Art. 10 
 
Violazione degli obblighi di cui al  regolamento  (UE)  2023/2405  da
                     parte degli operatori aerei 
 
  1. Nei confronti dell'operatore aereo che viola gli obblighi di cui
al regolamento (UE) 2023/2405, l'E.N.A.C. puo' disporre il divieto di
partenza di cui all'articolo 802 del codice della navigazione, di cui
all'allegato al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/2405  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, si
          vedano le note alle premesse. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  802  del  regio
          decreto 30 marzo 1942, n. 327  recante:  «Approvazione  del
          testo definitivo del Codice della navigazione»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 18 aprile 1942: 
                «Art. 802 (Divieto di partenza). -  L'ENAC  vieta  la
          partenza degli aeromobili quando, a seguito  dei  controlli
          previsti  dall'articolo   801,   emergono   situazioni   di
          pregiudizio  per  la  sicurezza  della  navigazione  aerea,
          nonche' quando  risultano  violati  gli  obblighi  previsti
          dalle  norme  di  polizia  e   per   la   sicurezza   della
          navigazione,  ovvero   quando   risulta   accertato   dalle
          autorita' competenti che l'esercente ed il  comandante  non
          hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla  normativa  di
          interesse pubblico in materia sanitaria e doganale. 
                Fermo restando quanto stabilito  dall'articolo  1058,
          l'ENAC, anche su segnalazione del  gestore  aeroportuale  o
          della societa'  Enav,  vieta  altresi'  la  partenza  degli
          aeromobili quando risultano violati gli  obblighi  relativi
          al  pagamento  di  tasse,  diritti  e  tariffe,  anche   di
          pertinenza di Enav S.p.a..».