Art. 3 
 
Modifiche al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  19
  giugno 2019, n. 100, relativo all'organizzazione  degli  Uffici  di
  diretta collaborazione del Ministro 
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  19  giugno
2019, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 7: 
      1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
        «3-bis. Al fine di garantire l'efficientamento  del  processo
di programmazione delle risorse  finanziarie  e  degli  investimenti,
nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera la Struttura di  missione
per la valutazione delle politiche pubbliche  e  la  revisione  della
spesa, di livello dirigenziale  generale,  che  coadiuva  e  supporta
l'organo  politico  nelle  funzioni  strategiche   di   indirizzo   e
coordinamento delle  articolazioni  ministeriali  nel  settore  delle
politiche di bilancio e nel processo  di  revisione  della  spesa  ai
sensi dell'articolo 22-bis della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
svolgendo altresi' attivita' di analisi e  studio  nella  materia  di
valutazione  delle  politiche  pubbliche,   della   spesa   e   degli
investimenti in coerenza con le azioni di Governo e dei documenti  di
programmazione finanziaria e con le  funzioni  di  supporto  indicate
all'articolo 5, comma 1.»; 
      2) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
        5-bis. Il Capo di Gabinetto e' coadiuvato da  una  segreteria
posta alle sue dipendenze e diretta dal capo segreteria, che provvede
al coordinamento delle unita' di personale assegnate alla  segreteria
e assiste il Capo di  Gabinetto  nello  svolgimento  delle  attivita'
istituzionali e dei relativi impegni, curando la predisposizione  dei
necessari elementi istruttori e di supporto.»; 
    b) all'articolo 11: 
      1) al comma 1, la parola:  «duecentouno»  e'  sostituita  dalla
seguente: «duecentoventuno»; 
      2) al comma 2, la parola: «centoquarantacinque»  e'  sostituita
dalla seguente: «centoventicinque»; 
      3) al comma 5, le  parole:  «non  superiore  a  quaranta»  sono
sostituite dalle seguenti: «non generale non  superiore  a  quaranta,
nonche' un incarico dirigenziale di livello generale per le  funzioni
di cui al comma 3-bis dell'articolo 7»; 
      4) al comma 6, lettera c), dopo le parole: «e per  i  segretari
particolari dei Sottosegretari di Stato» sono inserite  le  seguenti:
«nonche' per il capo della segreteria del Capo di Gabinetto,»; 
    c) all'articolo 14, comma 1: 
      1) dopo le parole:  «e  del  vice  capo  con  funzioni  vicarie
dell'ufficio di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  lettera  e)»  sono
inserite le seguenti: «nonche' del capo della segreteria del Capo  di
Gabinetto di cui all'articolo 7, comma 5-bis»; 
      2) la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «sei». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo degli articoli 7,  11  e  14  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno
          2019   n.    100    recante:    «Regolamento    concernente
          organizzazione degli Uffici di diretta  collaborazione  del
          Ministro   della    giustizia,    nonche'    dell'organismo
          indipendente  di  valutazione  della   performance»,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.  7  (Gabinetto  del   Ministro).   -   1.   Per
          l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma  1,
          il Ministro si avvale dell'Ufficio di Gabinetto,  salve  le
          specifiche competenze della segreteria del Ministro,  delle
          segreterie  dei  Sottosegretari  di   Stato,   dell'Ufficio
          legislativo e dell'Ispettorato generale. Per lo svolgimento
          delle sue  funzioni,  l'Ufficio  di  Gabinetto,  servendosi
          delle  informazioni  trasmesse   dagli   altri   uffici   e
          dipartimenti  del  Ministero,  assicura  i   rapporti   con
          l'Ufficio  legislativo  e  l'Ispettorato  generale   e   il
          coordinamento degli altri uffici di diretta collaborazione,
          nonche' il  raccordo  tra  le  funzioni  di  indirizzo  del
          Ministro e le attivita'  dei  dipartimenti  del  Ministero.
          L'Ufficio di Gabinetto tiene altresi' i  rapporti  con  gli
          organi istituzionali e con enti e organizzazioni pubblici e
          privati. 
                2. L'Ufficio di Gabinetto cura specificamente:  a)  i
          rapporti  con  il  Parlamento,  per  quanto   concerne   il
          sindacato  ispettivo;  b)  i  rapporti  con  il   Consiglio
          superiore  della  magistratura,  per  quanto  concerne   le
          attribuzioni proprie del Ministro in ordine ai  magistrati;
          c)  l'attivita'  di  supporto  per  la  definizione   degli
          obiettivi e per la ripartizione delle  risorse;  c-bis)  la
          formulazione di pareri in ordine alle proposte  finalizzate
          alle   assegnazioni   di   personale   nell'ambito    delle
          articolazioni  dell'amministrazione  centrale;  d)  l'esame
          degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del  Ministro  e
          dei Sottosegretari di Stato. 
                3. L'Ufficio di Gabinetto, avvalendosi di  specifiche
          professionalita', cura l'attivita' di coordinamento  tra  i
          diversi centri di responsabilita'  per  la  formazione  dei
          documenti di bilancio e per i rapporti con  gli  organi  di
          controllo e l'attivita'  connessa  alla  presentazione  dei
          principali documenti di finanza pubblica e della  legge  di
          bilancio,  nonche'  la  predisposizione,  in  raccordo  con
          l'Ufficio legislativo, delle  relazioni  tecniche  e  delle
          norme di copertura di provvedimenti normativi di iniziativa
          dell'amministrazione. 
                3-bis. Al fine  di  garantire  l'efficientamento  del
          processo di  programmazione  delle  risorse  finanziarie  e
          degli investimenti, nell'ambito dell'Ufficio  di  Gabinetto
          opera la Struttura di missione  per  la  valutazione  delle
          politiche pubbliche e la revisione della spesa, di  livello
          dirigenziale generale, che  coadiuva  e  supporta  l'organo
          politico  nelle  funzioni  strategiche   di   indirizzo   e
          coordinamento delle articolazioni ministeriali nel  settore
          delle politiche di bilancio e  nel  processo  di  revisione
          della spesa ai sensi dell'articolo 22-bis  della  legge  31
          dicembre 2009, n.  196,  svolgendo  altresi'  attivita'  di
          analisi  e  studio  nella  materia  di  valutazione   delle
          politiche pubbliche, della spesa e  degli  investimenti  in
          coerenza con le  azioni  di  Governo  e  dei  documenti  di
          programmazione finanziaria e con le  funzioni  di  supporto
          indicate all'articolo 5, comma 1. 
                4.  Per  lo  svolgimento  della   propria   attivita'
          internazionale il Ministro  si  avvale  di  un  consigliere
          diplomatico.  Il  consigliere  diplomatico,  con  l'ausilio
          delle specifiche professionalita' dell'Ufficio di Gabinetto
          destinate allo svolgimento delle funzioni di cui  al  comma
          5, fornisce supporto all'attivita' europea e internazionale
          alla quale l'autorita' politica partecipi direttamente. 
                5.  Al  fine  di  garantire  la  realizzazione  delle
          direttive   politico-amministrative    nell'ambito    delle
          relazioni europee ed internazionali, l'Ufficio di Gabinetto
          cura   il   coordinamento   dell'attivita'   internazionale
          assicurando  il  raccordo  dell'attivita'  svolta  in  sede
          europea e internazionale dagli uffici  e  dai  dipartimenti
          del Ministero, nonche' il coordinamento  con  il  Ministero
          degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  e
          con il Dipartimento della Presidenza del Consiglio  per  la
          partecipazione  dell'Italia  all'Unione  europea   di   cui
          all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
          303. 
              5-bis. Il  Capo  di  Gabinetto  e'  coadiuvato  da  una
          segreteria posta alle sue dipendenze  e  diretta  dal  capo
          segreteria, che provvede al coordinamento delle  unita'  di
          personale assegnate alla segreteria e assiste  il  Capo  di
          Gabinetto nello svolgimento delle attivita' istituzionali e
          dei  relativi  impegni,  curando  la  predisposizione   dei
          necessari elementi istruttori e di supporto.». 
                «Art.  11  (Personale   degli   uffici   di   diretta
          collaborazione  e   trattamento   economico).   -   1.   Il
          contingente  di   personale   degli   uffici   di   diretta
          collaborazione di cui all'articolo 4, comma 1,  lettere  a)
          (segreteria del Ministro), c) (Gabinetto del Ministro),  d)
          (ufficio  legislativo),  e  f)  (ufficio  comunicazione   e
          stampa), e' stabilito complessivamente  in  duecentoventuno
          unita', comprensive delle unita' addette  al  funzionamento
          corrente  degli  uffici  medesimi,  delle  quali   sessanta
          attribuite all'ufficio legislativo per lo svolgimento delle
          funzioni  di  cui  all'articolo  8.  Alle  segreterie   dei
          Sottosegretari di Stato e' assegnato  ulteriore  personale,
          in misura massima di otto unita' per ciascuna segreteria. 
                2. L'Ispettorato generale, per lo  svolgimento  delle
          funzioni di cui all'articolo  9,  anche  su  richiesta  del
          Consiglio superiore della magistratura, ed in conformita' a
          quanto disposto  dalla  legge  12  agosto  1962,  n.  1311,
          dispone di un  ulteriore  contingente  di  centoventicinque
          unita'. 
                3. Entro il contingente complessivo di cui ai commi 1
          e 2, possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti
          del Ministero ovvero altri dipendenti  pubblici,  anche  in
          posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o  in  altre
          analoghe posizioni  previste  dai  rispettivi  ordinamenti.
          Entro il  medesimo  contingente,  purche'  nel  limite  del
          cinque per cento dello stesso e nel rispetto  del  criterio
          dell'invarianza della spesa di cui all'articolo  14,  comma
          2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono
          altresi'  essere  assegnati   collaboratori   assunti   con
          contratto a tempo determinato,  esperti  e  consulenti  per
          particolari professionalita' e specializzazioni, di provata
          competenza desumibile da specifici e  analitici  curriculum
          culturali e professionali, con particolare riferimento alla
          formazione universitaria, alla provenienza  da  qualificati
          settori  del  lavoro  privato  strettamente  inerenti  alle
          funzioni e competenze del Ministero. 
                4. Nei limiti di cui al comma 3, secondo  periodo,  e
          nel rispetto del criterio di invarianza della spesa di  cui
          all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165,  il  Ministro  puo'  nominare,  tra  soggetti
          aventi specifica esperienza  professionale  o  scientifica,
          fino a tre consiglieri. 
                5. Nell'ambito del contingente complessivo  stabilito
          dai commi 1, 2 e 3, e tenendo conto delle disposizioni  del
          decreto legislativo concernenti la presenza dei  magistrati
          al  Ministero,  e'  individuato,  per  lo  svolgimento   di
          funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un
          numero di specifici incarichi di livello  dirigenziale  non
          generale non superiore  a  quaranta,  nonche'  un  incarico
          dirigenziale di livello generale per le funzioni di cui  al
          comma 3-bis dell'articolo 7, ai sensi e per gli effetti  di
          cui all'articolo 19, comma 10, del decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165. 
                6.  Ai   responsabili   degli   uffici   di   diretta
          collaborazione    spetta    un    trattamento     economico
          onnicomprensivo,  determinato  con  le  modalita'  di   cui
          all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, e determinato: 
                  a)  per  il  Capo  di  Gabinetto,   per   il   Capo
          dell'ufficio legislativo e  per  il  Capo  dell'Ispettorato
          generale, in una voce retributiva di importo non  superiore
          a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei
          dirigenti  preposti  ad   ufficio   dirigenziale   generale
          incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  ed  in  un  emolumento
          accessorio da fissare in  un  importo  non  superiore  alla
          misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi
          dei dipartimenti del Ministero; 
                  b) per i vice capi degli uffici di cui all'articolo
          4, comma 1, lettere c)  e  d),  e  per  il  vice  capo  con
          funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 4,  comma
          1, lettera  e),  in  una  voce  retributiva  d'importo  non
          superiore  a  quello  massimo  del  trattamento   economico
          fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio  di  livello
          dirigenziale generale del Ministero,  incaricati  ai  sensi
          dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio da fissare  in
          un  importo  non  superiore   alla   misura   massima   del
          trattamento accessorio spettante  ai  dirigenti  di  uffici
          dirigenziali generali del Ministero; 
                  c) per il Capo della segreteria del  Ministro,  per
          il segretario particolare del Ministro, per  i  capi  delle
          segreterie dei Sottosegretari di Stato e  per  i  segretari
          particolari dei Sottosegretari di Stato nonche' per il capo
          della segreteria del Capo  di  Gabinetto,  ,  in  una  voce
          retributiva di importo non superiore  alla  misura  massima
          del  trattamento  economico  fondamentale   dei   dirigenti
          preposti ad uffici dirigenziali di livello non generale  ed
          in un emolumento accessorio di importo non  superiore  alla
          misura massima  del  trattamento  accessorio  spettante  ai
          dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali  del
          Ministero. Per i dipendenti pubblici tale  trattamento,  se
          piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento
          economico in godimento. Ai capi  dei  predetti  uffici,  ai
          vice capi degli uffici di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
          lettere c) e d), ed  al  vice  capo  con  funzioni  vicarie
          dell'ufficio di cui all'articolo 4, comma  1,  lettera  e),
          dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per  il
          mantenimento  del   proprio   trattamento   economico,   e'
          corrisposto un emolumento  accessorio  determinato  con  le
          modalita' di cui all'articolo  14,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di importo non superiore
          alla misura massima del  trattamento  economico  accessorio
          spettante, rispettivamente, ai capi  dei  dipartimenti  del
          Ministero,  ai  dirigenti  degli  uffici  dirigenziali   di
          livello generale ed ai dirigenti degli  uffici  di  livello
          dirigenziale non generale del Ministero. 
                7. Al Capo dell'ufficio  comunicazione  e  stampa  e'
          corrisposto un trattamento economico non superiore a quello
          previsto  dal  contratto   collettivo   nazionale   per   i
          giornalisti con la qualifica di redattore capo. 
                8. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico,
          assegnati  agli  uffici  di  diretta   collaborazione,   e'
          corrisposta  una  retribuzione  di  posizione   in   misura
          equivalente  ai  valori  economici  massimi  attribuiti  ai
          dirigenti della stessa fascia  del  Ministero  nonche',  in
          attesa    di    specifica    disposizione     contrattuale,
          un'indennita' sostitutiva della retribuzione di  risultato,
          determinata con decreto del Ministro su proposta  del  Capo
          di Gabinetto, di importo non  superiore  al  cinquanta  per
          cento della  retribuzione  di  posizione,  a  fronte  delle
          specifiche    responsabilita'     connesse     all'incarico
          attribuito, della  specifica  qualificazione  professionale
          posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli,  della
          qualita' della prestazione individuale. 
                9.  Il  trattamento  economico  del   personale   con
          contratto a tempo determinato  e'  stabilito  dal  Ministro
          all'atto del conferimento dell'incarico. Tale  trattamento,
          comunque, non puo' essere superiore a quello corrisposto al
          personale  dipendente   dell'amministrazione   che   svolge
          funzioni  equivalenti.  Il  relativo  onere   grava   sugli
          stanziamenti della Missione  32  -  U.d.V.  2.1  «Indirizzo
          politico amministrativo»  C.d.R.  "Gabinetto  e  uffici  di
          diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello  stato
          di previsione della spesa del Ministero. 
                10. Al  personale  non  dirigenziale  assegnato  agli
          uffici  di   diretta   collaborazione,   a   fronte   delle
          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
          disponibilita'  ad  orari   disagevoli   eccedenti   quelli
          stabiliti in  via  ordinaria  dalle  disposizioni  vigenti,
          nonche' delle conseguenti ulteriori  prestazioni  richieste
          dai  responsabili  degli   uffici,   spetta   un'indennita'
          accessoria di  diretta  collaborazione,  sostitutiva  degli
          istituti retributivi finalizzati  all'incentivazione  della
          produttivita' ed al miglioramento dei servizi. Il personale
          beneficiario della predetta indennita' e'  determinato  dal
          Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli  uffici  di
          cui all'articolo 4. In  attesa  di  specifica  disposizione
          contrattuale, ai  sensi  dell'articolo  14,  comma  2,  del
          decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  la  misura
          dell'indennita' e' determinata  con  decreto  del  Ministro
          della giustizia, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze. 
                11.  Il  personale  dipendente  da  altre   pubbliche
          amministrazioni,   enti    ed    organismi    pubblici    e
          istituzionali,   assegnato   agli   uffici    di    diretta
          collaborazione,  e'  posto  in  posizione  di  aspettativa,
          comando o fuori ruolo, nel  limite  di  un  contingente  di
          personale  non  superiore  al  venticinque  per  cento  del
          contingente complessivo. Si applica  l'articolo  17,  comma
          14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.». 
                «Art.   14   (Disposizioni   finanziarie).    -    1.
          Dall'attuazione del  presente  provvedimento  non  derivano
          nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato.
          Per   quanto   attiene   al   maggiore   onere    derivante
          dall'attribuzione dell'emolumento accessorio  previsto,  ai
          sensi dell'articolo 11, comma 6, in favore  dei  vice  capi
          con funzioni vicarie degli uffici di  cui  all'articolo  4,
          comma 1, lettere c) e d), e  del  vice  capo  con  funzioni
          vicarie  dell'ufficio  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
          lettera e) nonche' del capo della segreteria  del  Capo  di
          Gabinetto di cui all'articolo 7, comma 5-bis,  il  rispetto
          del principio dell'invarianza della spesa resta  assicurato
          considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso
          l'amministrazione giudiziaria, un numero di  sei  incarichi
          di  funzione  dirigenziale   di   livello   non   generale,
          individuati nell'ambito della relativa dotazione  organica,
          equivalente sul piano finanziario.».