Art. 2 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno  2000,
  n. 230, in materia di corrispondenza telefonica 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  giugno  2000,  n.
230, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 39: 
      1) al comma  2,  primo  periodo,  le  parole  «una  volta  alla
settimana» sono sostitute dalle seguenti: «sei volte al mese»; 
      2) al comma 2, terzo periodo,  la  parola  «due»  e'  sostituta
dalla seguente: «quattro»; 
      3) il comma 3 e'  sostituito  dal  seguente:  «3.  Resta  ferma
l'applicazione dell'articolo 2-quinquies, comma 1, del  decreto-legge
30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
giugno 2020, n. 70»; 
      4) al comma 4  le  parole  «magistrato  di  sorveglianza»  sono
sostituite dalle seguenti «direttore dell'istituto»; 
    b) all'articolo 61, comma 2, lett. a)  le  parole  «dall'articolo
37» sono sostituite dalle seguenti «dagli articoli 37 e 39». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riportano gli articoli 39 e 61 del citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 30  giugno  2000,  n.  230,
          come modificati dal presente decreto: 
                «Art. 39 (Corrispondenza telefonica). -  1.  In  ogni
          istituto sono installati uno o  piu'  telefoni  secondo  le
          occorrenze. 
                2.  I  condannati  e  gli  internati  possono  essere
          autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza
          telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero,  allorche'
          ricorrano ragionevoli  e  verificati  motivi,  con  persone
          diverse dai congiunti e conviventi, sei volte al mese. Essi
          possono, altresi', essere  autorizzati  ad  effettuare  una
          corrispondenza telefonica, con i familiari o con le persone
          conviventi, in occasione del loro rientro nell'istituto dal
          permesso o dalla licenza. Quando si tratta  di  detenuti  o
          internati per uno dei delitti previsti  dal  primo  periodo
          del primo comma dell'articolo 4-bis della legge,  e  per  i
          quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto,  il
          numero dei colloqui telefonici non puo' essere superiore  a
          quattro al mese. 
                3.   Resta   ferma    l'applicazione    dell'articolo
          2-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020,  n.
          28, convertito, con modificazioni, dalla  legge  25  giugno
          2020, n. 70. 
                4.  Gli  imputati  possono  essere  autorizzati  alla
          corrispondenza telefonica, con la frequenza e le  modalita'
          di  cui  ai  commi  2  e  3,   dall'autorita'   giudiziaria
          procedente  o,  dopo  la  sentenza  di  primo  grado,   dal
          direttore dell'istituto. 
                5. Il detenuto o l'internato che intende intrattenere
          corrispondenza telefonica deve  rivolgere  istanza  scritta
          all'autorita' competente, indicando  il  numero  telefonico
          richiesto  e  le  persone  con  cui   deve   corrispondere.
          L'autorizzazione concessa e' efficace fino  a  che  non  ne
          intervenga la revoca. Nei casi di cui ai commi 2  e  3,  il
          richiedente deve anche indicare  i  motivi  che  consentono
          l'autorizzazione, che resta  efficace,  se  concessa,  solo
          fino a che sussistono i motivi indicati. La  decisione  sul
          richiesta, sia in caso di accoglimento che di rigetto, deve
          essere motivata. 
                6.  Il  contatto  telefonico  viene   stabilito   dal
          personale  dell'istituto  con  le  modalita'   tecnologiche
          disponibili. La durata massima  di  ciascuna  conversazione
          telefonica e' di dieci minuti. 
                7. L'autorita' giudiziaria competente a  disporre  il
          visto di  controllo  sulla  corrispondenza  epistolare,  ai
          sensi dell'articolo  18  della  legge,  puo'  disporre  che
          conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate  a
          mezzo di idonee  apparecchiature.  E'  sempre  disposta  la
          registrazione delle conversazioni  telefoniche  autorizzate
          su richiesta di detenuti o internati per i  reati  indicati
          nell'articolo 4-bis della legge. 
                8. La corrispondenza telefonica e' effettuata a spese
          dell'interessato,   anche   mediante   scheda    telefonica
          prepagata. 
                9.  La  contabilizzazione  della  spesa  avviene  per
          ciascuna telefonata e contestualmente ad essa. 
                10. In caso  di  chiamata  dall'esterno,  diretta  ad
          avere  corrispondenza  telefonica  con  i  detenuti  e  gli
          internati,   all'interessato   puo'   essere   data    solo
          comunicazione del nominativo dichiarato dalla  persona  che
          ha chiamato sempre che non  ostino  particolari  motivi  di
          cautela. Nel caso in cui la chiamata provenga da  congiunto
          o  convivente  anch'esso  detenuto,  si  da'   corso   alla
          conversazione, purche' entrambi  siano  stati  regolarmente
          autorizzati ferme restando le disposizioni di cui al  comma
          7.». 
                «Art. 61 (Rapporti con la famiglia e progressione nel
          trattamento). - 1.  La  predisposizione  dei  programmi  di
          intervento per la cura dei rapporti dei  detenuti  e  degli
          internati  con  le  loro  famiglie  e'  concertata  fra   i
          rappresentanti delle direzioni degli istituti e dei  centri
          di servizio sociale. 
                2. Particolare attenzione e' dedicata  ad  affrontare
          la crisi conseguente all'allontanamento  del  soggetto  dal
          nucleo familiare, a rendere possibile il mantenimento di un
          valido rapporto con i figli, specie in  eta'  minore,  e  a
          preparare la famiglia, gli ambienti prossimi di vita  e  il
          soggetto stesso al rientro  nel  contesto  sociale.  A  tal
          fine, secondo  le  specifiche  indicazioni  del  gruppo  di
          osservazione, il direttore dell'istituto puo': 
                  a) concedere colloqui oltre quelli  previsti  dagli
          articoli 37 e 39; 
                  b) autorizzare la visita  da  parte  delle  persone
          ammesse ai colloqui, con il permesso di  trascorrere  parte
          della  giornata  insieme  a  loro  in  appositi  locali   o
          all'aperto e di consumare  un  pasto  in  compagnia,  ferme
          restando  le   modalita'   previste   dal   secondo   comma
          dell'articolo 18 della legge.».