Art. 3
Misure di semplificazione amministrativa e di agevolazione per
l'effettuazione degli investimenti nel territorio delle regioni
Marche e Umbria
1. In relazione agli investimenti in beni strumentali di cui
all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.
162, realizzati, nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025,
nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a
finalita' regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera
c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applica
l'agevolazione di cui all'articolo 3, commi 14-octies, 14-novies e
14-decies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, fatto salvo
quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. In relazione agli investimenti effettuati nel periodo dal 1°
gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nei territori di cui al comma 1
ovvero nei territori ammissibili agli aiuti a finalita' regionale a
norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, ubicati all'interno di Zone
logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da
61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a far data dal 25
febbraio 2025, ai fini della fruizione dell'agevolazione di cui
all'articolo 3, commi 14-octies, 14-novies e 14-decies, del
decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, i soggetti
interessati sono tenuti a presentare esclusivamente la comunicazione
di cui all'articolo 3, comma 14-novies, secondo periodo, del medesimo
decreto-legge n. 202 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 15 del 2025.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 22 del
decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, si applicano,
nei limiti ivi previsti, ai progetti inerenti alle attivita'
economiche ovvero all'insediamento di attivita' industriali,
produttive e logistiche da realizzare all'interno dei territori delle
regioni Marche e Umbria, non soggetti a segnalazione certificata di
inizio attivita' di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, ovvero in relazione ai quali non e' previsto il
rilascio di titolo abilitativo. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano altresi' ai procedimenti gia' avviati e non ancora
definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. All'articolo 3, comma 14-octies, secondo periodo, del
decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: «80
milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «110 milioni di
euro». Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 agosto
2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre
2023, n. 136.
Note all'art. 3:
- Si riportano il testo degli articoli 14, 15, 16 e 22
del citato decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124:
«Art. 14 (Procedimento unico). - 1. Fatto salvo
quanto previsto dalle norme vigenti in materia di
autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, in
materia di opere ed altre attivita' ricadenti nella
competenza territoriale degli aeroporti e in materia di
investimenti di rilevanza strategica come definiti
dall'articolo 32 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre
2022, n. 142, e dall'articolo 13 del decreto-legge 10
agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 ottobre 2023, n. 136, nonche' quanto previsto dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di
disciplina del commercio, i progetti inerenti alle
attivita' economiche ovvero all'insediamento di attivita'
industriali, produttive e logistiche di cui al comma 2 del
presente articolo all'interno della ZES unica, non soggetti
a segnalazione certificata di inizio attivita' di cui agli
articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,
ovvero in relazione ai quali non e' previsto il rilascio di
titolo abilitativo, sono soggetti ad autorizzazione unica,
rilasciata ai sensi dell'articolo 15 su istanza di parte,
nel rispetto delle normative vigenti in materia di
valutazione di impatto ambientale. L'autorizzazione unica
di cui all'articolo 15 sostituisce tutti i titoli
abilitativi e autorizzatori, comunque denominati, necessari
alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione,
alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla
ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al
trasferimento nonche' alla cessazione o alla riattivazione
delle attivita' economiche, industriali, produttive e
logistiche.
2. Sono di pubblica utilita', indifferibili e urgenti
i progetti di soggetti pubblici o privati inerenti alle
attivita' economiche ovvero all'insediamento di attivita'
industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES
unica, purche' relativi ai settori individuati dal Piano
strategico di cui all'articolo 11.
3. Nell'ambito del procedimento unico non e' ammesso
il frazionamento del procedimento per l'acquisizione
asincrona dei diversi titoli abilitativi necessari per il
medesimo intervento.
4. Ciascuna regione interessata puo' presentare al
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, al Ministro per la pubblica
amministrazione e al Ministro per le riforme istituzionali
e la semplificazione normativa una o piu' proposte di
protocollo o di convenzione per l'individuazione di
ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali
speciali. La proposta individua dettagliatamente le
procedure oggetto di semplificazione, le norme di
riferimento e le amministrazioni locali e statali
competenti ed e' approvata dalla Cabina di regia di cui
all'articolo 10, comma 1. Sono parti del protocollo o della
convenzione la regione proponente e le amministrazioni
locali o statali competenti per ogni procedimento
individuato. Sono in ogni caso fatti salvi i livelli
ulteriori di semplificazione, rispetto alla normativa
nazionale, previsti dalle regioni e dagli enti locali nella
disciplina dei regimi amministrativi di propria competenza.
Art. 15 (Autorizzazione unica). - 1. Coloro che
intendono avviare attivita' economiche, ovvero insediare
attivita' industriali, produttive e logistiche all'interno
della ZES unica, presentano la relativa istanza allo
sportello unico digitale di cui all'articolo 13, allegando
la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali
previsti dalle normative di settore, per consentire alle
amministrazioni competenti la compiuta istruttoria
tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati,
necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo
progetto.
2. Dell'avvenuta presentazione dell'istanza e dei
relativi documenti allegati e' rilasciata, in via
telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta
presentazione dell'istanza e indica i termini entro i quali
l'amministrazione e' tenuta a rispondere, ovvero entro i
quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad
accoglimento dell'istanza.
3. Su richiesta delle amministrazioni competenti,
entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza e previa
verifica della completezza documentale, il S.U.D. ZES puo'
richiedere al proponente eventuale documentazione
integrativa, necessaria allo svolgimento dell'istruttoria.
Al fine di adempiere la richiesta, il proponente puo'
chiedere la sospensione del procedimento per un massimo di
trenta giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta
non sia trasmessa entro il termine stabilito, la domanda si
intende respinta.
4. Entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della
documentazione, la Struttura di missione ZES indice la
conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo
14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza
di servizi di cui al primo periodo si applicano, altresi',
le seguenti disposizioni:
a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le
determinazioni di competenza entro il termine perentorio di
trenta giorni; per le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali,
alla tutela della salute o dell'incolumita' pubblica, il
suddetto termine e' fissato in quarantacinque giorni, fatti
salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del
diritto dell'Unione europea;
b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis,
comma 5, della citata legge n. 241 del 1990,
l'amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni
decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle
determinazioni di competenza delle singole amministrazioni,
con le modalita' di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della
medesima legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di
tutte le amministrazioni coinvolte nella quale, preso atto
delle rispettive posizioni, procede senza ritardo alla
stesura della determinazione motivata conclusiva della
conferenza di servizi, tenendo altresi' in considerazione i
potenziali impatti nella realizzazione del progetto o
dell'intervento oggetto dell'istanza nonche' il
conseguimento degli obiettivi indicati nel Piano strategico
della ZES unica;
c) contro la determinazione motivata conclusiva
della conferenza di servizi puo' essere proposta
opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo
14-quinquies della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei
termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito
l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non
abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur
partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione,
ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito
a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;
d) ove si renda necessario riconvocare la
conferenza di servizi sul livello successivo di
progettazione, tutti i termini sono ridotti della meta' e
gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri
comunque denominati, eventualmente necessari in fase di
esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di
sessanta giorni dalla richiesta.
5. La determinazione motivata di conclusione della
conferenza di servizi sostituisce ogni altra
autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e
consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e
attivita' previste nel progetto. Ove necessario, essa
costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta
la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed
indifferibilita' dell'intervento. La determinazione
motivata comprende, recandone l'indicazione esplicita, la
valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi
rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.
6. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione
di impatto ambientale di competenza regionale e trovi
applicazione l'articolo 27-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, alla conferenza di servizi indetta
dall'autorita' competente partecipa sempre il
rappresentante della Struttura di missione ZES. La
determinazione motivata di conclusione della conferenza di
servizi, ove necessario, costituisce variante allo
strumento urbanistico e comporta, anche ai fini di cui al
comma 7-ter del citato articolo 27-bis del decreto
legislativo n. 152 del 2006, la dichiarazione di pubblica
utilita', urgenza ed indifferibilita' dell'intervento.
Qualora siano emerse valutazioni contrastanti tra
amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiano
condotto ad un diniego di autorizzazione, il coordinatore
della Struttura di missione ZES puo' chiedere al Ministro
per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e
il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei
ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed
armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti. La
Presidenza del Consiglio dei ministri indice, entro dieci
giorni dalla richiesta, una riunione preliminare con la
partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso
valutazioni contrastanti. In tale riunione i partecipanti
formulano proposte, in attuazione del principio di leale
collaborazione, per l'individuazione di una soluzione
condivisa, che sostituisca, in tutto o in parte, il diniego
di autorizzazione. Qualora all'esito della suddetta
riunione l'intesa non sia raggiunta, si applica, in quanto
compatibile, l'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo
periodo, della legge n. 241 del 1990. L'intera procedura
deve svolgersi nel termine massimo di sessanta giorni.
7. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 si applicano
altresi' ai progetti inerenti alle attivita' economiche
ovvero all'insediamento di attivita' industriali,
produttive e logistiche, presentati da soggetti pubblici o
privati, di competenza delle Autorita' di sistema portuale.
Nel caso di progetti di iniziativa privata, la Struttura di
missione ZES trasmette, entro il termine di cui al comma 4,
alinea, tramite il S.U.D. ZES, l'istanza e la
documentazione presentata all'Autorita' di sistema portuale
competente, che, in qualita' di amministrazione procedente,
provvede a convocare la conferenza di servizi e a
rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi
da 1 a 6. Nel caso di progetti di iniziativa pubblica,
l'Autorita' di sistema portuale competente, in qualita' di
amministrazione procedente, acquisisce direttamente
l'eventuale istanza e la documentazione necessaria,
comprendente i codici unici di progetto da sottoporre a
monitoraggio mediante i sistemi informativi del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze, e provvede a
convocare la conferenza di servizi, informando la Struttura
di missione ZES tramite il S.U.D. ZES, nonche' a rilasciare
l'autorizzazione unica prevista dai citati commi da 1 a 6.
Alla conferenza di servizi indetta dall'Autorita' di
sistema portuale partecipa sempre un rappresentante della
Struttura di missione ZES. Qualora il rappresentante della
Struttura di missione ZES abbia fatto constare il proprio
motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della
conferenza, il coordinatore della Struttura di missione ZES
puo' chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della
questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una
complessiva valutazione e armonizzazione degli interessi
pubblici coinvolti, entro dieci giorni dalla comunicazione
della determinazione motivata di conclusione della
conferenza. In caso di deferimento della questione al
Consiglio dei ministri ai sensi del quinto periodo del
presente comma, si applicano le disposizioni del comma 6,
quarto, quinto, sesto e settimo periodo.
8. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 29
dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «30 settembre
2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
8-bis. Le disposizioni del presente articolo e
dell'articolo 14 non si applicano alla posa in opera di
reti di comunicazione elettronica all'interno della ZES
unica.
Art. 16 (Credito d'imposta per investimenti nella ZES
unica). - 1. Per gli anni 2024 e 2025, alle imprese che
effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel
comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle
zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla
deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a),
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle
zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla
deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c),
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come
individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale
2022-2027, e' concesso un contributo, sotto forma di
credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla
medesima Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027
e nel limite massimo di spesa definito ai sensi e con le
procedure previste dal comma 6.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, sono
agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto
di investimento iniziale come definito all'articolo 2,
punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto,
anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi
macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a
strutture produttive gia' esistenti o che vengono
impiantate nel territorio, nonche' all'acquisto di terreni
e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero
all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Il valore dei terreni e degli immobili non puo' superare il
50 per cento del valore complessivo dell'investimento
agevolato.
3. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 non si
applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria
siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti,
esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai
trasporti, e delle relative infrastrutture, della
produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della
distribuzione di energia e delle infrastrutture
energetiche, della banda larga nonche' nei settori
creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione,
altresi', non si applica alle imprese che si trovano in
stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in
difficolta' come definite dall'articolo 2, punto 18, del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014.
4. Fermo restando il limite complessivo di spesa
definito ai sensi del comma 6, il credito d'imposta di cui
al presente articolo e' commisurato alla quota del costo
complessivo dei beni indicati nel comma 2 acquistati o, in
caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma 2,
realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 e dal 1°
gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nel limite massimo, per
ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di
locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal
locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende
le spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti
di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Se i
beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione
entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello
della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta
e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il
costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto
periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono
entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi,
destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle
che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito
d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti
agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti
in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche se non viene esercitato
il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato
rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni
del presente comma e' restituito mediante versamento da
eseguire entro il termine stabilito per il versamento a
saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo
d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo
e' concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni
previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e in particolare
dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina
gli aiuti a finalita' regionale agli investimenti. Il
credito d'imposta e' cumulabile con aiuti de minimis e con
altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi
costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo
non porti al superamento dell'intensita' o dell'importo di
aiuto piu' elevati consentiti dalle pertinenti discipline
europee di riferimento. Ai fini del riconoscimento
dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere
la loro attivita' nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone
assistite di cui al comma 1, nelle quali e' stato
realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per
almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento
medesimo. L'inosservanza dell'obbligo di cui al terzo
periodo determina la revoca dei benefici concessi e goduti
secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al
comma 6. Il credito d'imposta e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve
essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta
successivi fino a quello nel quale se ne conclude
l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite
di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
6. Il credito d'imposta di cui al presente articolo
e' riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800
milioni di euro per l'anno 2024 e di 2.200 milioni di euro
per l'anno 2025. Gli importi di cui al presente articolo
sono versati alla contabilita' speciale n. 1778 intestata
all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro per gli
affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti le modalita' di accesso al beneficio nonche'
i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del
credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine
di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al
primo periodo.».
«Art. 22 (Disposizioni transitorie e di
coordinamento). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 4 e' abrogato;
b) all'articolo 5:
01) all'alinea, le parole: "nella ZES" sono
sostituite dalle seguenti: "nella ZES unica";
1) le parole: "nelle ZES", ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "nella ZES unica";
2) al comma 1, le lettere a-bis), a-quater),
a-quinquies) e a-sexies) sono abrogate;
3)
4) al comma 2, il primo, il secondo e il terzo
periodo sono soppressi;
5) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;
c) l'articolo 5-bis e' abrogato.
2. Gli articoli 14 e 15 del presente decreto si
applicano alle istanze presentate a far data dal 1° gennaio
2024. Fino alla data indicata nel decreto di cui
all'articolo 10, comma 5, i Commissari straordinari
nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nei
termini di cui al comma 3 del presente articolo, svolgono
tutte le funzioni e le attivita' attribuite dagli articoli
14 e 15 alla Struttura di missione ZES e al coordinatore
della predetta Struttura.
3. Per le finalita' di cui al comma 2, a far data dal
1° gennaio 2024:
a) le competenze dei Commissari straordinari sono
estese all'intero territorio regionale di riferimento;
b) le competenze del Commissario straordinario
della Zona economica speciale Adriatica Interregionale
Puglia - Molise sono estese all'intero territorio della
regione Molise, nonche' ai territori della regione Puglia
diversi da quelli indicati alla lettera c);
c) le competenze del Commissario straordinario
della Zona economica speciale Ionica Interregionale Puglia
- Basilicata sono estese all'intero territorio della
regione Basilicata, della provincia di Taranto, nonche' dei
comuni della provincia di Brindisi inseriti nel piano di
sviluppo strategico allegato al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri istitutivo della predetta Zona
economica speciale;
d) le competenze del Commissario straordinario
della Zona economica speciale Sicilia Orientale sono estese
all'intero territorio delle province di Catania, Enna,
Messina, Ragusa e Siracusa, nonche' dei comuni della
provincia di Caltanissetta inseriti nel piano di sviluppo
strategico allegato al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri istitutivo della predetta Zona economica
speciale;
e) le competenze del Commissario straordinario
della Zona economica speciale Sicilia Occidentale sono
estese all'intero territorio delle province di Agrigento,
Palermo e Trapani, nonche' dei comuni della provincia di
Caltanissetta diversi da quelli di cui alla lettera d).
4. Resta fermo per le imprese beneficiarie, alla data
del 31 dicembre 2023, delle agevolazioni di cui
all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2017, n. 123, nonche' di altre tipologie di
agevolazioni previste o comunque connesse in relazione
all'insediamento o allo svolgimento di attivita' economiche
ovvero all'effettuazione di investimenti nei territori
delle Zone economiche speciali come gia' definite ai sensi
dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 91 del 2017 e
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, l'obbligo di
osservare tutte le condizioni previste dalle disposizioni
vigenti alla predetta data del 31 dicembre 2023 ai fini del
riconoscimento delle citate agevolazioni. L'agevolazione
prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, e' riconosciuta alle imprese che
intraprendono, entro il 31 dicembre 2023, una nuova
iniziativa economica nelle Zone economiche speciali come
gia' definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n.
91 del 2017 e del citato regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 12 del 2018, fermo
restando quanto previsto dai commi 174, 175 e 176 del
medesimo articolo 1 della legge n. 178 del 2020.
5. Il Fondo per interventi strutturali di politica
economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
incrementato di 1,4 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2
milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro per
l'anno 2027, 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, 4,6
milioni di euro per l'anno 2029, 5,4 milioni di euro per
l'anno 2030 e 4,8 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2031. Ai relativi oneri si provvede mediante
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio per l'attuazione del presente
decreto, del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, e del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.».
- Si riporta il testo dei commi 14-octies, 14-novies e
14-decies, dell'articolo 3, del decreto-legge 27 dicembre
2024, n. 202 recante: «Disposizioni urgenti in materia di
termini normativi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
30 del 27 dicembre 2024, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, come modificato dalla
presente legge:
«14-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 13,
comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024,
n. 95, si applicano anche in relazione agli investimenti
realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Il
contributo, sotto forma di credito d'imposta, relativo agli
investimenti di cui al primo periodo e' concesso nel limite
di spesa complessivo di 110 milioni di euro per l'anno
2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo
e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, con imputazione alla quota diversa da quelle afferenti
alle regioni e alle amministrazioni centrali ai sensi
dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numeri 1) e 2),
della medesima legge n. 178 del 2020.
14-novies. Ai fini della fruizione del credito
d'imposta di cui al comma 14-octies, gli operatori
economici comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 22
maggio 2025 al 23 giugno 2025, l'ammontare delle spese
ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che
prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. A pena di
decadenza dall'agevolazione, i soggetti interessati
comunicano altresi', dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre
2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1°
gennaio 2025 fino al 15 novembre 2025. Con provvedimento
adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono
approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le
finalita' di cui al primo e al secondo periodo e sono
definite le relative modalita' di trasmissione telematica.
14-decies. Ai fini del rispetto del limite di spesa per
l'anno 2025 di cui al comma 14-octies, secondo periodo,
l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da
ciascun beneficiario e' pari all'importo del credito
d'imposta risultante dalla comunicazione di cui al comma
14-novies, secondo periodo, moltiplicato per la percentuale
resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza
del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al
medesimo comma 14-novies, secondo periodo. Detta
percentuale e' ottenuta rapportando il limite di spesa
all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati
nelle comunicazioni di cui al citato comma 14-novies,
secondo periodo. Nel caso in cui l'ammontare complessivo
dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite
di spesa di cui al comma 14-octies, la percentuale e' pari
al 100 per cento.».
- Si riporta il testo dei commi da 62 a 65-bis,
dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del
29 dicembre 2017:
«62. La Zona logistica semplificata puo' essere
istituita nelle regioni di cui al comma 61, nel numero
massimo di una per ciascuna regione, qualora nelle suddette
regioni sia presente almeno un'area portuale con le
caratteristiche stabilite dalregolamento (UE) n. 1315/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre
2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della
rete transeuropea dei trasporti, o un'Autorita' di sistema
portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, come
modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.
Qualora in una regione ricadano piu' Autorita' di sistema
portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e
nell'ambito di una delle dette Autorita' rientrino scali
siti in regioni differenti, la regione e' autorizzata ad
istituire una seconda Zona logistica semplificata, il cui
ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e
retroportuali relative all'Autorita' di sistema portuale
che abbia scali in regioni differenti.
63. La Zona logistica semplificata e' istituita con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare su proposta del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia
e delle finanze, su proposta della regione interessata, per
una durata massima di sette anni, rinnovabile fino a un
massimo di ulteriori sette anni. La proposta e' corredata
di un piano di sviluppo strategico, specificando la
delimitazione delle zone interessate in coerenza con le
zone portuali.
64. Le nuove imprese e quelle gia' esistenti che
operano nella Zona logistica semplificata fruiscono delle
agevolazioni e semplificazioni di cui all'articolo 5, commi
1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a
finalita' regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3,
lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2017, n. 123. Nelle Zone logistiche semplificate istituite
ai sensi del secondo periodo del comma 62 non trovano
applicazione le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma
2, del predetto decreto-legge n. 91 del 2017.
65. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la
coesione territoriale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con il
Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
disciplinate le procedure di istituzione delle Zone
logistiche semplificate, le modalita' di funzionamento e di
organizzazione, nonche' sono definite le condizioni per
l'applicazione delle misure di semplificazione previste
dall'articolo 5 e dall'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nella
formulazione vigente alla data di entrata in vigore della
legge 29 giugno 2022, n. 79. Fino alla data di entrata in
vigore del predetto decreto, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni relative alla procedura di
istituzione delle Zone economiche speciali previste dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato
ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20
giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2017, n. 123.
65-bis. Agli oneri derivanti dal comma 64, valutati
in 20 milioni di euro negli anni 2020, 2021 e 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.
147.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante:
«Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di
attivita' economiche e finanziarie e investimenti
strategici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del
10 agosto 2023:
«Art. 5 (Credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo
nel settore della microelettronica e Comitato tecnico per
la microelettronica). - 1. Nelle more dell'attuazione della
riforma fiscale, nonche' in coerenza con gli obiettivi
indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM
2022) 45 final dell'8 febbraio 2022, concernente "Una
normativa sui chip per l'Europa", alle imprese residenti
nel territorio dello Stato, incluse le stabili
organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano
investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al
settore dei semiconduttori e' riconosciuto, nei limiti
delle risorse di cui al comma 11, un incentivo, sotto forma
di credito d'imposta, nel rispetto dei limiti e delle
condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e in particolare
dell'articolo 25 del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014,
in materia di "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo".
Omissis.».