Art. 8
Disposizioni finali
1. Gli articoli 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 della legge 4 agosto 1990,
n. 240, e l'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204,
sono abrogati.
2. Le disposizioni abrogate ai sensi del comma 1 continuano ad
applicarsi in relazione ai procedimenti avviati e non conclusi alla
data di entrata in vigore della presente legge. Restano fermi i
provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni a statuto ordinario adeguano le proprie
disposizioni in materia di interporti a quanto stabilito dalla
presente legge. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma
3, entro il termine di cui al primo periodo, le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la
propria legislazione secondo le disposizioni contenute nei rispettivi
statuti e nelle relative norme di attuazione. I principi fondamentali
di cui alla presente legge acquistano efficacia dalla data di entrata
in vigore della medesima nelle regioni a statuto ordinario.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 novembre 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Note all'art. 8:
- Per i riferimenti alla legge 4 agosto 1990, n. 240 si
vedano le note alle premesse.
- L'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98,
recante: «Interventi urgenti in materia di trasporti»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 1995, n. 77 e
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995,
n. 204, abrogato dalla presente legge, recava:
«Interporti».