Art. 4 
 
Integrazione  del  trattamento   di   cassa   integrazione   guadagni
  straordinaria per i dipendenti della societa'  Acciaierie  d'Italia
  S.p.A. in amministrazione straordinaria 
 
  1. Allo scopo di integrare il trattamento economico dei  dipendenti
impiegati presso gli stabilimenti produttivi Acciaierie d'Italia  spa
in Amministrazione straordinaria, per  i  quali  sia  prorogato,  nel
corso degli anni 2025 e 2026,  il  ricorso  alla  cassa  integrazione
guadagni  straordinaria,  e'  autorizzata,  anche   ai   fini   della
formazione professionale per la gestione delle  bonifiche,  la  spesa
nel limite di 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 e di  11,4  milioni
di euro per l'anno 2026. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 8,6 milioni di euro per
l'anno 2025 e a 11,4 milioni di euro per l'anno 2026, si  provvede  a
valere  sul  Fondo  Sociale  per  occupazione  e  formazione  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. 
  3. Al fine di agevolare il processo di  transizione  in  atto,  gli
importi relativi agli stanziamenti di cui al comma 1 sono accreditati
alla societa' Acciaierie d'Italia  in  Amministrazione  Straordinaria
mediante  decreto  ministeriale   di   autorizzazione   all'INPS   al
trasferimento del relativo importo alla societa' Acciaierie  d'Italia
in Amministrazione Straordinaria. 
  4. Entro la fine del  mese  successivo  all'erogazione  dell'ultima
mensilita' a carico delle  risorse  ivi  indicate,  l'Amministrazione
Straordinaria rendiconta al Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali  e  all'INPS  l'effettiva  spesa  sostenuta  e   procede   al
trasferimento delle  risorse  non  utilizzate  secondo  le  modalita'
indicate nel decreto adottato ai  sensi  del  comma  3  del  presente
articolo.