Art. 7 
 
Violazione  degli  obblighi  del  gestore   aeroportuale   ai   sensi
           dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2023/2405 
 
  1.  Se,  al  termine  della  procedura  prevista  dall'articolo  6,
paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2405, l'E.N.A.C.  accerta  che
il gestore aeroportuale non ha adottato tutte  le  misure  necessarie
per  agevolare  l'accesso  degli  operatori   aerei   ai   carburanti
contenenti quote minime di carburanti sostenibili per l'aviazione  di
cui  all'articolo  4,  paragrafo  1,  primo   comma,   del   medesimo
regolamento, diffida il gestore aeroportuale  ad  adottare  tutte  le
misure necessarie senza indebito ritardo e comunque  entro  tre  anni
dalla richiesta di  informazioni  trasmessa  ai  sensi  del  medesimo
articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2405. 
  2. In  caso  di  mancata  ottemperanza  alla  diffida,  il  gestore
aeroportuale e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria  da
15.000 euro a 50.000 euro. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per i riferimenti a regolamento  (UE)  2023/2405  del
          Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre  2023  si
          vedano le note alle premesse.