  La  proposta   individua   dettagliatamente   le
          procedure  oggetto  di   semplificazione,   le   norme   di
          riferimento  e  le   amministrazioni   locali   e   statali
          competenti ed e' approvata dalla Cabina  di  regia  di  cui
          all'articolo 10, comma 1. Sono parti del protocollo o della
          convenzione la  regione  proponente  e  le  amministrazioni
          locali  o  statali   competenti   per   ogni   procedimento
          individuato. Sono  in  ogni  caso  fatti  salvi  i  livelli
          ulteriori  di  semplificazione,  rispetto  alla   normativa
          nazionale, previsti dalle regioni e dagli enti locali nella
          disciplina dei regimi amministrativi di propria competenza. 
                Art.  15 (Autorizzazione  unica).  -  1.  Coloro  che
          intendono avviare attivita'  economiche,  ovvero  insediare
          attivita' industriali, produttive e logistiche  all'interno
          della  ZES  unica,  presentano  la  relativa  istanza  allo
          sportello unico digitale di cui all'articolo 13,  allegando
          la documentazione e  gli  eventuali  elaborati  progettuali
          previsti dalle normative di settore,  per  consentire  alle
          amministrazioni   competenti   la   compiuta    istruttoria
          tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le
          autorizzazioni,  intese,  concessioni,   licenze,   pareri,
          concerti,  nulla  osta  e  assensi,  comunque   denominati,
          necessari alla realizzazione e all'esercizio  del  medesimo
          progetto. 
                2. Dell'avvenuta  presentazione  dell'istanza  e  dei
          relativi  documenti  allegati   e'   rilasciata,   in   via
          telematica,   una   ricevuta,   che   attesta    l'avvenuta
          presentazione dell'istanza e indica i termini entro i quali
          l'amministrazione e' tenuta a rispondere,  ovvero  entro  i
          quali  il   silenzio   dell'amministrazione   equivale   ad
          accoglimento dell'istanza. 
                3. Su  richiesta  delle  amministrazioni  competenti,
          entro venti giorni dal ricevimento  dell'istanza  e  previa
          verifica della completezza documentale, il S.U.D. ZES  puo'
          richiedere   al   proponente    eventuale    documentazione
          integrativa, necessaria allo svolgimento  dell'istruttoria.
          Al fine di  adempiere  la  richiesta,  il  proponente  puo'
          chiedere la sospensione del procedimento per un massimo  di
          trenta giorni. Nel caso in cui la documentazione  richiesta
          non sia trasmessa entro il termine stabilito, la domanda si
          intende respinta. 
                4. Entro tre giorni lavorativi dalla ricezione  della
          documentazione, la Struttura  di  missione  ZES  indice  la
          conferenza di  servizi  semplificata  di  cui  all'articolo
          14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.  Alla  conferenza
          di servizi di cui al primo periodo si applicano,  altresi',
          le seguenti disposizioni: 
                  a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le
          determinazioni di competenza entro il termine perentorio di
          trenta giorni; per le amministrazioni preposte alla  tutela
          ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali,
          alla tutela della salute o  dell'incolumita'  pubblica,  il
          suddetto termine e' fissato in quarantacinque giorni, fatti
          salvi i maggiori termini previsti  dalle  disposizioni  del
          diritto dell'Unione europea; 
                  b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis,
          comma  5,   della   citata   legge   n.   241   del   1990,
          l'amministrazione procedente svolge,  entro  trenta  giorni
          decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle
          determinazioni di competenza delle singole amministrazioni,
          con le modalita' di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della
          medesima legge n. 241 del 1990, una riunione telematica  di
          tutte le amministrazioni coinvolte nella quale, preso  atto
          delle rispettive  posizioni,  procede  senza  ritardo  alla
          stesura  della  determinazione  motivata  conclusiva  della
          conferenza di servizi, tenendo altresi' in considerazione i
          potenziali  impatti  nella  realizzazione  del  progetto  o
          dell'intervento    oggetto    dell'istanza    nonche'    il
          conseguimento degli obiettivi indicati nel Piano strategico
          della ZES unica; 
                  c) contro  la  determinazione  motivata  conclusiva
          della  conferenza   di   servizi   puo'   essere   proposta
          opposizione  dalle  amministrazioni  di  cui   all'articolo
          14-quinquies della legge n. 241 del 1990, ai  sensi  e  nei
          termini ivi indicati. Si considera in ogni  caso  acquisito
          l'assenso senza condizioni delle  amministrazioni  che  non
          abbiano   partecipato    alla    riunione    ovvero,    pur
          partecipandovi, non abbiano espresso la propria  posizione,
          ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito
          a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza; 
                  d)  ove  si   renda   necessario   riconvocare   la
          conferenza   di   servizi   sul   livello   successivo   di
          progettazione, tutti i termini sono ridotti della  meta'  e
          gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri
          comunque denominati, eventualmente  necessari  in  fase  di
          esecuzione, sono rilasciati in ogni  caso  nel  termine  di
          sessanta giorni dalla richiesta. 
                5. La determinazione motivata  di  conclusione  della
          conferenza    di    servizi    sostituisce    ogni    altra
          autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e
          consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni  e
          attivita'  previste  nel  progetto.  Ove  necessario,  essa
          costituisce variante allo strumento urbanistico e  comporta
          la  dichiarazione  di   pubblica   utilita',   urgenza   ed
          indifferibilita'   dell'intervento.    La    determinazione
          motivata comprende, recandone l'indicazione  esplicita,  la
          valutazione di impatto ambientale e  i  titoli  abilitativi
          rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. 
                6. Qualora il progetto sia sottoposto  a  valutazione
          di impatto  ambientale  di  competenza  regionale  e  trovi
          applicazione l'articolo 27-bis del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, alla  conferenza  di  servizi  indetta
          dall'autorita'    competente    partecipa     sempre     il
          rappresentante  della  Struttura  di   missione   ZES.   La
          determinazione motivata di conclusione della conferenza  di
          servizi,  ove   necessario,   costituisce   variante   allo
          strumento urbanistico e comporta, anche ai fini di  cui  al
          comma  7-ter  del  citato  articolo  27-bis   del   decreto
          legislativo n. 152 del 2006, la dichiarazione  di  pubblica
          utilita',  urgenza  ed  indifferibilita'   dell'intervento.
          Qualora   siano   emerse   valutazioni   contrastanti   tra
          amministrazioni a diverso  titolo  competenti  che  abbiano
          condotto ad un diniego di autorizzazione,  il  coordinatore
          della Struttura di missione ZES puo' chiedere  al  Ministro
          per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione  e
          il PNRR il deferimento della  questione  al  Consiglio  dei
          ministri,  ai  fini  di  una  complessiva  valutazione   ed
          armonizzazione  degli  interessi  pubblici  coinvolti.   La
          Presidenza del Consiglio dei ministri indice,  entro  dieci
          giorni dalla richiesta, una  riunione  preliminare  con  la
          partecipazione delle  amministrazioni  che  hanno  espresso
          valutazioni contrastanti. In tale riunione  i  partecipanti
          formulano proposte, in attuazione del  principio  di  leale
          collaborazione,  per  l'individuazione  di  una   soluzione
          condivisa, che sostituisca, in tutto o in parte, il diniego
          di  autorizzazione.  Qualora   all'esito   della   suddetta
          riunione l'intesa non sia raggiunta, si applica, in  quanto
          compatibile,  l'articolo  14-quinquies,  comma  6,  secondo
          periodo, della legge n. 241 del  1990.  L'intera  procedura
          deve svolgersi nel termine massimo di sessanta giorni. 
                7. Le disposizioni dei commi da 1 a  6  si  applicano
          altresi' ai progetti  inerenti  alle  attivita'  economiche
          ovvero   all'insediamento   di    attivita'    industriali,
          produttive e logistiche, presentati da soggetti pubblici  o
          privati, di competenza delle Autorita' di sistema portuale.
          Nel caso di progetti di iniziativa privata, la Struttura di
          missione ZES trasmette, entro il termine di cui al comma 4,
          alinea,   tramite   il   S.U.D.   ZES,   l'istanza   e   la
          documentazione presentata all'Autorita' di sistema portuale
          competente, che, in qualita' di amministrazione procedente,
          provvede  a  convocare  la  conferenza  di  servizi   e   a
          rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi
          da 1 a 6. Nel caso  di  progetti  di  iniziativa  pubblica,
          l'Autorita' di sistema portuale competente, in qualita'  di
          amministrazione   procedente,    acquisisce    direttamente
          l'eventuale  istanza  e   la   documentazione   necessaria,
          comprendente i codici unici di  progetto  da  sottoporre  a
          monitoraggio   mediante   i   sistemi    informativi    del
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  del
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  e  provvede  a
          convocare la conferenza di servizi, informando la Struttura
          di missione ZES tramite il S.U.D. ZES, nonche' a rilasciare
          l'autorizzazione unica prevista dai citati commi da 1 a  6.
          Alla  conferenza  di  servizi  indetta  dall'Autorita'   di
          sistema portuale partecipa sempre un  rappresentante  della
          Struttura di missione ZES. Qualora il rappresentante  della
          Struttura di missione ZES abbia fatto constare  il  proprio
          motivato dissenso prima della conclusione dei lavori  della
          conferenza, il coordinatore della Struttura di missione ZES
          puo' chiedere al Ministro per gli affari europei,  il  Sud,
          le politiche di coesione e il  PNRR  il  deferimento  della
          questione  al  Consiglio  dei  ministri,  ai  fini  di  una
          complessiva valutazione e  armonizzazione  degli  interessi
          pubblici coinvolti, entro dieci giorni dalla  comunicazione
          della  determinazione   motivata   di   conclusione   della
          conferenza. In  caso  di  deferimento  della  questione  al
          Consiglio dei ministri ai  sensi  del  quinto  periodo  del
          presente comma, si applicano le disposizioni del  comma  6,
          quarto, quinto, sesto e settimo periodo. 
                8. All'articolo 10, comma  8,  del  decreto-legge  29
          dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 febbraio 2023, n. 14,  le  parole:  «30  settembre
          2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 
                8-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo   e
          dell'articolo 14 non si applicano alla  posa  in  opera  di
          reti di comunicazione  elettronica  all'interno  della  ZES
          unica. 
                Art. 16 (Credito d'imposta per investimenti nella ZES
          unica). - 1. Per gli anni 2024 e  2025,  alle  imprese  che
          effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel
          comma 2, destinati a  strutture  produttive  ubicate  nelle
          zone assistite delle regioni Campania, Puglia,  Basilicata,
          Calabria, Sicilia,  Sardegna  e  Molise,  ammissibili  alla
          deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a),
          del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle
          zone assistite  della  regione  Abruzzo,  ammissibili  alla
          deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c),
          del Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea,  come
          individuate dalla Carta degli aiuti a  finalita'  regionale
          2022-2027,  e'  concesso  un  contributo,  sotto  forma  di
          credito d'imposta, nella misura  massima  consentita  dalla
          medesima Carta degli aiuti a finalita' regionale  2022-2027
          e nel limite massimo di spesa definito ai sensi  e  con  le
          procedure previste dal comma 6. 
                2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,   sono
          agevolabili gli investimenti, facenti parte di un  progetto
          di investimento  iniziale  come  definito  all'articolo  2,
          punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n.  651/2014  della
          Commissione, del 17  giugno  2014,  relativi  all'acquisto,
          anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi
          macchinari,  impianti  e  attrezzature  varie  destinati  a
          strutture  produttive  gia'   esistenti   o   che   vengono
          impiantate nel territorio, nonche' all'acquisto di  terreni
          e    all'acquisizione,    alla     realizzazione     ovvero
          all'ampliamento di immobili strumentali agli  investimenti.
          Il valore dei terreni e degli immobili non puo' superare il
          50  per  cento  del  valore  complessivo  dell'investimento
          agevolato. 
                3. L'agevolazione di cui  ai  commi  1  e  2  non  si
          applica ai soggetti che operano nei settori  dell'industria
          siderurgica, carbonifera e della  lignite,  dei  trasporti,
          esclusi i settori  del  magazzinaggio  e  del  supporto  ai
          trasporti,   e   delle   relative   infrastrutture,   della
          produzione, dello stoccaggio, della  trasmissione  e  della
          distribuzione   di   energia   e    delle    infrastrutture
          energetiche,  della  banda  larga   nonche'   nei   settori
          creditizio,  finanziario  e  assicurativo.  L'agevolazione,
          altresi', non si applica alle imprese  che  si  trovano  in
          stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese  in
          difficolta' come definite dall'articolo 2,  punto  18,  del
          regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione,  del  17
          giugno 2014. 
                4. Fermo restando  il  limite  complessivo  di  spesa
          definito ai sensi del comma 6, il credito d'imposta di  cui
          al presente articolo e' commisurato alla  quota  del  costo
          complessivo dei beni indicati nel comma 2 acquistati o,  in
          caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma  2,
          realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 e dal 1°
          gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nel  limite  massimo,  per
          ciascun progetto di investimento, di 100 milioni  di  euro.
          Per  gli  investimenti  effettuati  mediante  contratti  di
          locazione finanziaria, si assume  il  costo  sostenuto  dal
          locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non  comprende
          le spese di manutenzione. Non sono agevolabili  i  progetti
          di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.  Se  i
          beni oggetto  dell'agevolazione  non  entrano  in  funzione
          entro il secondo  periodo  d'imposta  successivo  a  quello
          della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta
          e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il
          costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto
          periodo  d'imposta  successivo  a  quello  nel  quale  sono
          entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a  terzi,
          destinati a finalita' estranee  all'esercizio  dell'impresa
          ovvero destinati a strutture produttive diverse  da  quelle
          che  hanno  dato  diritto  all'agevolazione,   il   credito
          d'imposta e' rideterminato  escludendo  dagli  investimenti
          agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti
          in  locazione  finanziaria,  le  disposizioni  di  cui   al
          presente comma si applicano anche se non  viene  esercitato
          il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente  utilizzato
          rispetto all'importo rideterminato secondo le  disposizioni
          del presente comma e'  restituito  mediante  versamento  da
          eseguire entro il termine stabilito  per  il  versamento  a
          saldo  dell'imposta  sui  redditi  dovuta  per  il  periodo
          d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate. 
                5. Il credito d'imposta di cui al  presente  articolo
          e' concesso nel rispetto  dei  limiti  e  delle  condizioni
          previsti   dal   regolamento   (UE)   n.   651/2014   della
          Commissione,  del  17  giugno  2014,  che  dichiara  alcune
          categorie di aiuti compatibili con il  mercato  interno  in
          applicazione degli articoli 107  e  108  del  Trattato  sul
          funzionamento  dell'Unione  europea,   e   in   particolare
          dall'articolo 14 del medesimo regolamento,  che  disciplina
          gli aiuti  a  finalita'  regionale  agli  investimenti.  Il
          credito d'imposta e' cumulabile con aiuti de minimis e  con
          altri aiuti di Stato che  abbiano  ad  oggetto  i  medesimi
          costi ammessi al beneficio, a condizione  che  tale  cumulo
          non porti al superamento dell'intensita' o dell'importo  di
          aiuto piu' elevati consentiti dalle  pertinenti  discipline
          europee  di  riferimento.  Ai   fini   del   riconoscimento
          dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere
          la loro attivita' nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone
          assistite  di  cui  al  comma  1,  nelle  quali  e'   stato
          realizzato  l'investimento  oggetto  di  agevolazione,  per
          almeno cinque anni dopo il completamento  dell'investimento
          medesimo.  L'inosservanza  dell'obbligo  di  cui  al  terzo
          periodo determina la revoca dei benefici concessi e  goduti
          secondo le modalita' stabilite con il  decreto  di  cui  al
          comma   6.   Il   credito   d'imposta    e'    utilizzabile
          esclusivamente in compensazione ai sensi  dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  e  deve
          essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al
          periodo d'imposta di riconoscimento  del  credito  e  nelle
          dichiarazioni dei redditi  relative  ai  periodi  d'imposta
          successivi  fino  a  quello  nel  quale  se   ne   conclude
          l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica  il  limite
          di cui all'articolo 1, comma 53, della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244. 
                6. Il credito d'imposta di cui al  presente  articolo
          e' riconosciuto nel limite di spesa  complessivo  di  1.800
          milioni di euro per l'anno 2024 e di 2.200 milioni di  euro
          per l'anno 2025. Gli importi di cui  al  presente  articolo
          sono versati alla contabilita' speciale n.  1778  intestata
          all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro per gli
          affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono definiti le modalita' di accesso al beneficio  nonche'
          i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del
          credito d'imposta e dei relativi controlli, anche  al  fine
          di assicurare il rispetto del limite di  spesa  di  cui  al
          primo periodo.». 
                «Art.    22 (Disposizioni    transitorie     e     di
          coordinamento). - 1. A decorrere dal 1°  gennaio  2024,  al
          decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,  n.  123,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) l'articolo 4 e' abrogato; 
                  b) all'articolo 5: 
                    01)  all'alinea,  le  parole:  "nella  ZES"  sono
          sostituite dalle seguenti: "nella ZES unica"; 
                    1) le parole:  "nelle  ZES",  ovunque  ricorrono,
          sono sostituite dalle seguenti: "nella ZES unica"; 
                    2) al comma  1,  le  lettere  a-bis),  a-quater),
          a-quinquies) e a-sexies) sono abrogate; 
                    3) 
                    4) al comma 2, il primo, il secondo  e  il  terzo
          periodo sono soppressi; 
                    5) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati; 
                  c) l'articolo 5-bis e' abrogato. 
                2. Gli articoli 14  e  15  del  presente  decreto  si
          applicano alle istanze presentate a far data dal 1° gennaio
          2024.  Fino  alla  data  indicata  nel   decreto   di   cui
          all'articolo  10,  comma  5,  i   Commissari   straordinari
          nominati  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  6-bis,   del
          decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  3  agosto  2017,  n.  123,  nei
          termini di cui al comma 3 del presente  articolo,  svolgono
          tutte le funzioni e le attivita' attribuite dagli  articoli
          14 e 15 alla Struttura di missione ZES  e  al  coordinatore
          della predetta Struttura. 
              3. Per le finalita' di cui al comma 2, a far  data  dal
          1° gennaio 2024: 
                  a) le competenze dei Commissari  straordinari  sono
          estese all'intero territorio regionale di riferimento; 
                  b)  le  competenze  del  Commissario  straordinario
          della  Zona  economica  speciale  Adriatica  Interregionale
          Puglia - Molise sono  estese  all'intero  territorio  della
          regione Molise, nonche' ai territori della  regione  Puglia
          diversi da quelli indicati alla lettera c); 
                  c)  le  competenze  del  Commissario  straordinario
          della Zona economica speciale Ionica Interregionale  Puglia
          -  Basilicata  sono  estese  all'intero  territorio   della
          regione Basilicata, della provincia di Taranto, nonche' dei
          comuni della provincia di Brindisi inseriti  nel  piano  di
          sviluppo strategico allegato al decreto del Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  istitutivo  della  predetta  Zona
          economica speciale; 
                  d)  le  competenze  del  Commissario  straordinario
          della Zona economica speciale Sicilia Orientale sono estese
          all'intero territorio  delle  province  di  Catania,  Enna,
          Messina,  Ragusa  e  Siracusa,  nonche'  dei  comuni  della
          provincia di Caltanissetta inseriti nel piano  di  sviluppo
          strategico allegato al decreto del Presidente del Consiglio
          dei  ministri  istitutivo  della  predetta  Zona  economica
          speciale; 
                  e)  le  competenze  del  Commissario  straordinario
          della Zona  economica  speciale  Sicilia  Occidentale  sono
          estese all'intero territorio delle province  di  Agrigento,
          Palermo e Trapani, nonche' dei comuni  della  provincia  di
          Caltanissetta diversi da quelli di cui alla lettera d). 
                4. Resta fermo per le imprese beneficiarie, alla data
          del  31  dicembre   2023,   delle   agevolazioni   di   cui
          all'articolo 5, commi 1 e 2, del  decreto-legge  20  giugno
          2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto  2017,  n.  123,  nonche'  di  altre  tipologie   di
          agevolazioni previste  o  comunque  connesse  in  relazione
          all'insediamento o allo svolgimento di attivita' economiche
          ovvero  all'effettuazione  di  investimenti  nei  territori
          delle Zone economiche speciali come gia' definite ai  sensi
          dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 91 del  2017  e
          del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, l'obbligo di
          osservare tutte le condizioni previste  dalle  disposizioni
          vigenti alla predetta data del 31 dicembre 2023 ai fini del
          riconoscimento delle  citate  agevolazioni.  L'agevolazione
          prevista  dall'articolo  1,  comma  173,  della  legge   30
          dicembre 2020, n. 178, e'  riconosciuta  alle  imprese  che
          intraprendono,  entro  il  31  dicembre  2023,  una   nuova
          iniziativa economica nelle Zone  economiche  speciali  come
          gia' definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n.
          91 del 2017 e del citato regolamento di cui al decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri n. 12 del 2018, fermo
          restando quanto previsto dai  commi  174,  175  e  176  del
          medesimo articolo 1 della legge n. 178 del 2020. 
                5. Il Fondo per interventi  strutturali  di  politica
          economica  di   cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  e'
          incrementato di 1,4 milioni di euro per  l'anno  2025,  2,2
          milioni di euro per l'anno 2026,  3  milioni  di  euro  per
          l'anno 2027, 3,8 milioni  di  euro  per  l'anno  2028,  4,6
          milioni di euro per l'anno 2029, 5,4 milioni  di  euro  per
          l'anno 2030  e  4,8  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2031. Ai  relativi  oneri  si  provvede  mediante
          utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4. 
                6. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni  di  bilancio  per  l'attuazione  del   presente
          decreto, del decreto legislativo 23 febbraio 2023,  n.  18,
          del decreto-legge 10 marzo 2023,  n.  20,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 maggio  2023,  n.  50,  e  del
          decreto-legge  22  giugno  2023,  n.  75,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.». 
              - Si riporta il testo dei commi 14-octies, 14-novies  e
          14-decies, dell'articolo 3, del decreto-legge  27  dicembre
          2024, n. 202 recante: «Disposizioni urgenti in  materia  di
          termini normativi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          30 del 27 dicembre  2024,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «14-octies. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  13,
          comma  1,  del  decreto-legge  7  maggio   2024,   n.   60,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  luglio  2024,
          n. 95, si applicano anche in  relazione  agli  investimenti
          realizzati dal 1° gennaio 2025  al  15  novembre  2025.  Il
          contributo, sotto forma di credito d'imposta, relativo agli
          investimenti di cui al primo periodo e' concesso nel limite
          di spesa complessivo di 110  milioni  di  euro  per  l'anno
          2025. Agli oneri derivanti dal presente comma  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo
          e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di  cui
          all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.
          178, con imputazione alla quota diversa da quelle afferenti
          alle regioni  e  alle  amministrazioni  centrali  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 178, lettera b),  numeri  1)  e  2),
          della medesima legge n. 178 del 2020. 
              14-novies.  Ai  fini  della   fruizione   del   credito
          d'imposta  di  cui  al  comma  14-octies,   gli   operatori
          economici comunicano  all'Agenzia  delle  entrate,  dal  22
          maggio 2025 al 23  giugno  2025,  l'ammontare  delle  spese
          ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di  quelle  che
          prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. A pena  di
          decadenza   dall'agevolazione,   i   soggetti   interessati
          comunicano altresi', dal 20 novembre  2025  al  2  dicembre
          2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal  1°
          gennaio 2025 fino al 15 novembre  2025.  Con  provvedimento
          adottato  dal  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,  da
          emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
          approvati i modelli di comunicazione da utilizzare  per  le
          finalita' di cui al primo  e  al  secondo  periodo  e  sono
          definite le relative modalita' di trasmissione telematica. 
              14-decies. Ai fini del rispetto del limite di spesa per
          l'anno 2025 di cui al  comma  14-octies,  secondo  periodo,
          l'ammontare  massimo  del  credito  d'imposta  fruibile  da
          ciascun  beneficiario  e'  pari  all'importo  del   credito
          d'imposta risultante dalla comunicazione di  cui  al  comma
          14-novies, secondo periodo, moltiplicato per la percentuale
          resa nota  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza
          del termine di presentazione delle comunicazioni di cui  al
          medesimo   comma   14-novies,   secondo   periodo.    Detta
          percentuale e' ottenuta  rapportando  il  limite  di  spesa
          all'ammontare complessivo dei  crediti  d'imposta  indicati
          nelle comunicazioni  di  cui  al  citato  comma  14-novies,
          secondo periodo. Nel caso in  cui  l'ammontare  complessivo
          dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite
          di spesa di cui al comma 14-octies, la percentuale e'  pari
          al 100 per cento.». 
              - Si riporta  il  testo  dei  commi  da  62  a  65-bis,
          dell'articolo 1, della legge  27  dicembre  2017,  n.  205,
          recante: «Bilancio di previsione  dello  Stato  per  l'anno
          finanziario 2018 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2018-2020», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302  del
          29 dicembre 2017: 
                «62.  La  Zona  logistica  semplificata  puo'  essere
          istituita nelle regioni di cui  al  comma  61,  nel  numero
          massimo di una per ciascuna regione, qualora nelle suddette
          regioni  sia  presente  almeno  un'area  portuale  con   le
          caratteristiche stabilite dalregolamento (UE) n.  1315/2013
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11  dicembre
          2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo  della
          rete transeuropea dei trasporti, o un'Autorita' di  sistema
          portuale di cui alla legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  come
          modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016,  n.  169.
          Qualora in una regione ricadano piu' Autorita'  di  sistema
          portuale di cui alla  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  e
          nell'ambito di una delle dette  Autorita'  rientrino  scali
          siti in regioni differenti, la regione  e'  autorizzata  ad
          istituire una seconda Zona logistica semplificata,  il  cui
          ambito ricomprenda,  tra  le  altre,  le  zone  portuali  e
          retroportuali relative all'Autorita'  di  sistema  portuale
          che abbia scali in regioni differenti. 
                63. La Zona logistica semplificata e'  istituita  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          adottare su proposta del Ministro per il Sud e la  coesione
          territoriale,   di   concerto   con   il   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti e il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, su proposta della regione interessata, per
          una durata massima di sette anni,  rinnovabile  fino  a  un
          massimo di ulteriori sette anni. La proposta  e'  corredata
          di  un  piano  di  sviluppo  strategico,  specificando   la
          delimitazione delle zone interessate  in  coerenza  con  le
          zone portuali. 
                64. Le nuove imprese  e  quelle  gia'  esistenti  che
          operano nella Zona logistica semplificata  fruiscono  delle
          agevolazioni e semplificazioni di cui all'articolo 5, commi
          1, 2 limitatamente  alle  zone  ammissibili  agli  aiuti  a
          finalita' regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3,
          lettera c),  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017,
          n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto
          2017, n. 123. Nelle Zone logistiche semplificate  istituite
          ai sensi del secondo  periodo  del  comma  62  non  trovano
          applicazione le agevolazioni di cui all'articolo  5,  comma
          2, del predetto decreto-legge n. 91 del 2017. 
                65. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la
          coesione  territoriale,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  e  con  il
          Ministro dello sviluppo economico,  sentita  la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,   sono
          disciplinate  le  procedure  di  istituzione   delle   Zone
          logistiche semplificate, le modalita' di funzionamento e di
          organizzazione, nonche' sono  definite  le  condizioni  per
          l'applicazione delle  misure  di  semplificazione  previste
          dall'articolo 5 e dall'articolo 5-bis, commi  1  e  2,  del
          decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto  2017,  n.  123,  nella
          formulazione vigente alla data di entrata in  vigore  della
          legge 29 giugno 2022, n. 79. Fino alla data di  entrata  in
          vigore  del  predetto  decreto,  si  applicano,  in  quanto
          compatibili, le disposizioni  relative  alla  procedura  di
          istituzione delle Zone  economiche  speciali  previste  dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  adottato
          ai sensi dell'articolo 4, comma  3,  del  decreto-legge  20
          giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2017, n. 123. 
                65-bis. Agli oneri derivanti dal comma  64,  valutati
          in 20 milioni di euro negli anni  2020,  2021  e  2022,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo
          sviluppo e  la  coesione-programmazione  2014-2020  di  cui
          all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre  2013,  n.
          147.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5,  comma  1,  del
          decreto-legge 10  agosto  2023,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante:
          «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia  di
          attivita'   economiche   e   finanziarie   e   investimenti
          strategici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del
          10 agosto 2023: 
              «Art. 5 (Credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo
          nel settore della microelettronica e Comitato  tecnico  per
          la microelettronica). - 1. Nelle more dell'attuazione della
          riforma fiscale, nonche'  in  coerenza  con  gli  obiettivi
          indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM
          2022) 45  final  dell'8  febbraio  2022,  concernente  "Una
          normativa sui chip per l'Europa",  alle  imprese  residenti
          nel   territorio   dello   Stato,   incluse   le    stabili
          organizzazioni di soggetti non  residenti,  che  effettuano
          investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi  al
          settore dei  semiconduttori  e'  riconosciuto,  nei  limiti
          delle risorse di cui al comma 11, un incentivo, sotto forma
          di credito d'imposta,  nel  rispetto  dei  limiti  e  delle
          condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014  della
          Commissione,  del  17  giugno  2014,  che  dichiara  alcune
          categorie di aiuti compatibili con il  mercato  interno  in
          applicazione degli articoli 107  e  108  del  Trattato  sul
          funzionamento  dell'Unione  europea,   e   in   particolare
          dell'articolo 25 del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014,
          in materia di "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo". 
              Omissis.».