Art. 4 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. All'individuazione nonche' alla definizione  dei  compiti  degli
uffici  di  livello  dirigenziale  non  generale,  nell'ambito  delle
direzioni    generali    del    Dipartimento     dell'amministrazione
penitenziaria indicate all'articolo 1, si provvede, nei limiti  della
vigente dotazione organica, con uno o piu' decreti del Ministro della
giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e),  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  da  adottarsi  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 
  2. Le procedure di conferimento  degli  incarichi  dirigenziali  di
livello generale, relativi alle direzioni generali  del  Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 6 del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri  15  giugno  2015,  n.  84,
modificato dall'articolo 1 del presente regolamento, interessate  dal
processo di riorganizzazione, si concludono entro il termine  di  sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per le
strutture organizzative interessate dal processo di  riorganizzazione
di  cui  al  presente   regolamento,   i   corrispondenti   incarichi
dirigenziali, nonche' le assegnazioni di personale  non  dirigenziale
in servizio presso le  predette  strutture,  sono  fatti  salvi  fino
all'effettiva definizione delle procedure di cui al primo periodo. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.  400
          si vedano le note alle premesse. 
              - Per l'articolo 4 del decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300, si vedano le note alle premesse. 
              - Per l'articolo  6  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si vedano  le
          note all'articolo 1.