Art. 9
Violazione degli obblighi di comunicazione del fornitore di
carburante ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE)
2023/2405
1. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 70.000
euro a 150.000 euro il fornitore di carburante che non fornisce
gratuitamente agli operatori aerei, entro il 14 febbraio di ogni anno
di riferimento, le informazioni pertinenti e accurate inerenti a
quanto previsto dall'articolo 8, relative al periodo di riferimento.
2. E' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria determinata
ai sensi del secondo periodo il fornitore di carburante per
l'aviazione che, nell'ambito delle comunicazioni di cui al presente
articolo, trasmette informazioni fuorvianti o inesatte riguardo alle
caratteristiche o all'origine dei carburanti sostenibili per
l'aviazione da esso forniti. La sanzione e' di importo pari al
risultato in valore assoluto della formula
SNSAF=2∙NSAF∙(PMASAF-PMACJF) aumentato fino al decuplo in ragione del
quantitativo di carburanti per l'aviazione sostenibili forniti,
oggetto delle informazioni fuorvianti o inesatte.
3. E' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 70.000
euro a 150.000 euro il fornitore di carburante che fornisce agli
operatori aerei che ne fanno richiesta le informazioni inerenti a
quanto previsto dall'articolo 8:
a) oltre novanta giorni dalla data della richiesta, quelle
relative a un periodo di riferimento gia' concluso;
b) oltre quarantacinque giorni dalla conclusione del periodo di
riferimento per quelle relative a un periodo di riferimento non
ancora concluso, laddove la richiesta sia stata presentata almeno 45
giorni prima del termine di tale periodo.
4. E' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria determinata
ai sensi del comma 2, secondo periodo, il fornitore di carburante
che, nel corso dell'anno 2025 ed entro il 14 febbraio di ogni anno di
riferimento, non inserisce nella banca dati dell'Unione europea
(UDB), ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 41 del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, o in qualsiasi strumento
di raccolta dati alternativo individuato dalla Commissione europea
per la medesima finalita', le informazioni relative al:
a) quantitativo di carburante fornito in ciascun aeroporto
dell'Unione europea, espresso in tonnellate;
b) quantitativo di carburante sostenibile eventualmente fornito
in ciascun aeroporto dell'Unione espresso in tonnellate;
c) per ciascun tipo di carburante sostenibile fornito negli
aeroporti dell'Unione l'indicazione del processo di conversione,
delle caratteristiche e dell'origine delle materie prime utilizzate
per la produzione e delle emissioni prodotte durante il ciclo di
vita;
d) tenore di aromatici e naftaleni in volume percentuale e di
zolfo in massa percentuale nel carburante per l'aviazione fornito per
partita, per aeroporto dell'Unione e a livello di Unione, con
indicazione di volume e massa totali di ciascuna partita e metodo di
prova applicato per misurare il contenuto di ciascuna sostanza a
livello di partita;
e) contenuto energetico del carburante e del carburante
sostenibile forniti in ciascun aeroporto dell'Unione, per ciascun
tipo di carburante.
Note all'art. 9:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2405 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 si
vedano le note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 41 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199 recante: «Attuazione della direttiva
(UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021:
«Art. 41 (Altre disposizioni nel settore del
trasporto). - 1. Con decreto del Ministero della
transizione ecologica, emanato, entro centottanta giorni
dall'istituzione della banca dati dell'Unione europea per
la tracciabilita' di carburanti liquidi e gassosi per il
trasporto di cui all'articolo 28, paragrafo 2, della
direttiva (UE) 2018/2001, sono stabilitele modalita' di
partecipazione alla stessa banca dati da parte delle
istituzioni nazionali e dei soggetti interessati. In
particolare, sono previste adeguate forme e procedure di
controllo della veridicita' delle informazioni inserite
nella banca dati dai soggetti privati, nonche' adeguati
strumenti di segnalazione delle irregolarita' e dei dati
non corrispondenti al vero.
2. I decreti di cui al comma 1 impongono agli
operatori economici interessati di inserire in tale banca
dati le informazioni sulle transazioni effettuate e sulle
caratteristiche di sostenibilita' di tali biocarburanti
ammissibili, compresi i gas a effetto serra emessi durante
il loro ciclo di vita, a partire dal loro luogo di
produzione fino al fornitore di carburante che immette il
carburante sul mercato. Ai fornitori di carburante e'
imposto l'inserimento in banca dati di tutte le
informazioni necessarie per verificare il rispetto delle
soglie percentuali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 39.
3. Il Ministero della transizione ecologica, anche su
indicazione del Comitato di cui all'articolo 39, comma 11
segnala alle autorita' competenti di altri Stati membri
dell'Unione europea eventuali comportamenti fraudolenti con
riferimento al rispetto degli obblighi di cui all'articolo
39 e dei criteri di cui all'articolo 42.».