Art. 12 
 
      Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 
 
  1. All'articolo 39, comma 4, del  decreto  legislativo  8  novembre
2021, n. 199, dopo il secondo periodo, e' aggiunto  il  seguente:  «I
decreti di cui  al  secondo  periodo  recano,  altresi',  indicazioni
operative per le modalita' di attuazione del rispetto degli  obblighi
previsti all'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2405  in  relazione
alle quote di  carburante  sostenibile  per  l'aviazione  disponibile
negli aeroporti dell'Unione.». 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta l'articolo 39, commi da 1 a 4, del  citato
          decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199: 
                «Art. 39 (Utilizzo dell'energia da fonti  rinnovabili
          nel settore dei trasporti). - 1. Al fine di  promuovere  la
          produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore  dei
          trasporti,  conformemente  alla  traiettoria  indicata  nel
          PNIEC, i singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono
          obbligati a conseguire entro il 2030 una quota almeno  pari
          al  16  per  cento  di  fonti  rinnovabili  sul  totale  di
          carburanti immessi in consumo nell'anno  di  riferimento  e
          calcolata sulla base del contenuto energetico. La  predetta
          quota  e'  calcolata,  tenendo  conto  delle   disposizioni
          specifiche dei successivi commi, come rapporto  percentuale
          fra le seguenti grandezze: 
                  a)  al  denominatore:  benzina,   diesel,   metano,
          biocarburanti  e  biometano  ovvero  biogas  per  trasporti
          immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario; 
                  b) al numeratore: biocarburanti e biometano  ovvero
          biogas per trasporti, carburanti liquidi e gassosi da fonti
          rinnovabili  di  origine  non   biologica,   anche   quando
          utilizzati come prodotti intermedi  per  la  produzione  di
          carburanti  convenzionali,   e   carburanti   da   carbonio
          riciclato, tutti considerati indipendentemente dal  settore
          di trasporto in cui sono immessi. 
                1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di  cui  al
          comma 1, a decorrere dal 2023  la  quota  di  biocarburanti
          liquidi  sostenibili  utilizzati  in  purezza  immessa   in
          consumo dai soggetti obbligati e' gradualmente aumentata ed
          e' equivalente ad almeno 300.000 tonnellate  per  il  2023,
          con incremento di 100.000 tonnellate  all'anno  fino  ad  1
          milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi.  In
          caso di violazione degli obblighi previsti dal  comma  1  e
          dal presente comma si applicano le sanzioni  amministrative
          di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico  20
          gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del
          7 marzo 2015, adottato ai  sensi  dell'articolo  30-sexies,
          comma  2,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,   n.   91,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 116. 
                2. Per il calcolo del numeratore e  del  denominatore
          sono utilizzati i valori relativi al  contenuto  energetico
          dei carburanti per il trasporto di cui all'Allegato  V  del
          presente decreto. Per i  carburanti  non  inclusi  in  tale
          Allegato  V  si  applicano  le  pertinenti  norme  ESO  per
          calcolare il potere calorifico dei  carburanti  o,  laddove
          non siano state adottate pertinenti  norme  ESO,  le  norme
          ISO. 
                3. La quota di  cui  al  comma  1  e'  raggiunta  nel
          rispetto dei seguenti vincoli: 
                  a) la quota di biocarburanti avanzati  e  biometano
          ovvero biogas avanzati e' pari almeno al 2,5 per cento  dal
          2022 e almeno all'8 per cento nel 2030; 
                  b) il contributo dei biocarburanti e del  biometano
          ovvero del biogas  prodotti  a  partire  da  materie  prime
          elencate nell'Allegato VIII, parte B, non puo' superare  la
          quota del  2,5  per  cento  del  contenuto  energetico  dei
          carburanti per il trasporto senza tener conto  del  fattore
          moltiplicativo di cui al comma 6, lettera a); 
                  c) e' rispettato quanto previsto all'articolo 40; 
                  d) a partire dal 2023, la  quota  di  biocarburanti
          miscelati alla benzina e' almeno pari allo 0,5 per cento  e
          a partire dal 2025 e' almeno pari al 3 per cento sul totale
          della benzina immessa in consumo. 
                3-bis.  Al  fine  di  promuovere  la  produzione   di
          biocarburanti liquidi sostenibili da utilizzare in purezza,
          aggiuntiva rispetto alle quote obbligatorie di cui al comma
          1 del presente articolo, la riconversione totale o parziale
          delle  raffinerie  tradizionali  esistenti  e'  incentivata
          mediante l'erogazione di un contributo  in  conto  capitale
          assegnato  secondo  modalita'  e  criteri  definiti  con  i
          decreti di cui al comma 3-ter e comunque nei  limiti  delle
          disponibilita' finanziarie del fondo  di  cui  al  medesimo
          comma 3-ter. 
                3-ter. Per le finalita' di cui  al  comma  3-bis,  e'
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'ambiente e della sicurezza energetica il Fondo per  la
          decarbonizzazione  e  per  la  riconversione  verde   delle
          raffinerie esistenti, con una dotazione  pari  a  euro  205
          milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno  2023
          e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno o piu' decreti
          del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottare entro il 31 marzo 2023, sono definiti modalita'  e
          criteri  per  la  partecipazione  alla  ripartizione  delle
          risorse, in attuazione del comma 3-bis. Ai  relativi  oneri
          si provvede: 
                  a) quanto ad euro  150  milioni  per  l'anno  2022,
          mediante  utilizzo  delle  risorse  disponibili,  in  conto
          residui, sui pertinenti capitoli dello stato di  previsione
          del Ministero  della  transizione  ecologica,  iscritte  ai
          sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  del  decreto-legge  14
          ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro,  e
          dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111
          del  2019,  per  20  milioni  di  euro,  che  sono  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per restare  acquisite
          all'erario; 
                  b) quanto ad euro 55 milioni per  l'anno  2022,  ad
          euro 45 milioni per l'anno 2023 e ad euro  10  milioni  per
          l'anno    2024,    mediante    corrispondente     riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  2,  comma
          1, del decreto-legge  n.  111  del  2019,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019. 
                3-quater. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze
          e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,   le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
                4. Fatto salvo quanto disciplinato  dal  decreto  del
          Ministero dello sviluppo economico del  30  dicembre  2020,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del  5
          gennaio 2021, n.  3,  e  dall'articolo  21,  comma  2,  del
          decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli  obiettivi  di
          cui ai commi 1,  1-bis  e  3  sono  raggiunti,  tramite  il
          ricorso a  un  sistema  di  certificati  di  immissione  in
          consumo, nel rispetto di obblighi annuali, nonche'  secondo
          le condizioni, i  criteri  e  le  modalita'  di  attuazione
          disciplinati con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  della
          transizione ecologica, il primo dei quali da emanare  entro
          il 31 dicembre 2022. Con i  medesimi  decreti  si  provvede
          all'eventuale aggiornamento degli obiettivi di cui ai commi
          1 e 3, nonche' all'eventuale integrazione degli elenchi  di
          cui al comma 1 lettere a) e  b),  tenuto  conto  di  quanto
          disposto  dall'articolo  11,  comma  2,  e  in   attuazione
          dell'articolo 14, comma 1, lettera b). 
                Omissis.». 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/2405  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, si
          vedano le note alle premesse.