Art. 5 
 
       Regime applicabile ai soggetti gestori degli interporti 
 
  1.  La  gestione  di  un  interporto   costituisce   attivita'   di
prestazione di servizi svolta in ambito concorrenziale rientrante tra
le attivita' aventi natura  economico-industriale  e  commerciale.  I
soggetti che gestiscono gli interporti agiscono in regime di  diritto
privato. 
  2.  I  soggetti  che  gestiscono  gli  interporti  provvedono  alla
realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti  ai  sensi
dei  commi  1  e  2  dell'articolo  3  nonche',  compatibilmente  con
l'equilibrio del proprio bilancio, all'adeguamento strutturale  degli
interporti gia' operativi e di quelli in corso di realizzazione  alle
disposizioni del comma 3 del medesimo articolo 3. 
  3.   Al   fine   di   garantire   la   certezza   degli   strumenti
economico-finanziari   utilizzati   per   la   realizzazione    degli
interporti, gli enti pubblici concedenti costituiscono sulle aree  in
cui e' ubicato l'interporto un diritto di superficie, ai sensi  degli
articoli 952 e seguenti del codice civile,  in  favore  dei  soggetti
gestori  dell'interporto  interessato  gia'  convenzionati   con   il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La durata del diritto
di  superficie  e'  stabilita  tenendo   conto   del   valore   degli
investimenti effettuati per le opere realizzate dai soggetti  gestori
nonche' dell'ammortamento dei costi da  questi  gia'  sostenuti.  Nel
rispetto  di  tali   criteri,   la   valutazione   sulla   congruita'
dell'operazione economico-finanziaria in correlazione alla durata del
diritto di superficie deve essere effettuata tramite una  perizia  di
stima asseverata e giurata da un tecnico abilitato. Tale  perizia  e'
volta a definire un piano economico-finanziario in relazione ai costi
sostenuti e ai ricavi attesi dalla gestione  delle  opere  realizzate
nonche' alla misura degli oneri sostenuti e non  ancora  ammortizzati
attraverso la gestione stessa. 
  4.  I  soggetti  gestori  degli  interporti   interessati   possono
riscattare  le  aree  di  cui  al  comma  3  dagli  enti   concedenti
trasformando,  a  seguito  di  espressa  richiesta,  il  diritto   di
superficie in diritto di piena proprieta' sui beni immobili. Ai  fini
del presente comma si applica, in quanto  compatibile,  la  procedura
prevista dall'articolo 31, commi 45, 46, 47  e  48,  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riportano gli articoli da 952  a  956  del  codice
          civile: 
                «Art. 952 (Costituzione del diritto di superficie). -
          Il proprietario  puo'  costituire  il  diritto  di  fare  e
          mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore  di
          altri, che ne acquista la proprieta'. 
                Del  pari   puo'   alienare   la   proprieta'   della
          costruzione gia' esistente, separatamente dalla  proprieta'
          del suolo. 
                Art. 953 (Costituzione a tempo determinato). - Se  la
          costituzione del  diritto  e'  stata  fatta  per  un  tempo
          determinato,  allo  scadere  del  termine  il  diritto   di
          superficie si estingue e il proprietario del suolo  diventa
          proprietario della costruzione. 
                Art. 954 (Estinzione del diritto  di  superficie).  -
          L'estinzione del diritto di  superficie  per  scadenza  del
          termine importa l'estinzione dei diritti reali imposti  dal
          superficiario. I diritti gravanti sul  suolo  si  estendono
          alla costruzione, salvo, per le ipoteche, il  disposto  del
          primo comma dell'articolo 2816. 
              I contratti di locazione,  che  hanno  per  oggetto  la
          costruzione, non durano se non per  l'anno  in  corso  alla
          scadenza del termine. 
              Il perimento della costruzione non importa, salvo patto
          contrario, l'estinzione del diritto di superficie. 
              Il diritto di fare la costruzione sul suolo  altrui  si
          estingue per prescrizione per effetto del non uso protratto
          per venti anni. 
                Art. 955 (Costruzioni al disotto  del  suolo).  -  Le
          disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in  cui
          e' concesso il diritto di fare e mantenere  costruzioni  al
          disotto del suolo altrui. 
                Art.  956  (Divieto  di  proprieta'  separata   delle
          piantagioni). - Non puo' essere costituita o trasferita  la
          proprieta' delle piantagioni separatamente dalla proprieta'
          del suolo.». 
              - Si riportano i commi 45, 46, 47 e  48,  dell'articolo
          31, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante:  «Misure
          di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo  sviluppo»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29  dicembre
          1998, S.O. n. 210: 
                «45. I comuni possono cedere in  proprieta'  le  aree
          comprese nei piani approvati a norma della legge 18  aprile
          1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi  dell'articolo  51
          della legge 22 ottobre  1971,  n.  865,  gia'  concesse  in
          diritto di superficie ai  sensi  dell'articolo  35,  quarto
          comma, della medesima legge n. 865 del 1971. Le domande  di
          acquisto pervenute dai proprietari di alloggi ubicati nelle
          aree non escluse, prima della approvazione  della  delibera
          comunale, conservano efficacia. 
                46. Le convenzioni stipulate ai  sensi  dell'articolo
          35 della legge  22  ottobre  1971,  n.  865,  e  successive
          modificazioni, e precedentemente alla data  di  entrata  in
          vigore della  legge  17  febbraio  1992,  n.  179,  per  la
          cessione  del  diritto  di   proprieta',   possono   essere
          sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8,  commi
          primo, quarto e quinto della legge 28 gennaio 1977, n.  10,
          alle seguenti condizioni: 
                  a) per una durata di 20 anni  diminuita  del  tempo
          trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che
          ha accompagnato la concessione del diritto di superficie  o
          la  cessione  in  proprieta'  delle  aree   e   quella   di
          stipulazione della nuova convenzione; 
                  b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio
          edificato, calcolato ai sensi del comma 48. 
                47. La trasformazione del diritto  di  superficie  in
          diritto di piena proprieta'  sulle  aree  puo'  avvenire  a
          seguito di proposta da parte del comune e  di  accettazione
          da parte dei singoli  proprietari  degli  alloggi,  e  loro
          pertinenze,  per  la  quota   millesimale   corrispondente.
          Trascorsi cinque anni  dalla  data  di  prima  assegnazione
          dell'unita'  abitativa,  indipendentemente  dalla  data  di
          stipulazione  della  relativa   convenzione,   i   soggetti
          interessati  possono  presentare,  di  propria  iniziativa,
          istanza di trasformazione  del  diritto  di  superficie  in
          diritto di piena proprieta'.  Entro  novanta  giorni  dalla
          data  di  ricezione  dell'istanza  da  parte  dei  soggetti
          interessati, e relativamente alle  aree  per  le  quali  il
          consiglio comunale  ha  deliberato  la  trasformazione  del
          diritto di superficie in diritto di  piena  proprieta',  il
          comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine
          al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione.
          La trasformazione del diritto di superficie in  diritto  di
          proprieta' avviene dietro  pagamento  di  un  corrispettivo
          determinato ai sensi del comma 48. 
                48. Il corrispettivo delle aree cedute in  proprieta'
          e' determinato dal comune, su parere  del  proprio  ufficio
          tecnico,  in  misura  pari  al  60  per  cento  di   quello
          determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1,  del  testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
          327, al netto degli oneri di  concessione  del  diritto  di
          superficie,  rivalutati  sulla   base   della   variazione,
          accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per
          le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il  mese
          in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in  cui
          e' stipulato l'atto di cessione delle  aree.  Comunque,  il
          costo dell'area cosi' determinato non puo' essere  maggiore
          di  quello  stabilito  dal  comune  per  le   aree   cedute
          direttamente in proprieta' al momento della  trasformazione
          di cui al comma 47. Il consiglio comunale delibera altresi'
          i criteri, le modalita' e le condizioni per la  concessione
          di   dilazioni   di   pagamento   del   corrispettivo    di
          trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie
          in diritto di proprieta' e' stipulata con atto  pubblico  o
          con scrittura privata autenticata, soggetti a  trascrizione
          presso la conservatoria dei registri immobiliari.».