Art. 9 
 
Violazione  degli  obblighi  di  comunicazione   del   fornitore   di
  carburante ai sensi degli articoli 9  e  10  del  regolamento  (UE)
  2023/2405 
 
  1. E' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da  70.000
euro a 150.000 euro il  fornitore  di  carburante  che  non  fornisce
gratuitamente agli operatori aerei, entro il 14 febbraio di ogni anno
di riferimento, le informazioni  pertinenti  e  accurate  inerenti  a
quanto previsto dall'articolo 8, relative al periodo di riferimento. 
  2. E' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria determinata
ai  sensi  del  secondo  periodo  il  fornitore  di  carburante   per
l'aviazione che, nell'ambito delle comunicazioni di cui  al  presente
articolo, trasmette informazioni fuorvianti o inesatte riguardo  alle
caratteristiche  o  all'origine  dei   carburanti   sostenibili   per
l'aviazione da esso forniti.  La  sanzione  e'  di  importo  pari  al
risultato      in      valore      assoluto       della       formula
SNSAF=2∙NSAF∙(PMASAF-PMACJF) aumentato fino al decuplo in ragione del
quantitativo  di  carburanti  per  l'aviazione  sostenibili  forniti,
oggetto delle informazioni fuorvianti o inesatte. 
  3. E' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria  da  70.000
euro a 150.000 euro il fornitore  di  carburante  che  fornisce  agli
operatori aerei che ne fanno richiesta  le  informazioni  inerenti  a
quanto previsto dall'articolo 8: 
    a) oltre  novanta  giorni  dalla  data  della  richiesta,  quelle
relative a un periodo di riferimento gia' concluso; 
    b) oltre quarantacinque giorni dalla conclusione del  periodo  di
riferimento per quelle relative  a  un  periodo  di  riferimento  non
ancora concluso, laddove la richiesta sia stata presentata almeno  45
giorni prima del termine di tale periodo. 
  4. E' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria determinata
ai sensi del comma 2, secondo periodo,  il  fornitore  di  carburante
che, nel corso dell'anno 2025 ed entro il 14 febbraio di ogni anno di
riferimento, non  inserisce  nella  banca  dati  dell'Unione  europea
(UDB), ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo  41  del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, o in qualsiasi strumento
di raccolta dati alternativo individuato  dalla  Commissione  europea
per la medesima finalita', le informazioni relative al: 
    a)  quantitativo  di  carburante  fornito  in  ciascun  aeroporto
dell'Unione europea, espresso in tonnellate; 
    b) quantitativo di carburante sostenibile  eventualmente  fornito
in ciascun aeroporto dell'Unione espresso in tonnellate; 
    c) per ciascun  tipo  di  carburante  sostenibile  fornito  negli
aeroporti dell'Unione  l'indicazione  del  processo  di  conversione,
delle caratteristiche e dell'origine delle materie  prime  utilizzate
per la produzione e delle emissioni  prodotte  durante  il  ciclo  di
vita; 
    d) tenore di aromatici e naftaleni in  volume  percentuale  e  di
zolfo in massa percentuale nel carburante per l'aviazione fornito per
partita, per  aeroporto  dell'Unione  e  a  livello  di  Unione,  con
indicazione di volume e massa totali di ciascuna partita e metodo  di
prova applicato per misurare il  contenuto  di  ciascuna  sostanza  a
livello di partita; 
    e)  contenuto  energetico  del  carburante   e   del   carburante
sostenibile forniti in ciascun  aeroporto  dell'Unione,  per  ciascun
tipo di carburante. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per i riferimenti al regolamento (UE)  2023/2405  del
          Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre  2023  si
          vedano le note alle premesse. 
              - Si riporta l'articolo 41 del  decreto  legislativo  8
          novembre 2021, n. 199 recante: «Attuazione della  direttiva
          (UE) 2018/2001 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11   dicembre   2018,   sulla   promozione    dell'uso
          dell'energia  da  fonti  rinnovabili»,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021: 
                «Art.  41  (Altre  disposizioni   nel   settore   del
          trasporto).  -  1.  Con   decreto   del   Ministero   della
          transizione ecologica, emanato,  entro  centottanta  giorni
          dall'istituzione della banca dati dell'Unione  europea  per
          la tracciabilita' di carburanti liquidi e  gassosi  per  il
          trasporto  di  cui  all'articolo  28,  paragrafo  2,  della
          direttiva (UE) 2018/2001,  sono  stabilitele  modalita'  di
          partecipazione  alla  stessa  banca  dati  da  parte  delle
          istituzioni  nazionali  e  dei  soggetti  interessati.   In
          particolare, sono previste adeguate forme  e  procedure  di
          controllo della  veridicita'  delle  informazioni  inserite
          nella banca dati dai  soggetti  privati,  nonche'  adeguati
          strumenti di segnalazione delle irregolarita'  e  dei  dati
          non corrispondenti al vero. 
                2. I  decreti  di  cui  al  comma  1  impongono  agli
          operatori economici interessati di inserire in  tale  banca
          dati le informazioni sulle transazioni effettuate  e  sulle
          caratteristiche di  sostenibilita'  di  tali  biocarburanti
          ammissibili, compresi i gas a effetto serra emessi  durante
          il loro  ciclo  di  vita,  a  partire  dal  loro  luogo  di
          produzione fino al fornitore di carburante che  immette  il
          carburante sul  mercato.  Ai  fornitori  di  carburante  e'
          imposto  l'inserimento  in   banca   dati   di   tutte   le
          informazioni necessarie per verificare  il  rispetto  delle
          soglie percentuali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 39. 
                3. Il Ministero della transizione ecologica, anche su
          indicazione del Comitato di cui all'articolo 39,  comma  11
          segnala alle autorita' competenti  di  altri  Stati  membri
          dell'Unione europea eventuali comportamenti fraudolenti con
          riferimento al rispetto degli obblighi di cui  all'articolo
          39 e dei criteri di cui all'articolo 42.».