Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Agenzia delle dogane e dei monopoli: l'ente regolatore del
gioco pubblico in Italia;
b) concessionario: la persona giuridica di diritto privato che
esercita attivita' di gestione, esercizio e raccolta di gioco
pubblico, attraverso un titolo concessorio acquisito a seguito di
gara pubblica per i giochi pubblici denominati lotterie a estrazione
istantanea, anche con partecipazione a distanza;
c) giocata: un biglietto delle lotterie fisiche o una giocata
telematica;
d) giocata telematica: ciascuna giocata delle lotterie
telematiche, richiesta dal giocatore attraverso il proprio conto di
gioco, e convalidata dal sistema del concessionario;
e) pay-out: la percentuale di restituzione della raccolta in
vincite per ogni lotteria indetta;
f) punti di vendita: l'insieme dei punti di vendita fisici e dei
punti di vendita a distanza;
g) punto di vendita a distanza: il soggetto titolare di
concessione per l'esercizio della raccolta del gioco a distanza di
uno o piu' giochi pubblici, autorizzato dall'Agenzia delle dogane e
dei monopoli alla commercializzazione delle lotterie a estrazione
istantanea con partecipazione a distanza;
h) punto di vendita fisico: i punti di vendita delle lotterie a
estrazione istantanea, appartenenti alla rete distributiva del
concessionario;
i) raccolta: l'ammontare complessivo degli importi corrispondenti
alle giocate acquistate dai giocatori in un determinato arco
temporale;
l) raccolta a distanza: indica la modalita' di raccolta di gioco
con partecipazione a distanza effettuata attraverso gli strumenti
messi a disposizione da un concessionario del gioco a distanza;
m) raccolta fisica: indica la modalita' di raccolta di gioco,
effettuata attraverso punti di vendita fisici.