Art. 3 
 
         Condizioni per l'individuazione di nuovi interporti 
 
  1. L'individuazione di un  nuovo  interporto  e'  subordinata  alla
sussistenza congiunta delle seguenti condizioni: 
    a)  disponibilita'  di  un  territorio  non  soggetto  a  vincoli
paesaggistici, naturalistici o urbanistici che  ne  compromettano  la
fattibilita'; 
    b) presenza di collegamenti stradali diretti con la viabilita' di
grande comunicazione; 
    c) presenza  di  collegamenti  ferroviari  diretti  con  la  rete
ferroviaria nazionale prioritaria; 
    d) presenza di adeguati collegamenti stradali  e  ferroviari  con
almeno un porto o un aeroporto; 
    e) coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto; 
    f)  individuazione  dei  siti  in  aree  gia'   bonificate,   con
previsione, in via prioritaria, di interventi di potenziamento  e  di
riutilizzazione di strutture preesistenti; 
    g)  garanzia  di  un'adeguata  sostenibilita'  finanziaria  delle
attivita' e di idonei flussi di merci attuali e previsti. 
  2.  Il  progetto  di  un  nuovo  interporto,  nel  rispetto   delle
disposizioni del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  deve
altresi' prevedere: 
    a) un terminale  ferroviario  intermodale,  idoneo  a  formare  e
ricevere treni intermodali completi o convenzionali,  e  attrezzature
fisse e mobili atte al trasbordo di unita' di  carico  intermodali  e
merce dalla modalita' di trasporto ferroviario a quella stradale o di
navigazione   interna,   aventi   caratteristiche   compatibili   con
l'ottimale sfruttamento dell'infrastruttura ferroviaria  dalla  quale
e' servito l'interporto; le modalita' di utilizzazione  del  raccordo
tra il terminale e la rete ferroviaria devono essere  oggetto  di  un
apposito accordo tra il soggetto gestore dell'interporto e il gestore
dell'infrastruttura ferroviaria,  fatti  salvi  gli  accordi  per  la
gestione diretta del terminale  ferroviario  da  parte  del  medesimo
gestore dell'infrastruttura ferroviaria; 
    b) un'area attrezzata di sosta  per  i  veicoli  delle  categorie
internazionali N2, N3, O3 e O4; 
    c) un servizio doganale, qualora l'infrastruttura abbia flussi di
traffico provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea; 
    d) un centro direzionale; 
    e) un'area per i servizi destinati ai veicoli industriali; 
    f) aree diverse  destinate,  rispettivamente,  alle  funzioni  di
trasporto  intermodale,  di  logistica  di   approvvigionamento,   di
logistica industriale,  di  logistica  distributiva  e  di  logistica
distributiva urbana; 
    g) sistemi che garantiscano la sicurezza delle merci, delle  aree
e degli operatori. 
  3. La progettazione e  la  realizzazione  di  un  nuovo  interporto
devono rispondere a criteri di trasparenza e di  unitarieta'  tra  le
diverse funzioni previste e devono prevedere adeguati  e  certificati
sistemi di sicurezza e  di  risparmio  energetico  nonche'  contenere
un'adeguata valutazione dei costi e dei  benefici  dell'investimento.
Devono  essere  inoltre  previsti  infrastrutture  di  produzione  di
energia   da   fonti   rinnovabili   o   collegamenti   a   reti   di
approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili che contribuiscano
al raggiungimento degli obiettivi stabiliti  dall'Unione  europea  in
materia di emissioni nell'atmosfera. 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Il  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
          recante: «Norme in materia ambientale», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 88  del  14
          aprile 2006, S.O. n. 96.