Art. 3
Condizioni per l'individuazione di nuovi interporti
1. L'individuazione di un nuovo interporto e' subordinata alla
sussistenza congiunta delle seguenti condizioni:
a) disponibilita' di un territorio non soggetto a vincoli
paesaggistici, naturalistici o urbanistici che ne compromettano la
fattibilita';
b) presenza di collegamenti stradali diretti con la viabilita' di
grande comunicazione;
c) presenza di collegamenti ferroviari diretti con la rete
ferroviaria nazionale prioritaria;
d) presenza di adeguati collegamenti stradali e ferroviari con
almeno un porto o un aeroporto;
e) coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto;
f) individuazione dei siti in aree gia' bonificate, con
previsione, in via prioritaria, di interventi di potenziamento e di
riutilizzazione di strutture preesistenti;
g) garanzia di un'adeguata sostenibilita' finanziaria delle
attivita' e di idonei flussi di merci attuali e previsti.
2. Il progetto di un nuovo interporto, nel rispetto delle
disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve
altresi' prevedere:
a) un terminale ferroviario intermodale, idoneo a formare e
ricevere treni intermodali completi o convenzionali, e attrezzature
fisse e mobili atte al trasbordo di unita' di carico intermodali e
merce dalla modalita' di trasporto ferroviario a quella stradale o di
navigazione interna, aventi caratteristiche compatibili con
l'ottimale sfruttamento dell'infrastruttura ferroviaria dalla quale
e' servito l'interporto; le modalita' di utilizzazione del raccordo
tra il terminale e la rete ferroviaria devono essere oggetto di un
apposito accordo tra il soggetto gestore dell'interporto e il gestore
dell'infrastruttura ferroviaria, fatti salvi gli accordi per la
gestione diretta del terminale ferroviario da parte del medesimo
gestore dell'infrastruttura ferroviaria;
b) un'area attrezzata di sosta per i veicoli delle categorie
internazionali N2, N3, O3 e O4;
c) un servizio doganale, qualora l'infrastruttura abbia flussi di
traffico provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea;
d) un centro direzionale;
e) un'area per i servizi destinati ai veicoli industriali;
f) aree diverse destinate, rispettivamente, alle funzioni di
trasporto intermodale, di logistica di approvvigionamento, di
logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica
distributiva urbana;
g) sistemi che garantiscano la sicurezza delle merci, delle aree
e degli operatori.
3. La progettazione e la realizzazione di un nuovo interporto
devono rispondere a criteri di trasparenza e di unitarieta' tra le
diverse funzioni previste e devono prevedere adeguati e certificati
sistemi di sicurezza e di risparmio energetico nonche' contenere
un'adeguata valutazione dei costi e dei benefici dell'investimento.
Devono essere inoltre previsti infrastrutture di produzione di
energia da fonti rinnovabili o collegamenti a reti di
approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili che contribuiscano
al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in
materia di emissioni nell'atmosfera.
Note all'art. 3:
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante: «Norme in materia ambientale», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 88 del 14
aprile 2006, S.O. n. 96.