Art. 6 
 
Violazione degli obblighi dell'operatore aereo ai sensi dell'articolo
                  5 del regolamento (UE) 2023/2405 
 
  1. L'operatore aereo che carica un quantitativo annuo di carburante
in un aeroporto dell'Unione in misura inferiore al 90 per  cento  del
fabbisogno annuo  di  carburante,  fatte  salve  eventuali  esenzioni
accordate o giustificazioni riconosciute  ai  sensi  del  regolamento
(UE) 2023/2405, e' soggetto a una sanzione amministrativa  pecuniaria
di importo pari al risultato della formula SRIF =2∙CN∙PMAAF aumentato
fino al decuplo. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per i riferimenti al regolamento (UE)  2023/2405  del
          Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre  2023  si
          vedano le note alle premesse.