Art. 8 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Gli articoli 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 della legge 4 agosto 1990,
n. 240, e l'articolo 6 del  decreto-legge  1°  aprile  1995,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio  1995,  n.  204,
sono abrogati. 
  2. Le disposizioni abrogate ai sensi  del  comma  1  continuano  ad
applicarsi in relazione ai procedimenti avviati e non  conclusi  alla
data di entrata in vigore  della  presente  legge.  Restano  fermi  i
provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni. 
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge,  le  regioni  a  statuto   ordinario   adeguano   le   proprie
disposizioni in  materia  di  interporti  a  quanto  stabilito  dalla
presente legge. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma
3, entro il termine di cui al primo periodo,  le  regioni  a  statuto
speciale e le province autonome di Trento e di  Bolzano  adeguano  la
propria legislazione secondo le disposizioni contenute nei rispettivi
statuti e nelle relative norme di attuazione. I principi fondamentali
di cui alla presente legge acquistano efficacia dalla data di entrata
in vigore della medesima nelle regioni a statuto ordinario. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 13 novembre 2025 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per i riferimenti alla legge 4 agosto 1990, n. 240 si
          vedano le note alle premesse. 
              - L'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98,
          recante: «Interventi  urgenti  in  materia  di  trasporti»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 1995, n. 77 e
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio  1995,
          n.   204,   abrogato   dalla   presente   legge,    recava:
          «Interporti».