Art. 5 
 
Violazione degli  obblighi  del  fornitore  di  carburante  ai  sensi
           dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2405 
 
  1. Fatta salva la deroga di cui al comma 5,  che  consente  dal  1°
gennaio 2025 al 31  dicembre  2034  la  definizione  delle  quote  di
carburante sostenibile fornite  attraverso  il  calcolo  della  media
ponderata delle quantita' di carburante rese disponibili presso tutti
gli  aeroporti  dell'Unione  per  ciascun  anno  di  riferimento,  e'
soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari  al
risultato in valore assoluto  della  formula  SSAF  =2∙DSAF  ∙(PMASAF
-PMACJF ) aumentato fino al decuplo  per  il  mancato  raggiungimento
delle prescritte quote minime complessive di  carburanti  sostenibili
per l'aviazione; di importo pari  al  risultato  in  valore  assoluto
della formula SSYN1 =2∙DSYN1 ∙(PMASYN -PMACJF  )  aumentato  fino  al
decuplo per il mancato raggiungimento delle prescritte  quote  minime
di carburanti sintetici per l'aviazione; di importo pari al risultato
in valore assoluto della formula SSYN2 =2∙DSYN2  ∙(PMASYN  -PMACJF  )
aumentato  fino  al  decuplo  per  il  mancato  raggiungimento  delle
prescritte quote medie di carburanti sintetici  per  l'aviazione,  il
fornitore di carburante che, in ogni aeroporto dell'Unione: 
    a) dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2029,  non  garantisce  una
quota minima complessiva annua pari al  2  per  cento  di  carburanti
sostenibili per l'aviazione; 
    b) dal 1° gennaio 2030 al 31 dicembre 2034,  non  garantisce  una
quota minima complessiva annua pari al  6  per  cento  di  carburanti
sostenibili per l'aviazione e inoltre: 
      1) dal 1° gennaio 2030 al 31 dicembre 2031, non garantisce  una
quota media annua dell'1,2 per cento di carburanti sintetici e,  ogni
anno, almeno lo 0,7 per cento di carburanti sintetici; 
      2) dal 1° gennaio 2032 al 31 dicembre 2034, non garantisce  una
quota media annua del 2,0 per cento di carburanti sintetici  e,  ogni
anno, dal 1° gennaio 2032 al 31 dicembre 2033, almeno l'1,2 per cento
di carburanti sintetici e, dal 1° gennaio 2034 al 31  dicembre  2034,
almeno il 2,0 per cento di carburanti sintetici; 
    c) dal 1° gennaio 2035 al 31 dicembre 2039,  non  garantisce  una
quota minima annua complessiva pari al 20  per  cento  di  carburanti
sostenibili per  l'aviazione,  di  cui  almeno  il  5  per  cento  di
carburanti sintetici; 
    d) dal 1° gennaio 2040 al 31 dicembre  2044  non  garantisce  una
quota minima annua complessiva pari al 34  per  cento  di  carburanti
sostenibili per l'aviazione,  di  cui  almeno  il  10  per  cento  di
carburanti sintetici; 
    e) dal 1° gennaio 2045 al 31 dicembre 2049,  non  garantisce  una
quota minima annua complessiva pari al 42  per  cento  di  carburanti
sostenibili per l'aviazione,  di  cui  almeno  il  15  per  cento  di
carburanti sintetici; 
    f) a decorrere dal 1°  gennaio  2050  non  garantisce  una  quota
minima  annua  complessiva  pari  al  70  per  cento  di   carburanti
sostenibili per l'aviazione,  di  cui  almeno  il  35  per  cento  di
carburanti sintetici. 
  2. Ferme restando le sanzioni di cui al comma 1,  il  fornitore  di
carburante che non fornisce la quota minima complessiva di carburante
sostenibile oppure la quota minima di carburante sintetico di cui  al
comma  1,  lettere  da  a)  a  f),  e,  nel  periodo  di  riferimento
successivo, non integra la parte di quota non fornita, e' soggetto  a
una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata con le modalita'  di
cui al comma 1. 
  3. Ferme restando le sanzioni di cui al comma 1,  il  fornitore  di
carburante che non fornisce le quote medie  di  carburante  sintetico
nel periodo dal 1° gennaio 2030 al 31  dicembre  2031  e  che,  prima
della fine del periodo dal 1° gennaio 2032 al 31 dicembre  2034,  non
integra la parte di quota non fornita, e'  soggetto  a  una  sanzione
amministrativa pecuniaria calcolata con le modalita' di cui al  comma
1. 
  4. Ferme restando le sanzioni di cui al comma 1,  il  fornitore  di
carburante che non fornisce le quote medie  di  carburante  sintetico
nel periodo dal 1° gennaio 2032 al 31 dicembre 2034 e, nel periodo di
riferimento successivo, non integra la parte di quota non fornita, e'
soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria  calcolata  con  le
modalita' di cui al comma 1. 
  5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora l'integrazione  della
quota  di  carburante  ivi  prevista  non  avvenga  nel  periodo   di
riferimento  successivo,  le   sanzioni   pecuniarie   si   applicano
annualmente fino al periodo di riferimento in  cui  il  fornitore  di
carburante integra la quota di  carburante  non  fornita  di  cui  ai
medesimi commi 2, 3 e 4. 
  6. Per il periodo dal 1° gennaio  2025  al  31  dicembre  2034,  le
sanzioni di cui al presente articolo in relazione al  rispetto  delle
prescritte quote di carburante  sostenibile,  ivi  incluse  le  quote
minime e medie di carburanti sintetici, si applicano  alle  quantita'
calcolate come medie ponderate delle quantita' di carburante  fornite
in  tutti  gli  aeroporti  dell'Unione   per   ciascun   periodo   di
riferimento. 
  7. L'autorita' di cui all'articolo 2, nel determinare  la  sanzione
pecuniaria relativa alle quote  medie  di  carburanti  sintetici  per
l'aviazione di cui al comma  1,  lettera  b),  tiene  conto  di  ogni
eventuale  sanzione  pecuniaria  relativa  alle   quote   minime   di
carburanti sintetici per l'aviazione gia'  imposta  al  fornitore  di
carburante per l'aviazione in riferimento al rispettivo  periodo,  al
fine di evitare una doppia sanzione. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per i riferimenti al regolamento (UE)  2023/2405  del
          Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre  2023  si
          vedano le note alle premesse.