Art. 3
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
giugno 2019, n. 100, relativo all'organizzazione degli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno
2019, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7:
1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di garantire l'efficientamento del processo
di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti,
nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera la Struttura di missione
per la valutazione delle politiche pubbliche e la revisione della
spesa, di livello dirigenziale generale, che coadiuva e supporta
l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e
coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle
politiche di bilancio e nel processo di revisione della spesa ai
sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
svolgendo altresi' attivita' di analisi e studio nella materia di
valutazione delle politiche pubbliche, della spesa e degli
investimenti in coerenza con le azioni di Governo e dei documenti di
programmazione finanziaria e con le funzioni di supporto indicate
all'articolo 5, comma 1.»;
2) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
5-bis. Il Capo di Gabinetto e' coadiuvato da una segreteria
posta alle sue dipendenze e diretta dal capo segreteria, che provvede
al coordinamento delle unita' di personale assegnate alla segreteria
e assiste il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle attivita'
istituzionali e dei relativi impegni, curando la predisposizione dei
necessari elementi istruttori e di supporto.»;
b) all'articolo 11:
1) al comma 1, la parola: «duecentouno» e' sostituita dalla
seguente: «duecentoventuno»;
2) al comma 2, la parola: «centoquarantacinque» e' sostituita
dalla seguente: «centoventicinque»;
3) al comma 5, le parole: «non superiore a quaranta» sono
sostituite dalle seguenti: «non generale non superiore a quaranta,
nonche' un incarico dirigenziale di livello generale per le funzioni
di cui al comma 3-bis dell'articolo 7»;
4) al comma 6, lettera c), dopo le parole: «e per i segretari
particolari dei Sottosegretari di Stato» sono inserite le seguenti:
«nonche' per il capo della segreteria del Capo di Gabinetto,»;
c) all'articolo 14, comma 1:
1) dopo le parole: «e del vice capo con funzioni vicarie
dell'ufficio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e)» sono
inserite le seguenti: «nonche' del capo della segreteria del Capo di
Gabinetto di cui all'articolo 7, comma 5-bis»;
2) la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «sei».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 7, 11 e 14 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno
2019 n. 100 recante: «Regolamento concernente
organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro della giustizia, nonche' dell'organismo
indipendente di valutazione della performance», come
modificato dal presente decreto:
«Art. 7 (Gabinetto del Ministro). - 1. Per
l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1,
il Ministro si avvale dell'Ufficio di Gabinetto, salve le
specifiche competenze della segreteria del Ministro, delle
segreterie dei Sottosegretari di Stato, dell'Ufficio
legislativo e dell'Ispettorato generale. Per lo svolgimento
delle sue funzioni, l'Ufficio di Gabinetto, servendosi
delle informazioni trasmesse dagli altri uffici e
dipartimenti del Ministero, assicura i rapporti con
l'Ufficio legislativo e l'Ispettorato generale e il
coordinamento degli altri uffici di diretta collaborazione,
nonche' il raccordo tra le funzioni di indirizzo del
Ministro e le attivita' dei dipartimenti del Ministero.
L'Ufficio di Gabinetto tiene altresi' i rapporti con gli
organi istituzionali e con enti e organizzazioni pubblici e
privati.
2. L'Ufficio di Gabinetto cura specificamente: a) i
rapporti con il Parlamento, per quanto concerne il
sindacato ispettivo; b) i rapporti con il Consiglio
superiore della magistratura, per quanto concerne le
attribuzioni proprie del Ministro in ordine ai magistrati;
c) l'attivita' di supporto per la definizione degli
obiettivi e per la ripartizione delle risorse; c-bis) la
formulazione di pareri in ordine alle proposte finalizzate
alle assegnazioni di personale nell'ambito delle
articolazioni dell'amministrazione centrale; d) l'esame
degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e
dei Sottosegretari di Stato.
3. L'Ufficio di Gabinetto, avvalendosi di specifiche
professionalita', cura l'attivita' di coordinamento tra i
diversi centri di responsabilita' per la formazione dei
documenti di bilancio e per i rapporti con gli organi di
controllo e l'attivita' connessa alla presentazione dei
principali documenti di finanza pubblica e della legge di
bilancio, nonche' la predisposizione, in raccordo con
l'Ufficio legislativo, delle relazioni tecniche e delle
norme di copertura di provvedimenti normativi di iniziativa
dell'amministrazione.
3-bis. Al fine di garantire l'efficientamento del
processo di programmazione delle risorse finanziarie e
degli investimenti, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto
opera la Struttura di missione per la valutazione delle
politiche pubbliche e la revisione della spesa, di livello
dirigenziale generale, che coadiuva e supporta l'organo
politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e
coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore
delle politiche di bilancio e nel processo di revisione
della spesa ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31
dicembre 2009, n. 196, svolgendo altresi' attivita' di
analisi e studio nella materia di valutazione delle
politiche pubbliche, della spesa e degli investimenti in
coerenza con le azioni di Governo e dei documenti di
programmazione finanziaria e con le funzioni di supporto
indicate all'articolo 5, comma 1.
4. Per lo svolgimento della propria attivita'
internazionale il Ministro si avvale di un consigliere
diplomatico. Il consigliere diplomatico, con l'ausilio
delle specifiche professionalita' dell'Ufficio di Gabinetto
destinate allo svolgimento delle funzioni di cui al comma
5, fornisce supporto all'attivita' europea e internazionale
alla quale l'autorita' politica partecipi direttamente.
5. Al fine di garantire la realizzazione delle
direttive politico-amministrative nell'ambito delle
relazioni europee ed internazionali, l'Ufficio di Gabinetto
cura il coordinamento dell'attivita' internazionale
assicurando il raccordo dell'attivita' svolta in sede
europea e internazionale dagli uffici e dai dipartimenti
del Ministero, nonche' il coordinamento con il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
con il Dipartimento della Presidenza del Consiglio per la
partecipazione dell'Italia all'Unione europea di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303.
5-bis. Il Capo di Gabinetto e' coadiuvato da una
segreteria posta alle sue dipendenze e diretta dal capo
segreteria, che provvede al coordinamento delle unita' di
personale assegnate alla segreteria e assiste il Capo di
Gabinetto nello svolgimento delle attivita' istituzionali e
dei relativi impegni, curando la predisposizione dei
necessari elementi istruttori e di supporto.».
«Art. 11 (Personale degli uffici di diretta
collaborazione e trattamento economico). - 1. Il
contingente di personale degli uffici di diretta
collaborazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a)
(segreteria del Ministro), c) (Gabinetto del Ministro), d)
(ufficio legislativo), e f) (ufficio comunicazione e
stampa), e' stabilito complessivamente in duecentoventuno
unita', comprensive delle unita' addette al funzionamento
corrente degli uffici medesimi, delle quali sessanta
attribuite all'ufficio legislativo per lo svolgimento delle
funzioni di cui all'articolo 8. Alle segreterie dei
Sottosegretari di Stato e' assegnato ulteriore personale,
in misura massima di otto unita' per ciascuna segreteria.
2. L'Ispettorato generale, per lo svolgimento delle
funzioni di cui all'articolo 9, anche su richiesta del
Consiglio superiore della magistratura, ed in conformita' a
quanto disposto dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311,
dispone di un ulteriore contingente di centoventicinque
unita'.
3. Entro il contingente complessivo di cui ai commi 1
e 2, possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti
del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in
posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre
analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.
Entro il medesimo contingente, purche' nel limite del
cinque per cento dello stesso e nel rispetto del criterio
dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono
altresi' essere assegnati collaboratori assunti con
contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per
particolari professionalita' e specializzazioni, di provata
competenza desumibile da specifici e analitici curriculum
culturali e professionali, con particolare riferimento alla
formazione universitaria, alla provenienza da qualificati
settori del lavoro privato strettamente inerenti alle
funzioni e competenze del Ministero.
4. Nei limiti di cui al comma 3, secondo periodo, e
nel rispetto del criterio di invarianza della spesa di cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, il Ministro puo' nominare, tra soggetti
aventi specifica esperienza professionale o scientifica,
fino a tre consiglieri.
5. Nell'ambito del contingente complessivo stabilito
dai commi 1, 2 e 3, e tenendo conto delle disposizioni del
decreto legislativo concernenti la presenza dei magistrati
al Ministero, e' individuato, per lo svolgimento di
funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un
numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non
generale non superiore a quaranta, nonche' un incarico
dirigenziale di livello generale per le funzioni di cui al
comma 3-bis dell'articolo 7, ai sensi e per gli effetti di
cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
6. Ai responsabili degli uffici di diretta
collaborazione spetta un trattamento economico
onnicomprensivo, determinato con le modalita' di cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e determinato:
a) per il Capo di Gabinetto, per il Capo
dell'ufficio legislativo e per il Capo dell'Ispettorato
generale, in una voce retributiva di importo non superiore
a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei
dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale
incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in un emolumento
accessorio da fissare in un importo non superiore alla
misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi
dei dipartimenti del Ministero;
b) per i vice capi degli uffici di cui all'articolo
4, comma 1, lettere c) e d), e per il vice capo con
funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 4, comma
1, lettera e), in una voce retributiva d'importo non
superiore a quello massimo del trattamento economico
fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello
dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi
dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio da fissare in
un importo non superiore alla misura massima del
trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici
dirigenziali generali del Ministero;
c) per il Capo della segreteria del Ministro, per
il segretario particolare del Ministro, per i capi delle
segreterie dei Sottosegretari di Stato e per i segretari
particolari dei Sottosegretari di Stato nonche' per il capo
della segreteria del Capo di Gabinetto, , in una voce
retributiva di importo non superiore alla misura massima
del trattamento economico fondamentale dei dirigenti
preposti ad uffici dirigenziali di livello non generale ed
in un emolumento accessorio di importo non superiore alla
misura massima del trattamento accessorio spettante ai
dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del
Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se
piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento
economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, ai
vice capi degli uffici di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere c) e d), ed al vice capo con funzioni vicarie
dell'ufficio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e),
dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il
mantenimento del proprio trattamento economico, e'
corrisposto un emolumento accessorio determinato con le
modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di importo non superiore
alla misura massima del trattamento economico accessorio
spettante, rispettivamente, ai capi dei dipartimenti del
Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di
livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello
dirigenziale non generale del Ministero.
7. Al Capo dell'ufficio comunicazione e stampa e'
corrisposto un trattamento economico non superiore a quello
previsto dal contratto collettivo nazionale per i
giornalisti con la qualifica di redattore capo.
8. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico,
assegnati agli uffici di diretta collaborazione, e'
corrisposta una retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai
dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche', in
attesa di specifica disposizione contrattuale,
un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo
di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per
cento della retribuzione di posizione, a fronte delle
specifiche responsabilita' connesse all'incarico
attribuito, della specifica qualificazione professionale
posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della
qualita' della prestazione individuale.
9. Il trattamento economico del personale con
contratto a tempo determinato e' stabilito dal Ministro
all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento,
comunque, non puo' essere superiore a quello corrisposto al
personale dipendente dell'amministrazione che svolge
funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli
stanziamenti della Missione 32 - U.d.V. 2.1 «Indirizzo
politico amministrativo» C.d.R. "Gabinetto e uffici di
diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato
di previsione della spesa del Ministero.
10. Al personale non dirigenziale assegnato agli
uffici di diretta collaborazione, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli
stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti,
nonche' delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste
dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita'
accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli
istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della
produttivita' ed al miglioramento dei servizi. Il personale
beneficiario della predetta indennita' e' determinato dal
Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di
cui all'articolo 4. In attesa di specifica disposizione
contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura
dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze.
11. Il personale dipendente da altre pubbliche
amministrazioni, enti ed organismi pubblici e
istituzionali, assegnato agli uffici di diretta
collaborazione, e' posto in posizione di aspettativa,
comando o fuori ruolo, nel limite di un contingente di
personale non superiore al venticinque per cento del
contingente complessivo. Si applica l'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.».
«Art. 14 (Disposizioni finanziarie). - 1.
Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Per quanto attiene al maggiore onere derivante
dall'attribuzione dell'emolumento accessorio previsto, ai
sensi dell'articolo 11, comma 6, in favore dei vice capi
con funzioni vicarie degli uffici di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere c) e d), e del vice capo con funzioni
vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera e) nonche' del capo della segreteria del Capo di
Gabinetto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, il rispetto
del principio dell'invarianza della spesa resta assicurato
considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso
l'amministrazione giudiziaria, un numero di sei incarichi
di funzione dirigenziale di livello non generale,
individuati nell'ambito della relativa dotazione organica,
equivalente sul piano finanziario.».