Art. 4
Disposizioni transitorie
1. All'individuazione nonche' alla definizione dei compiti degli
uffici di livello dirigenziale non generale, nell'ambito delle
direzioni generali del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria indicate all'articolo 1, si provvede, nei limiti della
vigente dotazione organica, con uno o piu' decreti del Ministro della
giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da adottarsi entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di
livello generale, relativi alle direzioni generali del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 6 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84,
modificato dall'articolo 1 del presente regolamento, interessate dal
processo di riorganizzazione, si concludono entro il termine di sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per le
strutture organizzative interessate dal processo di riorganizzazione
di cui al presente regolamento, i corrispondenti incarichi
dirigenziali, nonche' le assegnazioni di personale non dirigenziale
in servizio presso le predette strutture, sono fatti salvi fino
all'effettiva definizione delle procedure di cui al primo periodo.
Note all'art. 4:
- Per l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
si vedano le note alle premesse.
- Per l'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, si vedano le note alle premesse.
- Per l'articolo 6 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si vedano le
note all'articolo 1.