Art. 10
Custodia dei biglietti
1. I biglietti vincenti sono conservati dai punti di vendita fisici
presso i quali sono stati presentati per la riscossione, per il
periodo di tre mesi a far data dalla presentazione dei medesimi.
2. Nei casi di contenzioso, instauratosi prima del termine di cui
al comma 1, i biglietti sono acquisiti e conservati dal
concessionario per il tempo necessario alla definizione del giudizio.
3. I biglietti vincenti presentati per la riscossione presso
l'Ufficio premi del concessionario o presso un soggetto dal medesimo
designato sono conservati dal concessionario per il periodo di dieci
anni a far data dalla presentazione dei medesimi.
4. Con provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli si possono definire regole di conservazione, in attuazione
del principio di digitalizzazione dei documenti amministrativi.