Art. 2
Disposizioni relative al fondo previsto dall'articolo 77, comma
2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
1. All'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
dopo il comma 2-ter e' inserito il seguente:
«2-ter.1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2025, la
dotazione finanziaria annuale del fondo di cui al comma 2-bis puo'
essere destinata, fermo in ogni caso il limite di cui al comma
2-quater, a incrementare l'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter
gia' liquidato, ove il suo importo sia inferiore a quello
riconosciuto. L'incremento e' attribuito prioritariamente ai soggetti
che hanno subito la decurtazione percentuale piu' elevata.».