Art. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti
definizioni:
a) «aeroporto dell'Unione»: un «aeroporto» quale definito
all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/12/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, in cui, nel periodo di riferimento
precedente, il traffico passeggeri e' stato superiore a 800.000
passeggeri o il traffico merci e' stato superiore a 100.000
tonnellate, e che non e' situato in una regione ultraperiferica, come
indicato all'articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE);
b) «ente di gestione di un aeroporto dell'Unione»: in relazione a
un aeroporto dell'Unione, il «gestore aeroportuale» quale definito
all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/12/CE o, qualora lo
Stato membro interessato abbia riservato la gestione delle
infrastrutture centralizzate per i sistemi di distribuzione del
carburante a un altro ente a norma dell'articolo 8, paragrafo 1,
della direttiva 96/67/CE del Consiglio, tale altro ente;
c) «operatore aereo»: un soggetto che ha operato almeno 500 voli
di trasporto aereo commerciale di passeggeri o 52 voli di trasporto
aereo commerciale «all-cargo» in partenza da aeroporti dell'Unione
nel periodo di riferimento precedente oppure, se tale soggetto non
puo' essere identificato, il proprietario dell'aeromobile;
d) «volo di trasporto aereo commerciale»: un volo operato a fini
di trasporto di passeggeri, merci o posta a titolo oneroso o a
noleggio, compresi i voli nell'ambito dell'aviazione d'affari operati
a fini commerciali;
e) «rotta»: un viaggio effettuato su un volo, tenuto conto dei
luoghi di partenza e di destinazione di tale volo;
f) «carburante per l'aviazione»: il carburante «drop-in»
fabbricato per l'uso diretto negli aeromobili;
g) «carburanti sostenibili per l'aviazione»: carburanti per
l'aviazione che sono:
1) carburanti sintetici per l'aviazione;
2) biocarburanti per l'aviazione;
3) carburanti per l'aviazione derivanti da carbonio riciclato;
h) «biocarburanti per l'aviazione»: carburanti per l'aviazione
che sono:
1) «biocarburanti avanzati» quali definiti all'articolo 2,
secondo comma, punto 34), della direttiva (UE) 2018/2001;
2) «biocarburanti» quali definiti all'articolo 2, secondo
comma, punto 33), della direttiva (UE) 2018/2001, prodotti a partire
dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte B, di detta
direttiva;
3) «biocarburanti» quali definiti all'articolo 2, secondo
comma, punto 33), della direttiva (UE) 2018/2001, ad eccezione dei
biocarburanti ottenuti da «colture alimentari e foraggere» quali
definite all'articolo 2, secondo comma, punto 40), di tale direttiva,
che rispettano i criteri di sostenibilita' e di riduzione delle
emissioni durante il ciclo di vita di cui all'articolo 29 di tale
direttiva e che sono certificati conformemente all'articolo 30 della
medesima direttiva;
i) «carburanti per l'aviazione derivanti da carbonio riciclato»:
carburanti per l'aviazione che sono «carburanti derivanti da carbonio
riciclato» quali definiti all'articolo 2, secondo comma, punto 35),
della direttiva (UE) 2018/2001, che rispettano la soglia di riduzione
delle emissioni durante il ciclo di vita di cui all'articolo 29-bis,
paragrafo 2, di tale direttiva e che sono certificati conformemente
all'articolo 30 della medesima direttiva;
l) «partita»: quantita' di carburanti sostenibili per l'aviazione
identificabile tramite un numero e rintracciabile;
m) «emissioni durante il ciclo di vita»: emissioni, in anidride
carbonica equivalente, dei carburanti sostenibili per l'aviazione,
che tengono conto delle emissioni in anidride carbonica equivalente
della produzione, del trasporto, della distribuzione e dell'uso a
bordo di energia, anche durante la combustione, calcolate secondo le
metodologie stabilite all'articolo 28, paragrafo 5, o all'articolo
31, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001 o ai sensi della
pertinente normativa dell'Unione europea;
n) «carburanti sintetici per l'aviazione»: carburanti per
l'aviazione che sono «combustibili rinnovabili di origine non
biologica» quali definiti all'articolo 2, secondo comma, punto 36),
della direttiva (UE) 2018/2001, che rispettano la soglia di riduzione
delle emissioni durante il ciclo di vita di cui all'articolo 29-bis,
paragrafo 1, di tale direttiva e che sono certificati conformemente
all'articolo 30 della medesima direttiva;
o) «carburanti sintetici per l'aviazione a basse emissioni di
carbonio»: carburanti per l'aviazione che sono di origine non
biologica, il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse
emissioni di carbonio non fossile, e che soddisfano una soglia di
riduzione delle emissioni durante il ciclo di vita del 70 per cento
secondo le metodologie per valutare tali riduzioni delle emissioni
durante il ciclo di vita ai sensi della pertinente normativa
dell'Unione europea;
p) «carburanti convenzionali per l'aviazione»: carburanti per
l'aviazione ottenuti da fonti fossili non rinnovabili di carburanti a
base di idrocarburi;
q) «idrogeno per l'aviazione a basse emissioni di carbonio»:
idrogeno per l'uso negli aeromobili il cui contenuto energetico
deriva da fonti non fossili non rinnovabili e che soddisfa una soglia
di riduzione delle emissioni durante il ciclo di vita del 70 per
cento secondo le metodologie per valutare tali riduzioni delle
emissioni durante il ciclo di vita ai sensi della pertinente
normativa dell'Unione europea;
r) «idrogeno rinnovabile per l'aviazione»: idrogeno per l'uso
negli aeromobili che e' considerato «combustibile rinnovabile di
origine non biologica», quale definito all'articolo 2, secondo comma,
punto 36), della direttiva (UE) 2018/2001, che rispetta la soglia di
riduzione delle emissioni durante il ciclo di vita di cui
all'articolo 29-bis, paragrafo 1, di tale direttiva e che e'
certificato conformemente all'articolo 30 della medesima direttiva;
s) «idrogeno per l'aviazione»: idrogeno rinnovabile per
l'aviazione o idrogeno per l'aviazione a basse emissioni di carbonio;
t) «carburanti per l'aviazione a basse emissioni di carbonio»:
carburanti sintetici per l'aviazione a basse emissioni di carbonio o
idrogeno per l'aviazione a basse emissioni di carbonio;
u) «fornitore di carburante per l'aviazione»: «fornitore di
combustibile» quale definito all'articolo 2, secondo comma, punto
38), della direttiva (UE) 2018/2001, che fornisce carburante per
l'aviazione o idrogeno per l'aviazione presso un aeroporto
dell'Unione;
v) «gestore del carburante»: un prestatore di servizi di
assistenza a terra che organizza ed effettua le operazioni di
rifornimento e recupero del carburante, compresi il magazzinaggio e
il controllo della qualita' e della quantita' delle forniture, per
gli operatori aerei negli aeroporti dell'Unione, come indicato
nell'allegato della direttiva 96/67/CE;
z) «sede di attivita' principale»: sede principale o sede legale
di un fornitore di carburante per l'aviazione nello Stato membro in
cui ha luogo il controllo finanziario e operativo principale del
fornitore di carburante per l'aviazione;
aa) «anno di riferimento»: un periodo di un anno durante il quale
devono essere presentate le relazioni di cui agli articoli 8 e 10,
che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre;
bb) «periodo di riferimento»: un periodo compreso tra il 10
gennaio e il 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di riferimento;
cc) «fabbisogno annuo di carburante per l'aviazione»: il
quantitativo di carburante per l'aviazione, indicato come
combustibile per il volo dal decollo all'atterraggio sull'aeroporto
di destinazione (trip fuel) e come combustibile per il rullaggio
(taxi fuel) nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 965/2012 della
Commissione, che e' necessario per operare tutti i voli di un
operatore aereo contemplati dal presente regolamento, in partenza da
un determinato aeroporto dell'Unione, nel corso di un periodo di
riferimento;
dd) «quantitativo annuo non caricato»: la differenza tra il
fabbisogno annuo di carburante per l'aviazione e il quantitativo
effettivamente caricato da un operatore aereo prima dei voli
contemplati dal presente regolamento in partenza da un determinato
aeroporto dell'Unione, nel corso di un periodo di riferimento;
ee) «quantitativo annuo totale non caricato»: la somma dei
quantitativi annui non caricati da un operatore aereo in tutti gli
aeroporti dell'Unione, nel corso di un periodo di riferimento;
ff) «sistema relativo ai gas a effetto serra»: un sistema che
concede benefici agli operatori aerei che utilizzano carburanti
sostenibili per l'aviazione;
gg) DSAF : quantitativo, accertato dall'E.N.A.C ed espresso in
tonnellate, di carburante per l'aviazione che non rispetta la quota
minima complessiva di carburanti sostenibili, come stabilita per
l'anno di riferimento;
hh) DSYN1 : quantitativo, accertato dall'E.N.A.C ed espresso in
tonnellate, di carburante per l'aviazione che non rispetta la quota
minima di carburanti sintetici, come stabilita per l'anno di
riferimento;
ii) DSYN2 : quantitativo, accertato dall'E.N.A.C ed espresso in
tonnellate, di carburante per l'aviazione che non rispetta la quota
media di carburanti sintetici stabilita per l'anno di riferimento;
ll) CN: quantitativo totale annuo di carburante non caricato,
accertato dall'E.N.A.C ed espresso in tonnellate;
mm) PMASAF : prezzo medio annuo per tonnellata, espresso in euro,
del carburante sostenibile per l'aviazione;
nn) PMACJF : prezzo medio annuo per tonnellata, espresso in euro,
del carburante convenzionale per l'aviazione;
oo) PMASYN : prezzo medio annuo per tonnellata, espresso in euro,
del carburante sintetico per l'aviazione;
pp) PMAAF : prezzo medio per tonnellata, espresso in euro, del
carburante per aviazione;
qq) NSAF : quantitativo, accertato dall'E.N.A.C ed espresso in
tonnellate, di carburanti sostenibili per l'aviazione in merito ai
quali sono state fornite informazioni fuorvianti o inesatte da parte
dei fornitori di carburante per l'aviazione.
Note all'art. 3:
- Per i riferimenti alla direttiva 2009/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009 si
vedano le note alle premesse.
- La direttiva (UE) 96/67/CE del Consiglio del 15
ottobre 1996 relativa all'accesso al mercato dei servizi di
assistenza a terra negli aeroporti della Comunita' e'
pubblicata nella GUUE del 25 ottobre 1996, n. L 272.
- La direttiva 2018/2001 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili e' pubblicata nella GUUE
del 21 dicembre 2018, n. L. 328
- Per i riferimenti al regolamento (UE) n. 965/2012
della Commissione, del 5 ottobre 2012 si vedano le note
alle premesse.