Art. 4
Comitato nazionale per l'intermodalita' e la logistica
1. Nelle more del riordino organico della disciplina legislativa
relativa alla materia portuale, il Comitato nazionale per
l'intermodalita' e la logistica, in conformita' alle finalita' di cui
all'articolo 1, svolge funzioni consultive in ordine alla
programmazione e al coordinamento delle iniziative inerenti allo
sviluppo degli interporti, ai fini dell'integrazione dei sistemi di
trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo nonche' della
semplificazione delle operazioni e del miglioramento dei servizi
intermodali e logistici delle merci, in collaborazione con le
Autorita' di sistema portuale, ferme restando le rispettive
competenze.
2. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono definiti la composizione,
l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina amministrativa e
contabile del Comitato nazionale per l'intermodalita' e la logistica,
nel rispetto dei seguenti principi:
a) il Comitato e' presieduto dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti o da un suo delegato;
b) fanno parte del Comitato, quali membri di diritto, i
presidenti delle regioni nel cui territorio sono ubicati gli
interporti, il presidente dell'Unione interporti riuniti e i
presidenti degli interporti medesimi, o i rispettivi delegati;
c) la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del
Comitato sono disciplinati in funzione degli ambiti territoriali
interessati dalle iniziative volte alla realizzazione e allo sviluppo
degli interporti, anche prevedendo la costituzione di appositi
sottocomitati.
3. Alle riunioni del Comitato nazionale per l'intermodalita' e la
logistica possono partecipare, senza diritto di voto, i sindaci, i
presidenti delle Autorita' di sistema portuale competenti per le
regioni interessate dalla programmazione di nuovi interporti, il
presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o
un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato e i
rappresentanti delle associazioni delle imprese di trasporto e di
logistica che operano nei medesimi ambiti territoriali.
4. All'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, dopo le parole: «attraverso atti d'intesa e di coordinamento»
sono inserite le seguenti: «con il Comitato nazionale per
l'intermodalita' e la logistica,».
5. Per la partecipazione alle riunioni del Comitato nazionale per
l'intermodalita' e la logistica non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Note all'art. 4:
- Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficial n. 214 del 12 settembre
1988, S.O. n. 86:
«Art.17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta l'articolo 46, comma 1, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, recante: «Disposizioni urgenti per
la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6
dicembre 2011, S.O. n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 46 (Collegamenti infrastrutturali e logistica
portuale). - 1. Al fine di promuovere la realizzazione di
infrastrutture di collegamento tra i porti e le aree retro
portuali le autorita' portuali possono costituire sistemi
logistici che intervengono, attraverso atti d'intesa e di
coordinamento con il Comitato nazionale per
l'intermodalita' e la logistica, con le regioni, le
province ed i comuni interessati nonche' con i gestori
delle infrastrutture ferroviarie.
2. Le attivita' di cui al comma 1 devono realizzarsi
in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa
comunitaria, avendo riguardo ai corridoi transeuropei e
senza causare distorsione della concorrenza tra i sistemi
portuali.
3. Gli interventi di coordinamento devono essere
mirati all'adeguamento dei piani regolatori portuali e
comunali per le esigenze di cui al comma 2, che,
conseguentemente, divengono prioritarie nei criteri di
destinazione d'uso delle aree.
4. Nei terminali retroportuali, cui fa riferimento il
sistema logistico, il servizio ai fini dello sdoganamento
e' svolto di norma dalla medesima articolazione
territoriale dell'amministrazione competente che esercita
il servizio nei porti di riferimento, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».