Art. 14 
 
                   Adeguamento lotterie esistenti 
 
  1. Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane  e  dei
monopoli, da adottarsi entro sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  del
presente regolamento, sono stabilite, ove necessario, le disposizioni
per adeguare le lotterie esistenti ai criteri previsti  dal  presente
regolamento. 
  2. Decorsi 90 giorni  dalla  pubblicazione  sul  sito  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli del provvedimento  di  cui  al  comma  1,
fermo il completamento della vendita dei lotti gia'  commercializzati
o in presenza dei  criteri  di  cui  all'articolo  11,  comma  4,  il
concessionario adegua le lotterie  gia'  indette,  nonche'  i  propri
sistemi, le procedure organizzative e le attivita' di  gestione  alle
disposizioni contenute nel suddetto provvedimento.