Art. 11
Indizione e chiusura delle lotterie istantanee
1. Con provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli sono stabilite le caratteristiche piu' specifiche, le
modalita' di effettuazione e la meccanica di gioco di ciascuna
lotteria a estrazione istantanea, anche con partecipazione a
distanza, nell'ambito dei criteri e delle caratteristiche generali
indicati nel presente regolamento, e, in particolare, il numero dei
lotti e il numero delle giocate di ciascun lotto, la struttura e la
massa premi, il pay-out, il layout e il prezzo della singola giocata
nonche' le modalita' di riscossione dei premi.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 possono prevedere modalita' di
semplificazione per la definizione delle interfacce di gioco e degli
altri elementi di dettaglio di ciascuna lotteria.
3. Con i medesimi provvedimenti puo' essere disposta l'attribuzione
di uno o piu' premi attraverso una estrazione differita fra tutte le
giocate con esito perdente.
4. La chiusura delle singole lotterie e' disposta con provvedimento
direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel rispetto
dei seguenti criteri:
a) valutazione del venir meno del gradimento dei giocatori,
basata sull'andamento della vendita delle giocate;
b) scostamento, nell'ordine massimo del 10 per cento in eccesso o
in difetto rispetto al valore di restituzione della raccolta in
vincite, definito per la lotteria stessa, salvo nei casi di eventi
straordinari o imprevedibili ovvero di esigenza di tutela
dell'entrata erariale.