Art. 7
Violazione degli obblighi del gestore aeroportuale ai sensi
dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2023/2405
1. Se, al termine della procedura prevista dall'articolo 6,
paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2405, l'E.N.A.C. accerta che
il gestore aeroportuale non ha adottato tutte le misure necessarie
per agevolare l'accesso degli operatori aerei ai carburanti
contenenti quote minime di carburanti sostenibili per l'aviazione di
cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del medesimo
regolamento, diffida il gestore aeroportuale ad adottare tutte le
misure necessarie senza indebito ritardo e comunque entro tre anni
dalla richiesta di informazioni trasmessa ai sensi del medesimo
articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2405.
2. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il gestore
aeroportuale e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da
15.000 euro a 50.000 euro.
Note all'art. 7:
- Per i riferimenti a regolamento (UE) 2023/2405 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 si
vedano le note alle premesse.