Art. 2
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016,
n. 87, relativo alla banca dati nazionale del DNA
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 aprile 2016, n. 87, le parole: «Direzione generale dei
detenuti e del trattamento» sono sostituite dalle seguenti:
«Direzione generale delle specialita' del Corpo di polizia
penitenziaria».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87 recante:
«Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge
30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della
banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per
la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16
della legge n. 85 del 2009», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 4 (Organizzazione e funzionamento del
laboratorio centrale e misure di sicurezza). - 1. Il
laboratorio centrale e' collocato presso il Ministero della
giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
- Direzione generale delle specialita' del Corpo di polizia
penitenziaria.
2. Il laboratorio centrale e' dotato di strutture
robotizzate in grado di compiere le seguenti fasi di
tipizzazione del DNA:
a) accettazione, catalogazione e conservazione del
campione biologico;
b) set-up del campione;
c) eventuale fase di estrazione del DNA;
d) eventuale fase di quantificazione;
e) amplificazione del DNA mediante PCR, ovvero
moltiplicazione in vitro di frammenti di DNA mediante
reazione a catena dell'enzima polimerasi;
f) lettura ed interpretazione del profilo del DNA
mediante sequenziatore automatico.
3. Il laboratorio centrale per la gestione
complessiva del flusso del lavoro e dei dati di laboratorio
si avvale di un LIMS che assicura la tracciabilita' del
campione biologico, delle varie fasi della tipizzazione del
DNA e delle operazioni effettuate dal personale addetto,
ivi inclusi gli amministratori di sistema, e la
registrazione non modificabile di tutte le variazioni
apportate ai dati.
4. La continuita' del funzionamento di un LIMS del
laboratorio centrale e' assicurata da uno specifico sistema
di misure tecnologiche di back-up del LIMS il cui accesso
e' riservato ai soli operatori autorizzati mediante una
procedura di autenticazione e autorizzazione.
5. Gli accessi al sistema LIMS del laboratorio
centrale sono riservati ai soli operatori abilitati,
secondo predefiniti profili di autorizzazione, previo
superamento di una procedura di autenticazione. Gli accessi
e le operazioni effettuate sul sistema LIMS sono registrati
in appositi file di log non modificabili. Le registrazioni
degli accessi sono conservate per venti anni. Le
registrazioni delle operazioni sono conservate per dieci
anni. I profili di autorizzazione, le procedure di
autenticazione, di registrazione e di analisi dei log, sono
specificati nel decreto di cui all'articolo 3, comma 9.
6. Gli accessi ai locali e agli armadi adibiti alla
conservazione dei campioni biologici e degli
elettroferogrammi sono riservati ai soli operatori
abilitati e in possesso di apposite chiavi di accesso e
sono registrati, secondo le regole indicate dal decreto di
cui all'articolo 3, comma 9.».