Art. 3 
 
Modifiche al decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, e  al  decreto
  legislativo 9 giugno 2020, n. 47 
 
  1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n.
131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023,  n.
169, sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «L'ammissione  al
programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999,  n.  270,
nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria  non  e'
di per se' sintomo di uno stato di difficolta'. Alle imprese  di  cui
al secondo periodo, dichiarate di interesse strategico  nazionale  ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012,  n.
231, che siano state escluse dalle agevolazioni di  cui  al  presente
articolo a motivo dell'ammissione al predetto programma di  cessione,
e' riconosciuto, su richiesta dell'amministrazione straordinaria,  un
indennizzo pari al 90 per cento dell'importo  delle  agevolazioni  di
cui l'impresa avrebbe beneficiato per i consumi  di  gas  ed  energia
elettrica fatturati a decorrere dal 1° gennaio 2024. La richiesta  e'
indirizzata al Ministero delle  imprese  e  del  made  in  Italy  che
provvede alla  liquidazione  dell'indennizzo  entro  quindici  giorni
dalla  domanda.  L'indennizzo  e'   erogato,   nel   limite   massimo
complessivo  di  euro  28.987.200  nel  periodo  2025-2026,  in   due
soluzioni, nella misura del 34 per cento nel 2025 e per  la  restante
parte nel 2026. L'incasso dell'indennizzo  implica  rinuncia  a  ogni
altra pretesa a qualsiasi titolo connessa al  mancato  riconoscimento
dell'agevolazione.». 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 9.855.648  per  l'anno
2025 e a euro 19.131.552 per l'anno 2026, si provvede, quanto a  euro
9.855.648 per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190,  e  quanto  a  euro  19.131.552   per   l'anno   2026   mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte corrente,  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2025-2027 nell'ambito del programma  «fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle imprese e del made in Italy. 
  3. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 9 giugno 2020,
n. 47, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «L'ammissione  al
programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999,  n.  270,
nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria  non  e'
di per se', ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo,  sintomo  di
uno stato di difficolta'. In caso di imprese dichiarate di  interesse
strategico  nazionale  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma   1,   del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, le risorse sono  erogate  entro
quindici giorni dalla richiesta o, se gia' pendente,  entro  quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».