Art. 8 
 
Violazione degli obblighi di comunicazione  dell'operatore  aereo  ai
  sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) 2023/2405 
 
  1. E' soggetto a una sanzione amministrativa  pecuniaria  da  5.000
euro a 25.000 euro l'operatore aereo che, a partire  dall'anno  2025,
non trasmette all'E.N.A.C.,  entro  il  31  marzo  di  ogni  anno  di
riferimento, le informazioni relative al: 
    a)  quantitativo  totale  di  carburante  caricato   in   ciascun
aeroporto dell'Unione, espresso in tonnellate; 
    b) fabbisogno annuo di  carburante,  per  aeroporto  dell'Unione,
espresso in tonnellate; 
    c) quantitativo annuo non caricato,  per  aeroporto  dell'Unione,
che deve essere considerato pari a 0 (zero) qualora  il  quantitativo
annuo non caricato sia negativo oppure qualora sia inferiore  o  pari
al 10 per cento del fabbisogno annuo di carburante; 
    d)  quantitativo  annuo  eventualmente  caricato,  per  aeroporto
dell'Unione  europea,  per  motivi  di  conformita'  alle  norme   di
sicurezza  applicabili  in   relazione   al   carburante   ai   sensi
dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2405 espresso
in tonnellate; 
    e) quantitativo totale di  carburante  sostenibile  eventualmente
acquistato da fornitori di carburante  al  fine  di  operare  i  voli
effettuati ai sensi del regolamento (UE) 2023/2405, in partenza dagli
aeroporti dell'Unione europea, espresso in tonnellate; 
    f) per ogni eventuale acquisto di carburante sostenibile, il nome
del fornitore di carburante, il quantitativo acquistato  espresso  in
tonnellate,  il  processo  di  conversione,  le   caratteristiche   e
l'origine delle materie prime  utilizzate  per  la  produzione  e  le
emissioni durante il ciclo di vita del carburante sostenibile  e,  se
un acquisto comprende diversi  tipi  di  carburante  sostenibile  con
caratteristiche  diverse,  le  informazioni  per  ciascun   tipo   di
carburante sostenibile; 
    g) totale dei voli  effettuati  ai  sensi  del  regolamento  (UE)
2023/2405 in partenza dagli aeroporti dell'Unione  europea,  espresso
in numero di voli e in ore di volo. 
  2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere e)  e  f),  l'operatore
aereo allega: 
    a) una dichiarazione dei sistemi relativi ai gas a effetto  serra
cui partecipa e nell'ambito dei quali gli e' possibile  comunicare  i
carburanti sostenibili per l'aviazione; 
    b)  una  dichiarazione  attestante  di   non   aver   comunicato,
nell'ambito di piu' di un sistema relativo ai gas  a  effetto  serra,
partite identiche di carburanti sostenibili per l'aviazione; 
    c)  informazioni  sulla  partecipazione  a  regimi  di   sostegno
finanziario dell'Unione europea, nazionali o regionali che consentano
agli operatori aerei di essere compensati per i costi dei  carburanti
sostenibili per l'aviazione acquistati e informazioni  che  indichino
se la stessa partita di carburanti sostenibili per l'aviazione  abbia
ricevuto o meno sostegno nell'ambito di piu' di un regime di sostegno
finanziario. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per i riferimenti al regolamento (UE)  2023/2405  del
          Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre  2023  si
          vedano le note alle premesse.