Art. 2 
 
Disposizioni  urgenti  per  l'individuazione  delle  aree  idonee   a
  ospitare impianti da fonti rinnovabili e  il  raggiungimento  degli
  obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
 
  1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  2,  comma  2,   primo   periodo,   le   parole:
«all'articolo 20, comma 1-bis, del  decreto  legislativo  8  novembre
2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti:  «all'articolo  11-bis,
comma 2»; 
    b) all'articolo 3: 
      1) al  comma  1,  le  parole:  «dell'articolo  20  del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle  seguenti:
«dell'articolo 11-bis del presente decreto»; 
      2) al  comma  3,  le  parole:  «dell'articolo  20  del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle  seguenti:
«dell'articolo 11-bis»; 
    c) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera  f)  e'  inserita  la
seguente: 
      «f-bis)  «impianto  agrivoltaico»:  impianto  fotovoltaico  che
preserva la continuita' delle attivita'  colturali  e  pastorali  sul
sito di installazione. Al fine  di  garantire  la  continuita'  delle
attivita'  colturali  e  pastorali,  l'impianto  puo'  prevedere   la
rotazione dei moduli  collocati  in  posizione  elevata  da  terra  e
l'applicazione  di   strumenti   di   agricoltura   digitale   e   di
precisione.»; 
    d) all'articolo 7, comma 3, le parole: «dell'articolo  20,  comma
2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis, comma 5»; 
    e) all'articolo 8: 
      1) al comma 3,  le  parole  «dell'articolo  20,  comma  2,  del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dell'articolo 11-bis, comma 5»; 
      2) al comma 4, lettera c), le parole: «all'articolo  20,  comma
1-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «all'articolo 11-bis, comma 2»; 
    f) all'articolo 9, comma 3,  le  parole:  «dell'articolo  20  del
decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle  seguenti:
«dell'articolo 11-bis»; 
    g) all'articolo 11, comma 8, le parole: «all'articolo  20,  comma
1-bis,  del  decreto  legislativo  8  novembre  2021,  n.  199»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11-bis, comma 2»; 
    h) dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 11-bis (Aree idonee su terraferma). - 1.  Fermo  restando
quanto previsto all'articolo 11-ter,  sono  considerate  aree  idonee
all'installazione di impianti da fonti rinnovabili: 
        a) i siti ove sono  gia'  installati  impianti  della  stessa
fonte e in cui  vengono  realizzati  interventi  di  modifica,  anche
sostanziale,   per    rifacimento,    potenziamento    o    integrale
ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che  non
comportino una variazione dell'area  occupata  superiore  al  20  per
cento, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei  beni  culturali  e
del paesaggio in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche
per le nuove aree occupate. La variazione dell'area di cui  al  primo
periodo non e' consentita  per  gli  impianti  fotovoltaici  a  terra
installati in aree agricole; 
        b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai  sensi
del titolo V della parte quarta  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152; 
        c) le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate
o in condizioni di degrado  ambientale,  o  le  porzioni  di  cave  e
miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento; 
        d) le  discariche  o  i  lotti  di  discarica  chiusi  ovvero
ripristinati; 
        e) i siti e gli impianti nelle disponibilita' delle  societa'
del  gruppo  Ferrovie  dello  Stato  italiane  e   dei   gestori   di
infrastrutture ferroviarie,  nonche'  delle  societa'  concessionarie
autostradali; 
        f) i siti e gli impianti nella disponibilita' delle  societa'
di gestione aeroportuale all'interno  dei  sedimi  aeroportuali,  ivi
inclusi  quelli  all'interno  del  perimetro  di   pertinenza   degli
aeroporti delle isole minori di cui all'allegato  1  al  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del  18  maggio  2017,  ferme  restando  le
necessarie  verifiche  tecniche  da  parte  dell'Ente  nazionale  per
l'aviazione civile; 
        g) i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al
Ministero della difesa di cui all'articolo 20  del  decreto-legge  1°
marzo 2022, n. 17, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
aprile 2022, n. 34, per le finalita' ivi previste; 
        h) i beni  del  demanio  o  a  qualunque  titolo  in  uso  al
Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia  e  agli  uffici
giudiziari, di cui all'articolo 10  del  decreto-legge  23  settembre
2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  novembre
2022, n. 175; 
        i) i beni immobili,  individuati  dall'Agenzia  del  demanio,
sentito il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di  proprieta'
dello  Stato,  non  contemplati  in  programmi  di  valorizzazione  o
dismissione di propria competenza, nonche' i beni statali individuati
dalla medesima Agenzia di concerto con le amministrazioni usuarie, in
uso alle stesse, ai  sensi  dell'articolo  16  del  decreto-legge  24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21
aprile 2023, n. 41; 
        l) per gli impianti fotovoltaici, in aggiunta  alle  aree  di
cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i): 
          1) le  aree  interne  agli  stabilimenti  e  agli  impianti
industriali,  non  destinati  alla  produzione   agricola,   di   cui
all'articolo 268, comma 1, lettere h), e l), del decreto  legislativo
n. 152 del 2006, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai
sensi del titolo III-bis della parte seconda  del  medesimo  decreto,
nonche' le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui
punti  distino  non  piu'  di  350  metri  dal  medesimo  impianto  o
stabilimento; 
          2) le aree  adiacenti  alla  rete  autostradale  entro  una
distanza non superiore a 300 metri; 
          3)  gli  edifici  e  le  strutture  edificate  e   relative
superfici esterne pertinenziali; 
          4)  le  aree  a  destinazione   industriale,   direzionale,
artigianale,  commerciale,  ovvero   destinate   alla   logistica   o
all'insediamento di centri di elaborazione dati; 
          5)  le  aree  adibite  a  parcheggi,   limitatamente   alle
strutture di copertura; 
          6) gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse
o in condizioni di degrado ambientale; 
          7) gli impianti e le relative aree di pertinenza  ricadenti
nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato; 
        m) per gli impianti di produzione di biometano,  in  aggiunta
alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i): 
          1) le aree classificate agricole racchiuse in un  perimetro
i cui punti distano non piu' di 500  metri  da  zone  a  destinazione
industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di  interesse
nazionale; 
          2) le  aree  interne  agli  stabilimenti  e  agli  impianti
industriali di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h), e  l),  del
decreto legislativo n. 152 del  2006,  sottoposti  ad  autorizzazione
integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte  seconda
del medesimo decreto, nonche' le aree classificate agricole racchiuse
in un perimetro i cui  punti  distino  non  piu'  di  500  metri  dal
medesimo impianto o stabilimento; 
          3) le aree  adiacenti  alla  rete  autostradale  entro  una
distanza non superiore a 300 metri. 
      2.  L'installazione  degli  impianti  fotovoltaici  con  moduli
collocati  a  terra,  in  zone  classificate   agricole   dai   piani
urbanistici vigenti, e' consentita esclusivamente nelle aree  di  cui
al comma 1, lettere a), limitatamente agli interventi  per  modifica,
rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione  degli  impianti
gia' installati, a condizione che non comportino incremento dell'area
occupata, c), d), e), f), l), numeri 1) e 2). Il primo periodo non si
applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici  con
moduli  collocati  a  terra  finalizzati  alla  costituzione  di  una
comunita'  energetica  rinnovabile  ai  sensi  dell'articolo  31  del
decreto legislativo n. 199 del 2021,  nonche'  in  caso  di  progetti
attuativi delle altre misure di investimento del Piano  Nazionale  di
Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con  decisione  del  Consiglio
ECOFIN  del  13  luglio  2021,  come  modificato  con  decisione  del
Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e del Piano nazionale per  gli
investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui  all'articolo  1  del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari  per
il  conseguimento  degli  obiettivi  del  PNRR.  E'  comunque  sempre
consentita  l'installazione   di   impianti   agrivoltaici   di   cui
all'articolo 4, comma 1,  lettera  f-bis),  attraverso  l'impiego  di
moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra. 
      3. Entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, ciascuna regione  e  provincia  autonoma
individua,  con  propria  legge,  aree  idonee  all'installazione  di
impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui  al
comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti  ai  sensi
del comma 4 e degli obiettivi stabiliti ai  sensi  del  comma  5.  Il
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza
del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini
dell'esercizio del potere di  cui  al  terzo  periodo.  Nel  caso  di
mancata adozione della legge di cui al primo periodo entro il termine
ivi previsto ovvero di mancata ottemperanza ai principi e ai  criteri
di cui al comma 4 ovvero agli obiettivi di cui al comma 5, si applica
l'articolo 41 della legge 24  dicembre  2012,  n.  234.  Le  province
autonome provvedono  al  processo  programmatorio  di  individuazione
delle aree idonee ai sensi dello Statuto speciale  e  delle  relative
norme di attuazione. 
      4. Ai fini dell'adozione delle leggi ai sensi del comma  3,  le
regioni e le province autonome tengono conto dei seguenti principi  e
criteri: 
        a) tutelare  il  patrimonio  culturale  e  il  paesaggio,  la
qualita'  dell'aria  e  dei  corpi  idrici,  le  aree  agricole,  con
particolare riguardo a quelle di pregio, e forestali; 
        b) salvaguardare le specificita'  delle  aree  incluse  nella
Rete Natura 2000 e delle aree naturali protette, delle zone umide  di
importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, delle
zone di protezione dei siti UNESCO, in conformita' a quanto  previsto
dall'articolo 11-quinquies; 
        c) la qualificazione di un'area come  idonea  puo'  dipendere
dalla fattispecie tecnologica di impianto a fonte rinnovabile o dalla
potenza di un determinato impianto; 
        d) impossibilita' di prevedere divieti  generali  e  astratti
all'installazione di impianti a  fonti  rinnovabili,  fermo  restando
quanto previsto dal comma 2 del  presente  articolo  e  dall'articolo
11-quinquies del presente decreto; 
        e) qualificare prioritariamente come aree idonee le superfici
e le strutture edificate o  caratterizzate  dall'impermeabilizzazione
del suolo, anche al fine  di  favorire  l'autoconsumo  individuale  e
collettivo; 
        f) ai fini della  qualificazione  di  un'area  agricola  come
idonea rileva la  presenza  di  attivita'  produttive  e  di  aziende
agricole insediate sul territorio, al fine di favorire  l'autoconsumo
di energia da fonti rinnovabili, anche mediante  la  costituzione  di
comunita' energetiche; 
        g) al fine di preservare la destinazione agricola dei  suoli,
le aree agricole qualificabili come aree idonee a  livello  regionale
non sono inferiori  allo  0,8  per  cento  delle  superfici  agricole
utilizzate (SAU) ne' superiori al 3 per cento delle SAU medesime; 
        h) fermo restando quanto previsto alla  lettera  g),  possono
essere definite specifiche percentuali di sfruttamento  delle  SAU  a
livello comunale; 
        i) qualificare prioritariamente come idonee le aree connotate
dalla presenza di  poli  industriali,  anche  al  fine  di  agevolare
l'autoconsumo e la decarbonizzazione dei settori produttivi; 
        l) qualificare prioritariamente come idonee le aree di  crisi
industriale  complessa,   anche   allo   scopo   di   promuovere   la
riconversione   industriale   e   la   salvaguardia    dei    livelli
occupazionali; 
        m)  allo  scopo  di  bilanciare   le   esigenze   di   tutela
dell'ambiente  con  quelle  di  tutela  del  patrimonio  culturale  e
paesaggistico, le regioni non possono qualificare come idonee le aree
ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela  ai  sensi  del
Codice dei beni culturali e del paesaggio ne' quelle incluse  in  una
fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici,  e
di  cinquecento  metri,  nel  caso  di  impianti  fotovoltaici,   dal
perimetro dei beni medesimi, ne'  identificare  aree  idonee  ove  le
caratteristiche degli impianti da realizzare siano in  contrasto  con
le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici. 
      5. Le leggi adottate ai  sensi  del  comma  3  garantiscono  il
raggiungimento al 2030 degli obiettivi di potenza installata da fonti
rinnovabili previsti dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis. Ai fini del
raggiungimento degli obiettivi ai sensi del primo periodo, le regioni
e le province autonome possono stipulare  tra  loro  accordi  per  il
trasferimento statistico di determinate quantita' di potenza da fonti
rinnovabili.  Con  decreto  del  direttore  generale  competente  del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti lo
schema di accordo tipo per il trasferimento  statistico,  nonche'  le
modalita'  di  calcolo  delle  quantita'  di  potenza   oggetto   del
trasferimento stesso. Nei  casi  di  impianti  da  fonti  rinnovabili
ubicati sul territorio di piu' regioni o province autonome o  la  cui
produzione sia attribuibile  agli  apporti  di  piu'  regioni  ovvero
province autonome, la ripartizione delle rispettive potenze  ai  fini
del conseguimento degli obiettivi  ai  sensi  del  primo  periodo  e'
definita mediante accordi stipulati  tra  ciascun  ente  territoriale
interessato. 
      6. Il Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica
provvede, con il supporto del GSE e di Ricerca sul sistema energetico
- RSE s.p.a., al  monitoraggio  periodico  sul  raggiungimento  degli
obiettivi di cui alla Tabella 1 dell'allegato C-bis.  Gli  esiti  del
monitoraggio di cui al primo periodo  sono  trasmessi,  entro  il  31
luglio di ciascun anno, alla piattaforma di cui all'articolo 12-bis. 
      7. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi  di  cui
al comma 5, per consentire la celere realizzazione degli  impianti  e
garantire  la  sicurezza  del  traffico,   limitando   le   possibili
interferenze, le societa'  concessionarie  autostradali  affidano  la
concessione delle aree idonee di cui al comma 1, lettera  e),  previa
determinazione  dei  relativi  canoni,  sulla  base  di  procedure  a
evidenza  pubblica,  avviate  anche  su   istanza   di   parte,   con
pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza,
imparzialita'   e   proporzionalita',   garantendo   condizioni    di
concorrenza  effettiva.  Gli  avvisi  definiscono,  in  modo  chiaro,
trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della  concessione  e
non discriminatorio, i requisiti soggettivi  di  partecipazione  e  i
criteri di selezione delle domande, nonche' la durata  massima  delle
subconcessioni ai sensi del  quinto  periodo.  Se  si  verificano  le
condizioni di cui all'articolo 76, comma 2, lettera a), del codice di
cui al  decreto  legislativo  31  marzo  2023,  n.  36,  le  societa'
concessionarie possono affidare le aree idonee di  cui  al  comma  1,
lettera e), del presente articolo mediante subconcessione, a societa'
controllate  o  collegate  in  modo  da  assicurare   il   necessario
coordinamento dei lavori sulla rete  in  gestione  e  la  risoluzione
delle interferenze. Le societa' controllate o collegate  sono  tenute
ad affidare i  lavori,  i  servizi  e  le  forniture  sulla  base  di
procedure  a  evidenza  pubblica,  nel  rispetto  dei   principi   di
trasparenza, imparzialita' e proporzionalita', garantendo  condizioni
di concorrenza effettiva. La durata dei rapporti di subconcessione e'
determinata in funzione della  vita  utile  degli  impianti  e  degli
investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli stessi e
puo' essere superiore alla  durata  della  concessione  autostradale,
salva la  possibilita'  per  il  concessionario  che  subentra  nella
gestione di risolvere il contratto di subconcessione riconoscendo  un
indennizzo  pari  agli  investimenti  realizzati  non   integralmente
ammortizzati. 
      Art. 11-ter (Aree idonee a  mare).  -  1.  Nel  rispetto  delle
esigenze  di  tutela  dell'ecosistema  marino   e   costiero,   dello
svolgimento dell'attivita' di pesca, del patrimonio culturale  e  del
paesaggio, sono considerate  aree  idonee  per  la  realizzazione  di
interventi relativi a impianti di produzione di  energia  rinnovabile
off-shore, ivi compresi gli interventi di cui all'allegato C, sezione
II, lettera v), le aree  individuate  dai  piani  di  gestione  dello
spazio marittimo ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera c), e  5,
del decreto legislativo 17 ottobre 2016 n. 201,  e  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri  1  dicembre  2017,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018. 
      2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma
1 sono in ogni caso considerate idonee: 
        a) le piattaforme petrolifere in disuso e le aree distanti  2
miglia nautiche da ciascuna piattaforma, fatto salvo quanto stabilito
dal decreto del Ministro dello sviluppo  economico  del  15  febbraio
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2019; 
        b) i porti, per impianti eolici di potenza fino a 100  MW  di
potenza installata, previa eventuale variante  del  piano  regolatore
portuale,  ove  necessaria,  da  adottarsi  entro  sei   mesi   dalla
presentazione dell'istanza di autorizzazione unica. 
      3. Il Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica
adotta  e  pubblica  nel  proprio  sito  internet  istituzionale   un
vademecum per i soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e alle
informazioni  minime  necessarie  per  l'autorizzazione  unica  degli
interventi di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  ai  sensi
dell'articolo 9 del presente decreto. 
      Art.   11-quater   (Disciplina   dei   regimi    amministrativi
semplificati per impianti in aree  idonee).  -  1.  La  realizzazione
degli interventi di cui agli allegati A e B  che  insistano  in  aree
idonee  non  e'  subordinata   all'acquisizione   dell'autorizzazione
dell'autorita' competente in materia paesaggistica,  che  si  esprime
con parere obbligatorio e non vincolante  entro  i  medesimi  termini
previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso ai sensi  degli
articoli 7 e 8. Nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione  unica
relativi agli interventi di cui all'allegato C che insistano in  aree
idonee, l'autorita' competente in materia paesaggistica  si  esprime,
anche ai fini delle valutazioni dell'impatto ambientale,  con  parere
obbligatorio e non vincolante. Decorso  inutilmente  il  termine  per
l'espressione  del  parere  non  vincolante,  l'autorita'  procedente
provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Nei casi di cui al
secondo periodo, i termini del procedimento di  autorizzazione  unica
sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per  difetto  al  numero
intero ove necessario. 
      2. Il comma 1 si applica, ove ricadenti su aree  idonee,  anche
nel caso di interventi di sviluppo ovvero potenziamento della rete di
trasmissione nazionale. 
      3.  Il  comma  1  si  applica  qualora  l'impianto   da   fonti
rinnovabili ricada interamente in un'area idonea. Nel caso in cui  un
impianto da fonti rinnovabili non ricada o ricada  solo  parzialmente
in un'area idonea, il comma 1 non si applica. 
      Art. 11-quinquies (Individuazione degli interventi realizzabili
nelle zone di protezione dei siti UNESCO).  -  1.  All'interno  delle
zone di protezione dei siti UNESCO  l'installazione  di  impianti  da
fonti rinnovabili e' consentita limitatamente agli interventi di  cui
all'Allegato A.»; 
    i) all'articolo 12: 
      1) comma 5, le parole: «dell'articolo 20, comma 8, del  decreto
legislativo  n.  199  del  2021»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«dell'articolo 11-bis, comma 1»; 
      2) comma 6, le parole: «dell'articolo 23,  commi  2  e  3,  del
decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle  seguenti:
«dell'articolo 11-ter»; 
      3) comma 10,  lettera  a),  le  parole:  «all'articolo  22  del
decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle  seguenti:
«all'articolo 11-quater, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo»; 
    l) dopo l'articolo 12, e' inserito il seguente: 
      «Art. 12-bis (Piattaforma digitale per aree idonee  e  zone  di
accelerazione). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente disposizione, al fine di garantire un  adeguato
servizio di supporto  alle  regioni  e  alle  province  autonome  nel
processo  di  individuazione  delle  aree  idonee  e  delle  zone  di
accelerazione e nelle attivita' di monitoraggio a essi connesse,  con
decreto del Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto  legislativo  n.  281  del  1997,  sono  disciplinate  le
modalita' di funzionamento delle piattaforma  istituita  con  decreto
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 17  settembre
2024, recante  «Disciplina  e  regolamentazione  delle  modalita'  di
funzionamento della piattaforma digitale per le aree  idonee  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.  199»,
allo scopo di includervi ogni informazione e strumento necessario per
connettere  ed  elaborare  i  dati  per  la  caratterizzazione  e  la
qualificazione  del  territorio,  la  stima  del  potenziale   e   la
classificazione  delle  superfici,  delle  aree  e  delle  zone.   La
piattaforma  di  cui  al  primo  periodo  e'  interoperabile  con  la
piattaforma di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del
2021. La piattaforma di cui al primo periodo reca un'apposita sezione
dedicata alla consultazione del pubblico dei dati in  essa  presenti,
nel rispetto della  normativa  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali e di eventuali esigenze di  segretezza  delle  informazioni
commerciali e per la sicurezza nazionale. 
      2 . La piattaforma di cui  al  comma  1  contiene  altresi'  un
contatore delle SAU utilizzate per  l'installazione  di  impianti  da
fonti rinnovabili, alimentato  mediante  le  informazioni  e  i  dati
forniti dalle regioni  e  dalle  province  autonome  in  ordine  alle
superfici classificate come agricole nei rispettivi territori.»; 
    m) all'articolo 13, comma 2: 
      1) lettera b),  le  parole:  «ai  sensi  dell'articolo  20  del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono soppresse; 
      2) lettera d), numero 2), le parole: «ai sensi dell'articolo 20
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono soppresse; 
    n) all'articolo 14, comma 8, le parole: «all'articolo  20,  comma
1-bis,  del  decreto  legislativo  8  novembre  2021,  n.  199»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11-bis, comma 2»; 
    o)  all'allegato  B,  sezione   I,   lettera   b),   le   parole:
«dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre  2021,  n.  199,
ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis»; 
    p) dopo l'allegato C e' inserito il seguente: 
  «(Articolo 11-bis) 
  Allegato C-BIS 
  Tabella 1 - Ripartizione  regionale  di  potenza  minima  per  anno
espressa in MW: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    1. Per  il  calcolo  del  raggiungimento  degli  obiettivi  della
Tabella 1 si tiene conto: 
      a) della potenza nominale degli impianti  a  fonti  rinnovabili
entrati in  esercizio  dal  1°  gennaio  2021  fino  al  31  dicembre
dell'anno di riferimento, realizzati sul territorio della regione; 
      b) della potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi di
rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento  o  riattivazione
entrati in  esercizio  dal  1°  gennaio  2021  fino  al  31  dicembre
dell'anno di riferimento, realizzati sul territorio della regione; 
      c) del cento per cento della potenza nominale degli impianti  a
fonti rinnovabili off-shore entrati in esercizio dal 1° gennaio  2021
fino al  31  dicembre  dell'anno  di  riferimento  le  cui  opere  di
connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio  della
regione costiera, fatto salvo quanto previsto al punto 2 . 
    2 . Nei casi di impianti off-shore la cui connessione  alla  rete
elettrica e' realizzata in regioni diverse rispetto a quella costiera
interessata, la ripartizione di cui alla lettera c) del  punto  1  e'
attribuita per il 20 per cento alla regione sul cui  territorio  sono
realizzate le opere di connessione  alla  rete  elettrica  e  per  il
restante 80 per cento alla regione costiera. Nelle ipotesi in cui  le
regioni costiere interessate siano piu' d'una, la quota  dell'80%  e'
attribuita  a  ciascuna  regione  interessata  in  via  proporzionale
rispetto alla reciproca distanza, tra le  regioni  la  cui  costa  e'
prospiciente l'impianto. 
    3 . Ai fini  del  raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui  alla
Tabella 1, per gli  impianti  geotermoelettrici  e  idroelettrici  e'
riconosciuta una potenza nominale aggiuntiva  pari  alla  potenza  di
ogni fonte rinnovabile per il relativo parametro di equiparazione. Il
GSE  pubblica  i  parametri  di  equiparazione   sulla   base   della
producibilita'  media  rilevata  delle  fonti   geotermoelettrica   e
idroelettrica  rispetto  alla  producibilita'   media   della   fonte
fotovoltaica. Tali parametri  sono  periodicamente  aggiornati  sulla
base dell'andamento dei dati rilevati.»; 
    q) all'allegato D, lettera p), le parole: «18, commi 1 e 2,» sono
sostituite dalle seguenti: «18, 20, 21, 22» e le parole:  «23,  comma
1» sono sostituite dalla seguente: «23».