Art. 14
Adeguamento lotterie esistenti
1. Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del
presente regolamento, sono stabilite, ove necessario, le disposizioni
per adeguare le lotterie esistenti ai criteri previsti dal presente
regolamento.
2. Decorsi 90 giorni dalla pubblicazione sul sito dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli del provvedimento di cui al comma 1,
fermo il completamento della vendita dei lotti gia' commercializzati
o in presenza dei criteri di cui all'articolo 11, comma 4, il
concessionario adegua le lotterie gia' indette, nonche' i propri
sistemi, le procedure organizzative e le attivita' di gestione alle
disposizioni contenute nel suddetto provvedimento.