Art. 2 
 
Disposizioni relative  al  fondo  previsto  dall'articolo  77,  comma
  2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 
 
  1. All'articolo  77  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
dopo il comma 2-ter e' inserito il seguente: 
    «2-ter.1.  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario   2025,   la
dotazione finanziaria annuale del fondo di cui al  comma  2-bis  puo'
essere destinata, fermo in ogni  caso  il  limite  di  cui  al  comma
2-quater, a incrementare l'indennizzo di cui ai commi 2-bis  e  2-ter
gia'  liquidato,  ove  il  suo  importo  sia   inferiore   a   quello
riconosciuto. L'incremento e' attribuito prioritariamente ai soggetti
che hanno subito la decurtazione percentuale piu' elevata.».