Art. 2 
 
                   Programmazione degli interporti 
 
  1. Il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  ai  fini
dell'elaborazione del Piano generale per l'intermodalita' di  cui  ai
commi  2  e  3,  acquisito  il  parere  del  Comitato  nazionale  per
l'intermodalita' e la logistica e sentita la Conferenza unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
con uno o piu' decreti, da  emanare  entro  un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge,  provvede  alla  ricognizione
degli interporti gia' esistenti e di quelli in corso di realizzazione
rispondenti  alle  condizioni  stabilite  dalla   deliberazione   del
Comitato  interministeriale  per  la  programmazione  economica   nel
trasporto 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  111
del 14 maggio 1993. 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  elabora  il
Piano generale per l'intermodalita', in coerenza con gli strumenti di
programmazione generale e settoriale dei trasporti e della logistica. 
  3. Il Piano generale per l'intermodalita' e' approvato con  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa  intesa  in
sede di Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Successivamente  all'acquisizione
dell'intesa, lo schema di decreto e' trasmesso alle  Camere  ai  fini
dell'acquisizione   del   parere   delle   Commissioni   parlamentari
competenti  per  materia,  da  rendere  entro  trenta  giorni   dalla
trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo'  essere  comunque
adottato. 
  4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo  parere
del Comitato nazionale per l'intermodalita' e la logistica, con uno o
piu' decreti, di concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, secondo criteri volti alla costituzione  di  un
sistema  atto  a  incrementare  la  funzionalita'  della  rete  degli
interporti,  provvede   all'individuazione   di   nuovi   interporti,
verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo  3,
commi 1 e 2, ovvero all'individuazione degli interventi necessari  al
potenziamento degli interporti esistenti. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta l'articolo 8 del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione  ed  ampliamento
          delle  attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano ed  unificazione,  per  le  materie  ed  i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei comuni, con la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del  30
          agosto 1997: 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate  dall'articolo  17della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - La  deliberazione  7   aprile   1993   del   Comitato
          interministeriale  per  la  programmazione  economica   nel
          trasporto,   recante   il   «Piano    quinquennale    degli
          interporti», e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica Italiana n. 111 del 14 maggio 1993.