Art. 11 
 
           Indizione e chiusura delle lotterie istantanee 
 
  1. Con provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle dogane  e  dei
monopoli  sono  stabilite  le  caratteristiche  piu'  specifiche,  le
modalita' di effettuazione  e  la  meccanica  di  gioco  di  ciascuna
lotteria  a  estrazione  istantanea,  anche  con   partecipazione   a
distanza, nell'ambito dei criteri e  delle  caratteristiche  generali
indicati nel presente regolamento, e, in particolare, il  numero  dei
lotti e il numero delle giocate di ciascun lotto, la struttura  e  la
massa premi, il pay-out, il layout e il prezzo della singola  giocata
nonche' le modalita' di riscossione dei premi. 
  2. I provvedimenti di cui al comma 1 possono prevedere modalita' di
semplificazione per la definizione delle interfacce di gioco e  degli
altri elementi di dettaglio di ciascuna lotteria. 
  3. Con i medesimi provvedimenti puo' essere disposta l'attribuzione
di uno o piu' premi attraverso una estrazione differita fra tutte  le
giocate con esito perdente. 
  4. La chiusura delle singole lotterie e' disposta con provvedimento
direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  nel  rispetto
dei seguenti criteri: 
    a) valutazione del  venir  meno  del  gradimento  dei  giocatori,
basata sull'andamento della vendita delle giocate; 
    b) scostamento, nell'ordine massimo del 10 per cento in eccesso o
in difetto rispetto al  valore  di  restituzione  della  raccolta  in
vincite, definito per la lotteria stessa, salvo nei  casi  di  eventi
straordinari  o  imprevedibili   ovvero   di   esigenza   di   tutela
dell'entrata erariale.