Art. 5
Violazione degli obblighi del fornitore di carburante ai sensi
dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2405
1. Fatta salva la deroga di cui al comma 5, che consente dal 1°
gennaio 2025 al 31 dicembre 2034 la definizione delle quote di
carburante sostenibile fornite attraverso il calcolo della media
ponderata delle quantita' di carburante rese disponibili presso tutti
gli aeroporti dell'Unione per ciascun anno di riferimento, e'
soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al
risultato in valore assoluto della formula SSAF =2∙DSAF ∙(PMASAF
-PMACJF ) aumentato fino al decuplo per il mancato raggiungimento
delle prescritte quote minime complessive di carburanti sostenibili
per l'aviazione; di importo pari al risultato in valore assoluto
della formula SSYN1 =2∙DSYN1 ∙(PMASYN -PMACJF ) aumentato fino al
decuplo per il mancato raggiungimento delle prescritte quote minime
di carburanti sintetici per l'aviazione; di importo pari al risultato
in valore assoluto della formula SSYN2 =2∙DSYN2 ∙(PMASYN -PMACJF )
aumentato fino al decuplo per il mancato raggiungimento delle
prescritte quote medie di carburanti sintetici per l'aviazione, il
fornitore di carburante che, in ogni aeroporto dell'Unione:
a) dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2029, non garantisce una
quota minima complessiva annua pari al 2 per cento di carburanti
sostenibili per l'aviazione;
b) dal 1° gennaio 2030 al 31 dicembre 2034, non garantisce una
quota minima complessiva annua pari al 6 per cento di carburanti
sostenibili per l'aviazione e inoltre:
1) dal 1° gennaio 2030 al 31 dicembre 2031, non garantisce una
quota media annua dell'1,2 per cento di carburanti sintetici e, ogni
anno, almeno lo 0,7 per cento di carburanti sintetici;
2) dal 1° gennaio 2032 al 31 dicembre 2034, non garantisce una
quota media annua del 2,0 per cento di carburanti sintetici e, ogni
anno, dal 1° gennaio 2032 al 31 dicembre 2033, almeno l'1,2 per cento
di carburanti sintetici e, dal 1° gennaio 2034 al 31 dicembre 2034,
almeno il 2,0 per cento di carburanti sintetici;
c) dal 1° gennaio 2035 al 31 dicembre 2039, non garantisce una
quota minima annua complessiva pari al 20 per cento di carburanti
sostenibili per l'aviazione, di cui almeno il 5 per cento di
carburanti sintetici;
d) dal 1° gennaio 2040 al 31 dicembre 2044 non garantisce una
quota minima annua complessiva pari al 34 per cento di carburanti
sostenibili per l'aviazione, di cui almeno il 10 per cento di
carburanti sintetici;
e) dal 1° gennaio 2045 al 31 dicembre 2049, non garantisce una
quota minima annua complessiva pari al 42 per cento di carburanti
sostenibili per l'aviazione, di cui almeno il 15 per cento di
carburanti sintetici;
f) a decorrere dal 1° gennaio 2050 non garantisce una quota
minima annua complessiva pari al 70 per cento di carburanti
sostenibili per l'aviazione, di cui almeno il 35 per cento di
carburanti sintetici.
2. Ferme restando le sanzioni di cui al comma 1, il fornitore di
carburante che non fornisce la quota minima complessiva di carburante
sostenibile oppure la quota minima di carburante sintetico di cui al
comma 1, lettere da a) a f), e, nel periodo di riferimento
successivo, non integra la parte di quota non fornita, e' soggetto a
una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata con le modalita' di
cui al comma 1.
3. Ferme restando le sanzioni di cui al comma 1, il fornitore di
carburante che non fornisce le quote medie di carburante sintetico
nel periodo dal 1° gennaio 2030 al 31 dicembre 2031 e che, prima
della fine del periodo dal 1° gennaio 2032 al 31 dicembre 2034, non
integra la parte di quota non fornita, e' soggetto a una sanzione
amministrativa pecuniaria calcolata con le modalita' di cui al comma
1.
4. Ferme restando le sanzioni di cui al comma 1, il fornitore di
carburante che non fornisce le quote medie di carburante sintetico
nel periodo dal 1° gennaio 2032 al 31 dicembre 2034 e, nel periodo di
riferimento successivo, non integra la parte di quota non fornita, e'
soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata con le
modalita' di cui al comma 1.
5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora l'integrazione della
quota di carburante ivi prevista non avvenga nel periodo di
riferimento successivo, le sanzioni pecuniarie si applicano
annualmente fino al periodo di riferimento in cui il fornitore di
carburante integra la quota di carburante non fornita di cui ai
medesimi commi 2, 3 e 4.
6. Per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034, le
sanzioni di cui al presente articolo in relazione al rispetto delle
prescritte quote di carburante sostenibile, ivi incluse le quote
minime e medie di carburanti sintetici, si applicano alle quantita'
calcolate come medie ponderate delle quantita' di carburante fornite
in tutti gli aeroporti dell'Unione per ciascun periodo di
riferimento.
7. L'autorita' di cui all'articolo 2, nel determinare la sanzione
pecuniaria relativa alle quote medie di carburanti sintetici per
l'aviazione di cui al comma 1, lettera b), tiene conto di ogni
eventuale sanzione pecuniaria relativa alle quote minime di
carburanti sintetici per l'aviazione gia' imposta al fornitore di
carburante per l'aviazione in riferimento al rispettivo periodo, al
fine di evitare una doppia sanzione.
Note all'art. 5:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2405 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 si
vedano le note alle premesse.