Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) Agenzia delle dogane e dei  monopoli:  l'ente  regolatore  del
gioco pubblico in Italia; 
    b) concessionario: la persona giuridica di  diritto  privato  che
esercita  attivita'  di  gestione,  esercizio  e  raccolta  di  gioco
pubblico, attraverso un titolo concessorio  acquisito  a  seguito  di
gara pubblica per i giochi pubblici denominati lotterie a  estrazione
istantanea, anche con partecipazione a distanza; 
    c) giocata: un biglietto delle lotterie  fisiche  o  una  giocata
telematica; 
    d)  giocata   telematica:   ciascuna   giocata   delle   lotterie
telematiche, richiesta dal giocatore attraverso il proprio  conto  di
gioco, e convalidata dal sistema del concessionario; 
    e) pay-out: la percentuale  di  restituzione  della  raccolta  in
vincite per ogni lotteria indetta; 
    f) punti di vendita: l'insieme dei punti di vendita fisici e  dei
punti di vendita a distanza; 
    g)  punto  di  vendita  a  distanza:  il  soggetto  titolare   di
concessione per l'esercizio della raccolta del gioco  a  distanza  di
uno o piu' giochi pubblici, autorizzato dall'Agenzia delle  dogane  e
dei monopoli alla commercializzazione  delle  lotterie  a  estrazione
istantanea con partecipazione a distanza; 
    h) punto di vendita fisico: i punti di vendita delle  lotterie  a
estrazione  istantanea,  appartenenti  alla  rete  distributiva   del
concessionario; 
    i) raccolta: l'ammontare complessivo degli importi corrispondenti
alle  giocate  acquistate  dai  giocatori  in  un  determinato   arco
temporale; 
    l) raccolta a distanza: indica la modalita' di raccolta di  gioco
con partecipazione a distanza  effettuata  attraverso  gli  strumenti
messi a disposizione da un concessionario del gioco a distanza; 
    m) raccolta fisica: indica la modalita'  di  raccolta  di  gioco,
effettuata attraverso punti di vendita fisici.