Art. 2
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000,
n. 230, in materia di corrispondenza telefonica
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.
230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 39:
1) al comma 2, primo periodo, le parole «una volta alla
settimana» sono sostitute dalle seguenti: «sei volte al mese»;
2) al comma 2, terzo periodo, la parola «due» e' sostituta
dalla seguente: «quattro»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Resta ferma
l'applicazione dell'articolo 2-quinquies, comma 1, del decreto-legge
30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 2020, n. 70»;
4) al comma 4 le parole «magistrato di sorveglianza» sono
sostituite dalle seguenti «direttore dell'istituto»;
b) all'articolo 61, comma 2, lett. a) le parole «dall'articolo
37» sono sostituite dalle seguenti «dagli articoli 37 e 39».
Note all'art. 2:
- Si riportano gli articoli 39 e 61 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230,
come modificati dal presente decreto:
«Art. 39 (Corrispondenza telefonica). - 1. In ogni
istituto sono installati uno o piu' telefoni secondo le
occorrenze.
2. I condannati e gli internati possono essere
autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza
telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorche'
ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone
diverse dai congiunti e conviventi, sei volte al mese. Essi
possono, altresi', essere autorizzati ad effettuare una
corrispondenza telefonica, con i familiari o con le persone
conviventi, in occasione del loro rientro nell'istituto dal
permesso o dalla licenza. Quando si tratta di detenuti o
internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo
del primo comma dell'articolo 4-bis della legge, e per i
quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto, il
numero dei colloqui telefonici non puo' essere superiore a
quattro al mese.
3. Resta ferma l'applicazione dell'articolo
2-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n.
28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
2020, n. 70.
4. Gli imputati possono essere autorizzati alla
corrispondenza telefonica, con la frequenza e le modalita'
di cui ai commi 2 e 3, dall'autorita' giudiziaria
procedente o, dopo la sentenza di primo grado, dal
direttore dell'istituto.
5. Il detenuto o l'internato che intende intrattenere
corrispondenza telefonica deve rivolgere istanza scritta
all'autorita' competente, indicando il numero telefonico
richiesto e le persone con cui deve corrispondere.
L'autorizzazione concessa e' efficace fino a che non ne
intervenga la revoca. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il
richiedente deve anche indicare i motivi che consentono
l'autorizzazione, che resta efficace, se concessa, solo
fino a che sussistono i motivi indicati. La decisione sul
richiesta, sia in caso di accoglimento che di rigetto, deve
essere motivata.
6. Il contatto telefonico viene stabilito dal
personale dell'istituto con le modalita' tecnologiche
disponibili. La durata massima di ciascuna conversazione
telefonica e' di dieci minuti.
7. L'autorita' giudiziaria competente a disporre il
visto di controllo sulla corrispondenza epistolare, ai
sensi dell'articolo 18 della legge, puo' disporre che
conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a
mezzo di idonee apparecchiature. E' sempre disposta la
registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate
su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati
nell'articolo 4-bis della legge.
8. La corrispondenza telefonica e' effettuata a spese
dell'interessato, anche mediante scheda telefonica
prepagata.
9. La contabilizzazione della spesa avviene per
ciascuna telefonata e contestualmente ad essa.
10. In caso di chiamata dall'esterno, diretta ad
avere corrispondenza telefonica con i detenuti e gli
internati, all'interessato puo' essere data solo
comunicazione del nominativo dichiarato dalla persona che
ha chiamato sempre che non ostino particolari motivi di
cautela. Nel caso in cui la chiamata provenga da congiunto
o convivente anch'esso detenuto, si da' corso alla
conversazione, purche' entrambi siano stati regolarmente
autorizzati ferme restando le disposizioni di cui al comma
7.».
«Art. 61 (Rapporti con la famiglia e progressione nel
trattamento). - 1. La predisposizione dei programmi di
intervento per la cura dei rapporti dei detenuti e degli
internati con le loro famiglie e' concertata fra i
rappresentanti delle direzioni degli istituti e dei centri
di servizio sociale.
2. Particolare attenzione e' dedicata ad affrontare
la crisi conseguente all'allontanamento del soggetto dal
nucleo familiare, a rendere possibile il mantenimento di un
valido rapporto con i figli, specie in eta' minore, e a
preparare la famiglia, gli ambienti prossimi di vita e il
soggetto stesso al rientro nel contesto sociale. A tal
fine, secondo le specifiche indicazioni del gruppo di
osservazione, il direttore dell'istituto puo':
a) concedere colloqui oltre quelli previsti dagli
articoli 37 e 39;
b) autorizzare la visita da parte delle persone
ammesse ai colloqui, con il permesso di trascorrere parte
della giornata insieme a loro in appositi locali o
all'aperto e di consumare un pasto in compagnia, ferme
restando le modalita' previste dal secondo comma
dell'articolo 18 della legge.».