Art. 12
Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
1. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: «I
decreti di cui al secondo periodo recano, altresi', indicazioni
operative per le modalita' di attuazione del rispetto degli obblighi
previsti all'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2405 in relazione
alle quote di carburante sostenibile per l'aviazione disponibile
negli aeroporti dell'Unione.».
Note all'art. 12:
- Si riporta l'articolo 39, commi da 1 a 4, del citato
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199:
«Art. 39 (Utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili
nel settore dei trasporti). - 1. Al fine di promuovere la
produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore dei
trasporti, conformemente alla traiettoria indicata nel
PNIEC, i singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono
obbligati a conseguire entro il 2030 una quota almeno pari
al 16 per cento di fonti rinnovabili sul totale di
carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento e
calcolata sulla base del contenuto energetico. La predetta
quota e' calcolata, tenendo conto delle disposizioni
specifiche dei successivi commi, come rapporto percentuale
fra le seguenti grandezze:
a) al denominatore: benzina, diesel, metano,
biocarburanti e biometano ovvero biogas per trasporti
immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario;
b) al numeratore: biocarburanti e biometano ovvero
biogas per trasporti, carburanti liquidi e gassosi da fonti
rinnovabili di origine non biologica, anche quando
utilizzati come prodotti intermedi per la produzione di
carburanti convenzionali, e carburanti da carbonio
riciclato, tutti considerati indipendentemente dal settore
di trasporto in cui sono immessi.
1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al
comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti
liquidi sostenibili utilizzati in purezza immessa in
consumo dai soggetti obbligati e' gradualmente aumentata ed
e' equivalente ad almeno 300.000 tonnellate per il 2023,
con incremento di 100.000 tonnellate all'anno fino ad 1
milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi. In
caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 e
dal presente comma si applicano le sanzioni amministrative
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20
gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del
7 marzo 2015, adottato ai sensi dell'articolo 30-sexies,
comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116.
2. Per il calcolo del numeratore e del denominatore
sono utilizzati i valori relativi al contenuto energetico
dei carburanti per il trasporto di cui all'Allegato V del
presente decreto. Per i carburanti non inclusi in tale
Allegato V si applicano le pertinenti norme ESO per
calcolare il potere calorifico dei carburanti o, laddove
non siano state adottate pertinenti norme ESO, le norme
ISO.
3. La quota di cui al comma 1 e' raggiunta nel
rispetto dei seguenti vincoli:
a) la quota di biocarburanti avanzati e biometano
ovvero biogas avanzati e' pari almeno al 2,5 per cento dal
2022 e almeno all'8 per cento nel 2030;
b) il contributo dei biocarburanti e del biometano
ovvero del biogas prodotti a partire da materie prime
elencate nell'Allegato VIII, parte B, non puo' superare la
quota del 2,5 per cento del contenuto energetico dei
carburanti per il trasporto senza tener conto del fattore
moltiplicativo di cui al comma 6, lettera a);
c) e' rispettato quanto previsto all'articolo 40;
d) a partire dal 2023, la quota di biocarburanti
miscelati alla benzina e' almeno pari allo 0,5 per cento e
a partire dal 2025 e' almeno pari al 3 per cento sul totale
della benzina immessa in consumo.
3-bis. Al fine di promuovere la produzione di
biocarburanti liquidi sostenibili da utilizzare in purezza,
aggiuntiva rispetto alle quote obbligatorie di cui al comma
1 del presente articolo, la riconversione totale o parziale
delle raffinerie tradizionali esistenti e' incentivata
mediante l'erogazione di un contributo in conto capitale
assegnato secondo modalita' e criteri definiti con i
decreti di cui al comma 3-ter e comunque nei limiti delle
disponibilita' finanziarie del fondo di cui al medesimo
comma 3-ter.
3-ter. Per le finalita' di cui al comma 3-bis, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica il Fondo per la
decarbonizzazione e per la riconversione verde delle
raffinerie esistenti, con una dotazione pari a euro 205
milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023
e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno o piu' decreti
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro il 31 marzo 2023, sono definiti modalita' e
criteri per la partecipazione alla ripartizione delle
risorse, in attuazione del comma 3-bis. Ai relativi oneri
si provvede:
a) quanto ad euro 150 milioni per l'anno 2022,
mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto
residui, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione
del Ministero della transizione ecologica, iscritte ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14
ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro, e
dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111
del 2019, per 20 milioni di euro, che sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite
all'erario;
b) quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad
euro 45 milioni per l'anno 2023 e ad euro 10 milioni per
l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
4. Fatto salvo quanto disciplinato dal decreto del
Ministero dello sviluppo economico del 30 dicembre 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del 5
gennaio 2021, n. 3, e dall'articolo 21, comma 2, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli obiettivi di
cui ai commi 1, 1-bis e 3 sono raggiunti, tramite il
ricorso a un sistema di certificati di immissione in
consumo, nel rispetto di obblighi annuali, nonche' secondo
le condizioni, i criteri e le modalita' di attuazione
disciplinati con uno o piu' decreti del Ministro della
transizione ecologica, il primo dei quali da emanare entro
il 31 dicembre 2022. Con i medesimi decreti si provvede
all'eventuale aggiornamento degli obiettivi di cui ai commi
1 e 3, nonche' all'eventuale integrazione degli elenchi di
cui al comma 1 lettere a) e b), tenuto conto di quanto
disposto dall'articolo 11, comma 2, e in attuazione
dell'articolo 14, comma 1, lettera b).
Omissis.».
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/2405 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, si
vedano le note alle premesse.