Art. 6
Potenziamento degli interporti, dell'intermodalita' e della rete
ferroviaria interportuale
1. In conformita' alla programmazione di cui all'articolo 2, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 3 del presente articolo, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per
l'intermodalita' e la logistica, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, allo scopo di garantire l'ottimizzazione, l'efficacia e
l'efficienza dell'azione amministrativa, nell'ambito delle risorse di
cui al comma 2 del presente articolo, individua, in ordine di
priorita', i progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo
degli interporti, garantendo, in ogni caso, che il numero di
interporti non sia superiore a trenta.
2. Ai fini del finanziamento dei progetti di cui al comma 1 e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. L'ordine di
priorita' per il finanziamento dei progetti e' stabilito tenendo
conto della rispondenza dei progetti stessi alle finalita' di cui al
comma 2 dell'articolo 1, con particolare riferimento alla lettera e),
nonche' del contributo che possono fornire al conseguimento dei
requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 3 .
3. Le modalita' e le procedure per l'attuazione del comma 2 sono
disciplinate, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con
regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture di
trasporto e di viabilita' nonche' quella di parcheggi, i progetti di
cui al comma 1 del presente articolo, elaborati sulla base del Piano
generale per l'intermodalita' di cui all'articolo 2, commi 2 e 3,
sono approvati mediante accordo di programma, ai sensi dell'articolo
34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la
partecipazione dei presidenti degli interporti interessati. Se
l'accordo di programma non e' approvato entro quattro mesi dalla
convocazione della conferenza prevista dal comma 3 del citato
articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000, ovvero se il consiglio comunale non ratifica l'adesione del
sindaco ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 34, i progetti
decadono dall'assegnazione dei finanziamenti effettuata ai sensi del
presente articolo. Per motivate esigenze istruttorie, il termine di
cui al secondo periodo, relativo all'approvazione dell'accordo di
programma, puo' essere prorogato fino a un massimo di ulteriori due
mesi. Le risorse rimaste inutilizzate sono assegnate, nel medesimo
esercizio, con le modalita' di cui al presente articolo.
5. Coerentemente con le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2,
per potenziare la capacita' dei flussi della rete ferroviaria degli
interporti e per aumentare la capacita' degli impianti ferroviari
presenti negli interporti e nei porti, in coerenza con le
disposizioni della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, e del decreto legislativo 15 luglio
2015, n. 112, nonche' per favorire l'interoperabilita' ed elevare gli
standard di sicurezza dei terminal intermodali raccordati
all'infrastruttura ferroviaria nazionale, i gestori delle
infrastrutture ferroviarie, previa analisi costi-benefici e previa
individuazione delle necessarie risorse finanziarie, possono
provvedere, con oneri a proprio carico, all'adeguamento delle
connessioni ferroviarie di ultimo miglio, anche ai fini
dell'ottimizzazione della gestione della circolazione ferroviaria e
dell'unificazione degli standard tecnici e normativi di sicurezza
nonche' di capacita' dell'infrastruttura.
6. I soggetti gestori degli interporti, singolarmente o in forma
aggregata, sottoscrivono con la societa' Rete ferroviaria italiana
Spa appositi contratti per procedere all'adeguamento ai parametri
dell'Unione europea in materia di:
a) adeguamento a sagoma, a modulo e a peso assiale della rete
alla quale i terminal interportuali sono collegati;
b) funzionalita' e dimensioni dei moduli dei terminal ferroviari
interportuali.
Note all'art. 6:
- Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note
all'articolo 2.
- Per i riferimenti all'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, si vedano le note all'articolo 4.
- Si riporta l'articolo 34 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000, S.O. n.
162:
«Art. 34 (Accordi di programma). - 1. Per la
definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di
programmi di intervento che richiedono, per la loro
completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di
comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e
di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i
soggetti predetti, il presidente della regione o il
presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla
competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli
interventi o sui programmi di intervento, promuove la
conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta
di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le
modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso
adempimento.
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di
arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali
inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilita' di concordare
l'accordo di programma, il presidente della regione o il
presidente della provincia o il sindaco convoca una
conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del
presidente della regione, del presidente della provincia,
dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, deve
essere sottoscritto entro sessanta giorni dalla
comunicazione dell'esito positivo della conferenza di cui
al comma 3 ed e' approvato con atto formale del presidente
della regione o del presidente della provincia o del
sindaco e pubblicato nel Bollettino ufficiale della
regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del
presidente della regione, produce gli effetti dell'intesa
di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le
eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti
urbanistici e sostituendo i permessi di costruire, sempre
che vi sia l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti
urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a
pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche
comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali
siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti
si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione
dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle
medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di
programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono
svolti da un collegio presieduto dal presidente della
regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e
composto da rappresentanti degli enti locali interessati,
nonche' dal commissario del Governo nella regione o dal
prefetto nella provincia interessata se all'accordo
partecipano amministrazioni statali o enti pubblici
nazionali.
8. Allorche' l'intervento o il programma di
intervento comporti il concorso di due o piu' regioni
finitime, la conclusione dell'accordo di programma e'
promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui
spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il
collegio di vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso
presieduto da un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed e' composto dai rappresentanti di
tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni
attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al
prefetto.».
- La direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio
ferroviario europeo unico (rifusione) (testo rilevante ai
fini del SEE), e' pubblicata nella GUUE L 343 del 14
dicembre 2012.
- Il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112,
recante attuazione della direttiva 2012/34/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012,
che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico
(rifusione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170
del 24 luglio 2015.