Art. 2
Programmazione degli interporti
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini
dell'elaborazione del Piano generale per l'intermodalita' di cui ai
commi 2 e 3, acquisito il parere del Comitato nazionale per
l'intermodalita' e la logistica e sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
con uno o piu' decreti, da emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, provvede alla ricognizione
degli interporti gia' esistenti e di quelli in corso di realizzazione
rispondenti alle condizioni stabilite dalla deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica nel
trasporto 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111
del 14 maggio 1993.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora il
Piano generale per l'intermodalita', in coerenza con gli strumenti di
programmazione generale e settoriale dei trasporti e della logistica.
3. Il Piano generale per l'intermodalita' e' approvato con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Successivamente all'acquisizione
dell'intesa, lo schema di decreto e' trasmesso alle Camere ai fini
dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla
trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' essere comunque
adottato.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere
del Comitato nazionale per l'intermodalita' e la logistica, con uno o
piu' decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, secondo criteri volti alla costituzione di un
sistema atto a incrementare la funzionalita' della rete degli
interporti, provvede all'individuazione di nuovi interporti,
verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 3,
commi 1 e 2, ovvero all'individuazione degli interventi necessari al
potenziamento degli interporti esistenti.
Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30
agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- La deliberazione 7 aprile 1993 del Comitato
interministeriale per la programmazione economica nel
trasporto, recante il «Piano quinquennale degli
interporti», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 111 del 14 maggio 1993.