Art. 2 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7  aprile  2016,
  n. 87, relativo alla banca dati nazionale del DNA 
 
  1. All'articolo 4,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 aprile 2016, n. 87, le parole: «Direzione  generale  dei
detenuti  e  del  trattamento»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«Direzione  generale  delle  specialita'   del   Corpo   di   polizia
penitenziaria». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n.  87  recante:
          «Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge
          30 giugno 2009,  n.  85,  concernente  l'istituzione  della
          banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per
          la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo  16
          della legge n. 85  del  2009»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.   4   (Organizzazione   e   funzionamento   del
          laboratorio centrale  e  misure  di  sicurezza).  -  1.  Il
          laboratorio centrale e' collocato presso il Ministero della
          giustizia, Dipartimento dell'amministrazione  penitenziaria
          - Direzione generale delle specialita' del Corpo di polizia
          penitenziaria. 
                2. Il laboratorio centrale  e'  dotato  di  strutture
          robotizzate in  grado  di  compiere  le  seguenti  fasi  di
          tipizzazione del DNA: 
                  a) accettazione, catalogazione e conservazione  del
          campione biologico; 
                  b) set-up del campione; 
                  c) eventuale fase di estrazione del DNA; 
                  d) eventuale fase di quantificazione; 
                  e) amplificazione  del  DNA  mediante  PCR,  ovvero
          moltiplicazione in  vitro  di  frammenti  di  DNA  mediante
          reazione a catena dell'enzima polimerasi; 
                  f) lettura ed interpretazione del profilo  del  DNA
          mediante sequenziatore automatico. 
                3.  Il   laboratorio   centrale   per   la   gestione
          complessiva del flusso del lavoro e dei dati di laboratorio
          si avvale di un LIMS che  assicura  la  tracciabilita'  del
          campione biologico, delle varie fasi della tipizzazione del
          DNA e delle operazioni effettuate  dal  personale  addetto,
          ivi  inclusi  gli   amministratori   di   sistema,   e   la
          registrazione  non  modificabile  di  tutte  le  variazioni
          apportate ai dati. 
                4. La continuita' del funzionamento di  un  LIMS  del
          laboratorio centrale e' assicurata da uno specifico sistema
          di misure tecnologiche di back-up del LIMS il  cui  accesso
          e' riservato ai soli  operatori  autorizzati  mediante  una
          procedura di autenticazione e autorizzazione. 
                5.  Gli  accessi  al  sistema  LIMS  del  laboratorio
          centrale  sono  riservati  ai  soli  operatori   abilitati,
          secondo  predefiniti  profili  di  autorizzazione,   previo
          superamento di una procedura di autenticazione. Gli accessi
          e le operazioni effettuate sul sistema LIMS sono registrati
          in appositi file di log non modificabili. Le  registrazioni
          degli  accessi  sono  conservate   per   venti   anni.   Le
          registrazioni delle operazioni sono  conservate  per  dieci
          anni.  I  profili  di  autorizzazione,  le   procedure   di
          autenticazione, di registrazione e di analisi dei log, sono
          specificati nel decreto di cui all'articolo 3, comma 9. 
                6. Gli accessi ai locali e agli armadi  adibiti  alla
          conservazione    dei    campioni    biologici    e    degli
          elettroferogrammi  sono   riservati   ai   soli   operatori
          abilitati e in possesso di apposite  chiavi  di  accesso  e
          sono registrati, secondo le regole indicate dal decreto  di
          cui all'articolo 3, comma 9.».