Art. 5
Regime applicabile ai soggetti gestori degli interporti
1. La gestione di un interporto costituisce attivita' di
prestazione di servizi svolta in ambito concorrenziale rientrante tra
le attivita' aventi natura economico-industriale e commerciale. I
soggetti che gestiscono gli interporti agiscono in regime di diritto
privato.
2. I soggetti che gestiscono gli interporti provvedono alla
realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti ai sensi
dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 nonche', compatibilmente con
l'equilibrio del proprio bilancio, all'adeguamento strutturale degli
interporti gia' operativi e di quelli in corso di realizzazione alle
disposizioni del comma 3 del medesimo articolo 3.
3. Al fine di garantire la certezza degli strumenti
economico-finanziari utilizzati per la realizzazione degli
interporti, gli enti pubblici concedenti costituiscono sulle aree in
cui e' ubicato l'interporto un diritto di superficie, ai sensi degli
articoli 952 e seguenti del codice civile, in favore dei soggetti
gestori dell'interporto interessato gia' convenzionati con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La durata del diritto
di superficie e' stabilita tenendo conto del valore degli
investimenti effettuati per le opere realizzate dai soggetti gestori
nonche' dell'ammortamento dei costi da questi gia' sostenuti. Nel
rispetto di tali criteri, la valutazione sulla congruita'
dell'operazione economico-finanziaria in correlazione alla durata del
diritto di superficie deve essere effettuata tramite una perizia di
stima asseverata e giurata da un tecnico abilitato. Tale perizia e'
volta a definire un piano economico-finanziario in relazione ai costi
sostenuti e ai ricavi attesi dalla gestione delle opere realizzate
nonche' alla misura degli oneri sostenuti e non ancora ammortizzati
attraverso la gestione stessa.
4. I soggetti gestori degli interporti interessati possono
riscattare le aree di cui al comma 3 dagli enti concedenti
trasformando, a seguito di espressa richiesta, il diritto di
superficie in diritto di piena proprieta' sui beni immobili. Ai fini
del presente comma si applica, in quanto compatibile, la procedura
prevista dall'articolo 31, commi 45, 46, 47 e 48, della legge 23
dicembre 1998, n. 448.
Note all'art. 5:
- Si riportano gli articoli da 952 a 956 del codice
civile:
«Art. 952 (Costituzione del diritto di superficie). -
Il proprietario puo' costituire il diritto di fare e
mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di
altri, che ne acquista la proprieta'.
Del pari puo' alienare la proprieta' della
costruzione gia' esistente, separatamente dalla proprieta'
del suolo.
Art. 953 (Costituzione a tempo determinato). - Se la
costituzione del diritto e' stata fatta per un tempo
determinato, allo scadere del termine il diritto di
superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa
proprietario della costruzione.
Art. 954 (Estinzione del diritto di superficie). -
L'estinzione del diritto di superficie per scadenza del
termine importa l'estinzione dei diritti reali imposti dal
superficiario. I diritti gravanti sul suolo si estendono
alla costruzione, salvo, per le ipoteche, il disposto del
primo comma dell'articolo 2816.
I contratti di locazione, che hanno per oggetto la
costruzione, non durano se non per l'anno in corso alla
scadenza del termine.
Il perimento della costruzione non importa, salvo patto
contrario, l'estinzione del diritto di superficie.
Il diritto di fare la costruzione sul suolo altrui si
estingue per prescrizione per effetto del non uso protratto
per venti anni.
Art. 955 (Costruzioni al disotto del suolo). - Le
disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui
e' concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al
disotto del suolo altrui.
Art. 956 (Divieto di proprieta' separata delle
piantagioni). - Non puo' essere costituita o trasferita la
proprieta' delle piantagioni separatamente dalla proprieta'
del suolo.».
- Si riportano i commi 45, 46, 47 e 48, dell'articolo
31, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure
di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre
1998, S.O. n. 210:
«45. I comuni possono cedere in proprieta' le aree
comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile
1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, gia' concesse in
diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto
comma, della medesima legge n. 865 del 1971. Le domande di
acquisto pervenute dai proprietari di alloggi ubicati nelle
aree non escluse, prima della approvazione della delibera
comunale, conservano efficacia.
46. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo
35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in
vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la
cessione del diritto di proprieta', possono essere
sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8, commi
primo, quarto e quinto della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
alle seguenti condizioni:
a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo
trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che
ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o
la cessione in proprieta' delle aree e quella di
stipulazione della nuova convenzione;
b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio
edificato, calcolato ai sensi del comma 48.
47. La trasformazione del diritto di superficie in
diritto di piena proprieta' sulle aree puo' avvenire a
seguito di proposta da parte del comune e di accettazione
da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro
pertinenze, per la quota millesimale corrispondente.
Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione
dell'unita' abitativa, indipendentemente dalla data di
stipulazione della relativa convenzione, i soggetti
interessati possono presentare, di propria iniziativa,
istanza di trasformazione del diritto di superficie in
diritto di piena proprieta'. Entro novanta giorni dalla
data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti
interessati, e relativamente alle aree per le quali il
consiglio comunale ha deliberato la trasformazione del
diritto di superficie in diritto di piena proprieta', il
comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine
al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione.
La trasformazione del diritto di superficie in diritto di
proprieta' avviene dietro pagamento di un corrispettivo
determinato ai sensi del comma 48.
48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprieta'
e' determinato dal comune, su parere del proprio ufficio
tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello
determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, al netto degli oneri di concessione del diritto di
superficie, rivalutati sulla base della variazione,
accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese
in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui
e' stipulato l'atto di cessione delle aree. Comunque, il
costo dell'area cosi' determinato non puo' essere maggiore
di quello stabilito dal comune per le aree cedute
direttamente in proprieta' al momento della trasformazione
di cui al comma 47. Il consiglio comunale delibera altresi'
i criteri, le modalita' e le condizioni per la concessione
di dilazioni di pagamento del corrispettivo di
trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie
in diritto di proprieta' e' stipulata con atto pubblico o
con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione
presso la conservatoria dei registri immobiliari.».