Art. 4 
 
       Comitato nazionale per l'intermodalita' e la logistica 
 
  1. Nelle more del riordino organico  della  disciplina  legislativa
relativa  alla  materia   portuale,   il   Comitato   nazionale   per
l'intermodalita' e la logistica, in conformita' alle finalita' di cui
all'articolo  1,  svolge   funzioni   consultive   in   ordine   alla
programmazione e al  coordinamento  delle  iniziative  inerenti  allo
sviluppo degli interporti, ai fini dell'integrazione dei  sistemi  di
trasporto  terrestre,  marittimo,  fluviale  e  aereo  nonche'  della
semplificazione delle operazioni  e  del  miglioramento  dei  servizi
intermodali  e  logistici  delle  merci,  in  collaborazione  con  le
Autorita'  di  sistema  portuale,  ferme   restando   le   rispettive
competenze. 
  2. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di  entrata
in vigore  della  presente  legge,  sono  definiti  la  composizione,
l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina  amministrativa  e
contabile del Comitato nazionale per l'intermodalita' e la logistica,
nel rispetto dei seguenti principi: 
    a) il Comitato e' presieduto dal Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti o da un suo delegato; 
    b)  fanno  parte  del  Comitato,  quali  membri  di  diritto,   i
presidenti  delle  regioni  nel  cui  territorio  sono  ubicati   gli
interporti,  il  presidente  dell'Unione  interporti  riuniti   e   i
presidenti degli interporti medesimi, o i rispettivi delegati; 
    c) la  composizione,  l'organizzazione  e  il  funzionamento  del
Comitato sono disciplinati  in  funzione  degli  ambiti  territoriali
interessati dalle iniziative volte alla realizzazione e allo sviluppo
degli  interporti,  anche  prevedendo  la  costituzione  di  appositi
sottocomitati. 
  3. Alle riunioni del Comitato nazionale per l'intermodalita'  e  la
logistica possono partecipare, senza diritto di voto,  i  sindaci,  i
presidenti delle Autorita' di  sistema  portuale  competenti  per  le
regioni interessate dalla  programmazione  di  nuovi  interporti,  il
presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o
un presidente di regione o provincia autonoma da  lui  delegato  e  i
rappresentanti delle associazioni delle imprese  di  trasporto  e  di
logistica che operano nei medesimi ambiti territoriali. 
  4. All'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, dopo le parole: «attraverso atti d'intesa  e  di  coordinamento»
sono  inserite  le  seguenti:  «con   il   Comitato   nazionale   per
l'intermodalita' e la logistica,». 
  5. Per la partecipazione alle riunioni del Comitato  nazionale  per
l'intermodalita' e la logistica non  spettano  compensi,  gettoni  di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficial n. 214 del 12  settembre
          1988, S.O. n. 86: 
                «Art.17  (Regolamenti).  -   1.   Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta l'articolo 46, comma 1, del  decreto-legge
          6 dicembre 2011, n. 201, recante: «Disposizioni urgenti per
          la  crescita,  l'equita'  e  il  consolidamento  dei  conti
          pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6
          dicembre 2011, S.O. n. 251, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla
          presente legge: 
                «Art. 46 (Collegamenti infrastrutturali  e  logistica
          portuale). - 1. Al fine di promuovere la  realizzazione  di
          infrastrutture di collegamento tra i porti e le aree  retro
          portuali le autorita' portuali possono  costituire  sistemi
          logistici che intervengono, attraverso atti d'intesa  e  di
          coordinamento    con    il    Comitato    nazionale     per
          l'intermodalita'  e  la  logistica,  con  le  regioni,   le
          province ed i comuni  interessati  nonche'  con  i  gestori
          delle infrastrutture ferroviarie. 
                2. Le attivita' di cui al comma 1 devono  realizzarsi
          in  ottemperanza  a   quanto   previsto   dalla   normativa
          comunitaria, avendo riguardo  ai  corridoi  transeuropei  e
          senza causare distorsione della concorrenza tra  i  sistemi
          portuali. 
                3. Gli  interventi  di  coordinamento  devono  essere
          mirati all'adeguamento  dei  piani  regolatori  portuali  e
          comunali  per  le  esigenze  di  cui  al  comma   2,   che,
          conseguentemente,  divengono  prioritarie  nei  criteri  di
          destinazione d'uso delle aree. 
                4. Nei terminali retroportuali, cui fa riferimento il
          sistema logistico, il servizio ai fini  dello  sdoganamento
          e'   svolto   di   norma   dalla   medesima   articolazione
          territoriale dell'amministrazione competente  che  esercita
          il  servizio  nei  porti  di  riferimento,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».