Art. 6 
 
Potenziamento degli  interporti,  dell'intermodalita'  e  della  rete
                      ferroviaria interportuale 
 
  1. In conformita' alla programmazione di cui all'articolo 2,  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  del  regolamento  di
cui  al  comma  3  del   presente   articolo,   il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito  il  Comitato  nazionale  per
l'intermodalita' e la logistica, previa intesa in sede di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, allo scopo di garantire l'ottimizzazione, l'efficacia e
l'efficienza dell'azione amministrativa, nell'ambito delle risorse di
cui al comma  2  del  presente  articolo,  individua,  in  ordine  di
priorita', i progetti relativi alla  realizzazione  e  allo  sviluppo
degli  interporti,  garantendo,  in  ogni  caso,  che  il  numero  di
interporti non sia superiore a trenta. 
  2. Ai fini del finanziamento dei progetti di  cui  al  comma  1  e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno  2025  e  di  10
milioni di euro per ciascuno degli anni  2026  e  2027.  L'ordine  di
priorita' per il finanziamento  dei  progetti  e'  stabilito  tenendo
conto della rispondenza dei progetti stessi alle finalita' di cui  al
comma 2 dell'articolo 1, con particolare riferimento alla lettera e),
nonche' del contributo  che  possono  fornire  al  conseguimento  dei
requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 3 . 
  3. Le modalita' e le procedure per l'attuazione del  comma  2  sono
disciplinate, previa intesa in sede di Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  con
regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, entro due  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  4. Al fine di accelerare la realizzazione delle  infrastrutture  di
trasporto e di viabilita' nonche' quella di parcheggi, i progetti  di
cui al comma 1 del presente articolo, elaborati sulla base del  Piano
generale per l'intermodalita' di cui all'articolo 2,  commi  2  e  3,
sono approvati mediante accordo di programma, ai sensi  dell'articolo
34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui  al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,   con   la
partecipazione  dei  presidenti  degli  interporti  interessati.   Se
l'accordo di programma non e'  approvato  entro  quattro  mesi  dalla
convocazione  della  conferenza  prevista  dal  comma  3  del  citato
articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267  del
2000, ovvero se il consiglio comunale  non  ratifica  l'adesione  del
sindaco ai sensi del comma 5 del medesimo  articolo  34,  i  progetti
decadono dall'assegnazione dei finanziamenti effettuata ai sensi  del
presente articolo. Per motivate esigenze istruttorie, il  termine  di
cui al secondo periodo,  relativo  all'approvazione  dell'accordo  di
programma, puo' essere prorogato fino a un massimo di  ulteriori  due
mesi. Le risorse rimaste inutilizzate sono  assegnate,  nel  medesimo
esercizio, con le modalita' di cui al presente articolo. 
  5. Coerentemente con le finalita' di cui all'articolo 1,  comma  2,
per potenziare la capacita' dei flussi della rete  ferroviaria  degli
interporti e per aumentare la  capacita'  degli  impianti  ferroviari
presenti  negli  interporti  e  nei  porti,  in   coerenza   con   le
disposizioni della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 21 novembre 2012, e del decreto legislativo 15  luglio
2015, n. 112, nonche' per favorire l'interoperabilita' ed elevare gli
standard   di   sicurezza   dei   terminal   intermodali   raccordati
all'infrastruttura   ferroviaria   nazionale,   i    gestori    delle
infrastrutture ferroviarie, previa analisi  costi-benefici  e  previa
individuazione  delle   necessarie   risorse   finanziarie,   possono
provvedere,  con  oneri  a  proprio  carico,  all'adeguamento   delle
connessioni   ferroviarie   di   ultimo   miglio,   anche   ai   fini
dell'ottimizzazione della gestione della circolazione  ferroviaria  e
dell'unificazione degli standard tecnici  e  normativi  di  sicurezza
nonche' di capacita' dell'infrastruttura. 
  6. I soggetti gestori degli interporti, singolarmente  o  in  forma
aggregata, sottoscrivono con la societa'  Rete  ferroviaria  italiana
Spa appositi contratti per  procedere  all'adeguamento  ai  parametri
dell'Unione europea in materia di: 
    a) adeguamento a sagoma, a modulo e a  peso  assiale  della  rete
alla quale i terminal interportuali sono collegati; 
    b) funzionalita' e dimensioni dei moduli dei terminal  ferroviari
interportuali. 
 
          Note all'art. 6: 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  si  vedano  le  note
          all'articolo 2. 
              - Per i riferimenti  all'articolo  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, si vedano le note all'articolo 4. 
               - Si riporta l'articolo 34 del decreto legislativo  18
          agosto 2000, n. 267,  recante:  «Testo  unico  delle  leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali»,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre  2000,  S.O.  n.
          162: 
                «Art.  34  (Accordi  di  programma).  -  1.  Per   la
          definizione e l'attuazione di opere,  di  interventi  o  di
          programmi  di  intervento  che  richiedono,  per  la   loro
          completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata  di
          comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e
          di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra  i
          soggetti  predetti,  il  presidente  della  regione  o   il
          presidente della provincia o il sindaco, in relazione  alla
          competenza  primaria  o  prevalente  sull'opera   o   sugli
          interventi o  sui  programmi  di  intervento,  promuove  la
          conclusione di un accordo di programma, anche su  richiesta
          di uno o piu' dei soggetti interessati, per  assicurare  il
          coordinamento delle azioni e per determinarne i  tempi,  le
          modalita',  il  finanziamento  ed   ogni   altro   connesso
          adempimento. 
                2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti  di
          arbitrato,  nonche'  interventi  surrogatori  di  eventuali
          inadempienze dei soggetti partecipanti. 
                3.  Per  verificare  la  possibilita'  di  concordare
          l'accordo di programma, il presidente della  regione  o  il
          presidente  della  provincia  o  il  sindaco  convoca   una
          conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
          interessate. 
                4. L'accordo, consistente nel  consenso  unanime  del
          presidente della regione, del presidente  della  provincia,
          dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, deve
          essere   sottoscritto   entro   sessanta    giorni    dalla
          comunicazione dell'esito positivo della conferenza  di  cui
          al comma 3 ed e' approvato con atto formale del  presidente
          della regione  o  del  presidente  della  provincia  o  del
          sindaco  e  pubblicato  nel  Bollettino   ufficiale   della
          regione.  L'accordo,  qualora  adottato  con  decreto   del
          presidente della regione, produce gli  effetti  dell'intesa
          di cui all'articolo 81 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616,   determinando   le
          eventuali  e   conseguenti   variazioni   degli   strumenti
          urbanistici e sostituendo i permessi di  costruire,  sempre
          che vi sia l'assenso del comune interessato. 
                5. Ove l'accordo comporti variazione degli  strumenti
          urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
          ratificata dal consiglio comunale  entro  trenta  giorni  a
          pena di decadenza. 
                6. Per l'approvazione di progetti di opere  pubbliche
          comprese nei programmi dell'amministrazione e per le  quali
          siano immediatamente utilizzabili i relativi  finanziamenti
          si procede a norma  dei  precedenti  commi.  L'approvazione
          dell'accordo di  programma  comporta  la  dichiarazione  di
          pubblica  utilita',  indifferibilita'  ed   urgenza   delle
          medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
          se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni. 
                7.  La  vigilanza  sull'esecuzione  dell'accordo   di
          programma  e  gli  eventuali  interventi  sostitutivi  sono
          svolti da  un  collegio  presieduto  dal  presidente  della
          regione o dal presidente della provincia o  dal  sindaco  e
          composto da rappresentanti degli enti  locali  interessati,
          nonche' dal commissario del Governo  nella  regione  o  dal
          prefetto  nella  provincia   interessata   se   all'accordo
          partecipano  amministrazioni  statali   o   enti   pubblici
          nazionali. 
                8.  Allorche'  l'intervento   o   il   programma   di
          intervento comporti il  concorso  di  due  o  piu'  regioni
          finitime,  la  conclusione  dell'accordo  di  programma  e'
          promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui
          spetta convocare la  conferenza  di  cui  al  comma  3.  Il
          collegio di vigilanza di cui al comma  7  e'  in  tal  caso
          presieduto  da  un  rappresentante  della  Presidenza   del
          Consiglio dei Ministri ed e' composto dai rappresentanti di
          tutte le regioni  che  hanno  partecipato  all'accordo.  La
          Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le  funzioni
          attribuite dal comma 7 al commissario  del  Governo  ed  al
          prefetto.». 
              - La direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno  spazio
          ferroviario europeo unico (rifusione) (testo  rilevante  ai
          fini del SEE), e'  pubblicata  nella  GUUE  L  343  del  14
          dicembre 2012. 
              - Il  decreto  legislativo  15  luglio  2015,  n.  112,
          recante   attuazione   della   direttiva   2012/34/UE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 21  novembre  2012,
          che  istituisce  uno  spazio  ferroviario   europeo   unico
          (rifusione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  170
          del 24 luglio 2015.