Art. 10 
 
                       Custodia dei biglietti 
 
  1. I biglietti vincenti sono conservati dai punti di vendita fisici
presso i quali sono stati  presentati  per  la  riscossione,  per  il
periodo di tre mesi a far data dalla presentazione dei medesimi. 
  2. Nei casi di contenzioso, instauratosi prima del termine  di  cui
al  comma  1,  i  biglietti   sono   acquisiti   e   conservati   dal
concessionario per il tempo necessario alla definizione del giudizio. 
  3. I  biglietti  vincenti  presentati  per  la  riscossione  presso
l'Ufficio premi del concessionario o presso un soggetto dal  medesimo
designato sono conservati dal concessionario per il periodo di  dieci
anni a far data dalla presentazione dei medesimi. 
  4. Con provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle dogane  e  dei
monopoli si possono definire regole di conservazione,  in  attuazione
del principio di digitalizzazione dei documenti amministrativi.