Art. 3 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  si  applicano  le   seguenti
definizioni: 
    a)  «aeroporto  dell'Unione»:  un  «aeroporto»   quale   definito
all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/12/CE  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  in  cui,  nel  periodo  di   riferimento
precedente, il traffico  passeggeri  e'  stato  superiore  a  800.000
passeggeri  o  il  traffico  merci  e'  stato  superiore  a   100.000
tonnellate, e che non e' situato in una regione ultraperiferica, come
indicato all'articolo 349 del Trattato sul funzionamento  dell'Unione
europea (TFUE); 
    b) «ente di gestione di un aeroporto dell'Unione»: in relazione a
un aeroporto dell'Unione, il «gestore  aeroportuale»  quale  definito
all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/12/CE  o,  qualora  lo
Stato  membro  interessato  abbia   riservato   la   gestione   delle
infrastrutture centralizzate  per  i  sistemi  di  distribuzione  del
carburante a un altro ente a  norma  dell'articolo  8,  paragrafo  1,
della direttiva 96/67/CE del Consiglio, tale altro ente; 
    c) «operatore aereo»: un soggetto che ha operato almeno 500  voli
di trasporto aereo commerciale di passeggeri o 52 voli  di  trasporto
aereo commerciale «all-cargo» in partenza  da  aeroporti  dell'Unione
nel periodo di riferimento precedente oppure, se  tale  soggetto  non
puo' essere identificato, il proprietario dell'aeromobile; 
    d) «volo di trasporto aereo commerciale»: un volo operato a  fini
di trasporto di passeggeri, merci  o  posta  a  titolo  oneroso  o  a
noleggio, compresi i voli nell'ambito dell'aviazione d'affari operati
a fini commerciali; 
    e) «rotta»: un viaggio effettuato su un volo,  tenuto  conto  dei
luoghi di partenza e di destinazione di tale volo; 
    f)  «carburante  per  l'aviazione»:   il   carburante   «drop-in»
fabbricato per l'uso diretto negli aeromobili; 
    g)  «carburanti  sostenibili  per  l'aviazione»:  carburanti  per
l'aviazione che sono: 
      1) carburanti sintetici per l'aviazione; 
      2) biocarburanti per l'aviazione; 
      3) carburanti per l'aviazione derivanti da carbonio riciclato; 
    h) «biocarburanti per l'aviazione»:  carburanti  per  l'aviazione
che sono: 
      1) «biocarburanti  avanzati»  quali  definiti  all'articolo  2,
secondo comma, punto 34), della direttiva (UE) 2018/2001; 
      2)  «biocarburanti»  quali  definiti  all'articolo  2,  secondo
comma, punto 33), della direttiva (UE) 2018/2001, prodotti a  partire
dalle materie prime elencate nell'allegato  IX,  parte  B,  di  detta
direttiva; 
      3)  «biocarburanti»  quali  definiti  all'articolo  2,  secondo
comma, punto 33), della direttiva (UE) 2018/2001,  ad  eccezione  dei
biocarburanti ottenuti da  «colture  alimentari  e  foraggere»  quali
definite all'articolo 2, secondo comma, punto 40), di tale direttiva,
che rispettano i criteri  di  sostenibilita'  e  di  riduzione  delle
emissioni durante il ciclo di vita di cui  all'articolo  29  di  tale
direttiva e che sono certificati conformemente all'articolo 30  della
medesima direttiva; 
    i) «carburanti per l'aviazione derivanti da carbonio  riciclato»:
carburanti per l'aviazione che sono «carburanti derivanti da carbonio
riciclato» quali definiti all'articolo 2, secondo comma,  punto  35),
della direttiva (UE) 2018/2001, che rispettano la soglia di riduzione
delle emissioni durante il ciclo di vita di cui all'articolo  29-bis,
paragrafo 2, di tale direttiva e che sono  certificati  conformemente
all'articolo 30 della medesima direttiva; 
    l) «partita»: quantita' di carburanti sostenibili per l'aviazione
identificabile tramite un numero e rintracciabile; 
    m) «emissioni durante il ciclo di vita»: emissioni,  in  anidride
carbonica equivalente, dei carburanti  sostenibili  per  l'aviazione,
che tengono conto delle emissioni in anidride  carbonica  equivalente
della produzione, del trasporto, della  distribuzione  e  dell'uso  a
bordo di energia, anche durante la combustione, calcolate secondo  le
metodologie stabilite all'articolo 28, paragrafo  5,  o  all'articolo
31, paragrafo 5, della direttiva (UE)  2018/2001  o  ai  sensi  della
pertinente normativa dell'Unione europea; 
    n)  «carburanti  sintetici  per  l'aviazione»:   carburanti   per
l'aviazione  che  sono  «combustibili  rinnovabili  di  origine   non
biologica» quali definiti all'articolo 2, secondo comma,  punto  36),
della direttiva (UE) 2018/2001, che rispettano la soglia di riduzione
delle emissioni durante il ciclo di vita di cui all'articolo  29-bis,
paragrafo 1, di tale direttiva e che sono  certificati  conformemente
all'articolo 30 della medesima direttiva; 
    o) «carburanti sintetici per l'aviazione  a  basse  emissioni  di
carbonio»:  carburanti  per  l'aviazione  che  sono  di  origine  non
biologica, il cui contenuto energetico deriva  da  idrogeno  a  basse
emissioni di carbonio non fossile, e che  soddisfano  una  soglia  di
riduzione delle emissioni durante il ciclo di vita del 70  per  cento
secondo le metodologie per valutare tali  riduzioni  delle  emissioni
durante  il  ciclo  di  vita  ai  sensi  della  pertinente  normativa
dell'Unione europea; 
    p) «carburanti convenzionali  per  l'aviazione»:  carburanti  per
l'aviazione ottenuti da fonti fossili non rinnovabili di carburanti a
base di idrocarburi; 
    q) «idrogeno per l'aviazione  a  basse  emissioni  di  carbonio»:
idrogeno per l'uso  negli  aeromobili  il  cui  contenuto  energetico
deriva da fonti non fossili non rinnovabili e che soddisfa una soglia
di riduzione delle emissioni durante il ciclo  di  vita  del  70  per
cento secondo  le  metodologie  per  valutare  tali  riduzioni  delle
emissioni  durante  il  ciclo  di  vita  ai  sensi  della  pertinente
normativa dell'Unione europea; 
    r) «idrogeno rinnovabile per  l'aviazione»:  idrogeno  per  l'uso
negli aeromobili che  e'  considerato  «combustibile  rinnovabile  di
origine non biologica», quale definito all'articolo 2, secondo comma,
punto 36), della direttiva (UE) 2018/2001, che rispetta la soglia  di
riduzione  delle  emissioni  durante  il  ciclo  di   vita   di   cui
all'articolo  29-bis,  paragrafo  1,  di  tale  direttiva  e  che  e'
certificato conformemente all'articolo 30 della medesima direttiva; 
    s)  «idrogeno  per   l'aviazione»:   idrogeno   rinnovabile   per
l'aviazione o idrogeno per l'aviazione a basse emissioni di carbonio; 
    t) «carburanti per l'aviazione a basse  emissioni  di  carbonio»:
carburanti sintetici per l'aviazione a basse emissioni di carbonio  o
idrogeno per l'aviazione a basse emissioni di carbonio; 
    u) «fornitore  di  carburante  per  l'aviazione»:  «fornitore  di
combustibile» quale definito all'articolo  2,  secondo  comma,  punto
38), della direttiva (UE)  2018/2001,  che  fornisce  carburante  per
l'aviazione  o  idrogeno  per   l'aviazione   presso   un   aeroporto
dell'Unione; 
    v)  «gestore  del  carburante»:  un  prestatore  di  servizi   di
assistenza a  terra  che  organizza  ed  effettua  le  operazioni  di
rifornimento e recupero del carburante, compresi il  magazzinaggio  e
il controllo della qualita' e della quantita'  delle  forniture,  per
gli  operatori  aerei  negli  aeroporti  dell'Unione,  come  indicato
nell'allegato della direttiva 96/67/CE; 
    z) «sede di attivita' principale»: sede principale o sede  legale
di un fornitore di carburante per l'aviazione nello Stato  membro  in
cui ha luogo il controllo  finanziario  e  operativo  principale  del
fornitore di carburante per l'aviazione; 
    aa) «anno di riferimento»: un periodo di un anno durante il quale
devono essere presentate le relazioni di cui agli articoli  8  e  10,
che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre; 
    bb) «periodo di riferimento»:  un  periodo  compreso  tra  il  10
gennaio e il 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di riferimento; 
    cc)  «fabbisogno  annuo  di  carburante  per   l'aviazione»:   il
quantitativo   di   carburante   per   l'aviazione,   indicato   come
combustibile per il volo dal decollo  all'atterraggio  sull'aeroporto
di destinazione (trip fuel) e  come  combustibile  per  il  rullaggio
(taxi fuel) nell'allegato IV del regolamento (UE) n.  965/2012  della
Commissione, che e'  necessario  per  operare  tutti  i  voli  di  un
operatore aereo contemplati dal presente regolamento, in partenza  da
un determinato aeroporto dell'Unione, nel  corso  di  un  periodo  di
riferimento; 
    dd) «quantitativo annuo  non  caricato»:  la  differenza  tra  il
fabbisogno annuo di carburante  per  l'aviazione  e  il  quantitativo
effettivamente  caricato  da  un  operatore  aereo  prima  dei   voli
contemplati dal presente regolamento in partenza  da  un  determinato
aeroporto dell'Unione, nel corso di un periodo di riferimento; 
    ee) «quantitativo  annuo  totale  non  caricato»:  la  somma  dei
quantitativi annui non caricati da un operatore aereo  in  tutti  gli
aeroporti dell'Unione, nel corso di un periodo di riferimento; 
    ff) «sistema relativo ai gas a effetto  serra»:  un  sistema  che
concede benefici  agli  operatori  aerei  che  utilizzano  carburanti
sostenibili per l'aviazione; 
    gg) DSAF : quantitativo, accertato dall'E.N.A.C  ed  espresso  in
tonnellate, di carburante per l'aviazione che non rispetta  la  quota
minima complessiva di  carburanti  sostenibili,  come  stabilita  per
l'anno di riferimento; 
    hh) DSYN1 : quantitativo, accertato dall'E.N.A.C ed  espresso  in
tonnellate, di carburante per l'aviazione che non rispetta  la  quota
minima  di  carburanti  sintetici,  come  stabilita  per  l'anno   di
riferimento; 
    ii) DSYN2 : quantitativo, accertato dall'E.N.A.C ed  espresso  in
tonnellate, di carburante per l'aviazione che non rispetta  la  quota
media di carburanti sintetici stabilita per l'anno di riferimento; 
    ll) CN: quantitativo totale annuo  di  carburante  non  caricato,
accertato dall'E.N.A.C ed espresso in tonnellate; 
    mm) PMASAF : prezzo medio annuo per tonnellata, espresso in euro,
del carburante sostenibile per l'aviazione; 
    nn) PMACJF : prezzo medio annuo per tonnellata, espresso in euro,
del carburante convenzionale per l'aviazione; 
    oo) PMASYN : prezzo medio annuo per tonnellata, espresso in euro,
del carburante sintetico per l'aviazione; 
    pp) PMAAF : prezzo medio per tonnellata, espresso  in  euro,  del
carburante per aviazione; 
    qq) NSAF : quantitativo, accertato dall'E.N.A.C  ed  espresso  in
tonnellate, di carburanti sostenibili per l'aviazione  in  merito  ai
quali sono state fornite informazioni fuorvianti o inesatte da  parte
dei fornitori di carburante per l'aviazione. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per  i  riferimenti  alla  direttiva  2009/12/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo  2009  si
          vedano le note alle premesse. 
              - La direttiva  (UE)  96/67/CE  del  Consiglio  del  15
          ottobre 1996 relativa all'accesso al mercato dei servizi di
          assistenza a  terra  negli  aeroporti  della  Comunita'  e'
          pubblicata nella GUUE del 25 ottobre 1996, n. L 272. 
              - La direttiva 2018/2001 del Parlamento Europeo  e  del
          Consiglio, dell'11 dicembre 2018 sulla promozione  dell'uso
          dell'energia da fonti rinnovabili e' pubblicata nella  GUUE
          del 21 dicembre 2018, n. L. 328 
              - Per i riferimenti al  regolamento  (UE)  n.  965/2012
          della Commissione, del 5 ottobre 2012  si  vedano  le  note
          alle premesse.