Art. 8
Violazione degli obblighi di comunicazione dell'operatore aereo ai
sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) 2023/2405
1. E' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000
euro a 25.000 euro l'operatore aereo che, a partire dall'anno 2025,
non trasmette all'E.N.A.C., entro il 31 marzo di ogni anno di
riferimento, le informazioni relative al:
a) quantitativo totale di carburante caricato in ciascun
aeroporto dell'Unione, espresso in tonnellate;
b) fabbisogno annuo di carburante, per aeroporto dell'Unione,
espresso in tonnellate;
c) quantitativo annuo non caricato, per aeroporto dell'Unione,
che deve essere considerato pari a 0 (zero) qualora il quantitativo
annuo non caricato sia negativo oppure qualora sia inferiore o pari
al 10 per cento del fabbisogno annuo di carburante;
d) quantitativo annuo eventualmente caricato, per aeroporto
dell'Unione europea, per motivi di conformita' alle norme di
sicurezza applicabili in relazione al carburante ai sensi
dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2405 espresso
in tonnellate;
e) quantitativo totale di carburante sostenibile eventualmente
acquistato da fornitori di carburante al fine di operare i voli
effettuati ai sensi del regolamento (UE) 2023/2405, in partenza dagli
aeroporti dell'Unione europea, espresso in tonnellate;
f) per ogni eventuale acquisto di carburante sostenibile, il nome
del fornitore di carburante, il quantitativo acquistato espresso in
tonnellate, il processo di conversione, le caratteristiche e
l'origine delle materie prime utilizzate per la produzione e le
emissioni durante il ciclo di vita del carburante sostenibile e, se
un acquisto comprende diversi tipi di carburante sostenibile con
caratteristiche diverse, le informazioni per ciascun tipo di
carburante sostenibile;
g) totale dei voli effettuati ai sensi del regolamento (UE)
2023/2405 in partenza dagli aeroporti dell'Unione europea, espresso
in numero di voli e in ore di volo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere e) e f), l'operatore
aereo allega:
a) una dichiarazione dei sistemi relativi ai gas a effetto serra
cui partecipa e nell'ambito dei quali gli e' possibile comunicare i
carburanti sostenibili per l'aviazione;
b) una dichiarazione attestante di non aver comunicato,
nell'ambito di piu' di un sistema relativo ai gas a effetto serra,
partite identiche di carburanti sostenibili per l'aviazione;
c) informazioni sulla partecipazione a regimi di sostegno
finanziario dell'Unione europea, nazionali o regionali che consentano
agli operatori aerei di essere compensati per i costi dei carburanti
sostenibili per l'aviazione acquistati e informazioni che indichino
se la stessa partita di carburanti sostenibili per l'aviazione abbia
ricevuto o meno sostegno nell'ambito di piu' di un regime di sostegno
finanziario.
Note all'art. 8:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2405 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 si
vedano le note alle premesse.