Art. 6
Violazione degli obblighi dell'operatore aereo ai sensi dell'articolo
5 del regolamento (UE) 2023/2405
1. L'operatore aereo che carica un quantitativo annuo di carburante
in un aeroporto dell'Unione in misura inferiore al 90 per cento del
fabbisogno annuo di carburante, fatte salve eventuali esenzioni
accordate o giustificazioni riconosciute ai sensi del regolamento
(UE) 2023/2405, e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria
di importo pari al risultato della formula SRIF =2∙CN∙PMAAF aumentato
fino al decuplo.
Note all'art. 6:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2405 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 si
vedano le note alle premesse.