Art. 10
Violazione degli obblighi di cui al regolamento (UE) 2023/2405 da
parte degli operatori aerei
1. Nei confronti dell'operatore aereo che viola gli obblighi di cui
al regolamento (UE) 2023/2405, l'E.N.A.C. puo' disporre il divieto di
partenza di cui all'articolo 802 del codice della navigazione, di cui
all'allegato al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
Note all'art. 10:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/2405 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, si
vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 802 del regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327 recante: «Approvazione del
testo definitivo del Codice della navigazione», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 18 aprile 1942:
«Art. 802 (Divieto di partenza). - L'ENAC vieta la
partenza degli aeromobili quando, a seguito dei controlli
previsti dall'articolo 801, emergono situazioni di
pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea,
nonche' quando risultano violati gli obblighi previsti
dalle norme di polizia e per la sicurezza della
navigazione, ovvero quando risulta accertato dalle
autorita' competenti che l'esercente ed il comandante non
hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di
interesse pubblico in materia sanitaria e doganale.
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1058,
l'ENAC, anche su segnalazione del gestore aeroportuale o
della societa' Enav, vieta altresi' la partenza degli
aeromobili quando risultano violati gli obblighi relativi
al pagamento di tasse, diritti e tariffe, anche di
pertinenza di Enav S.p.a..».