Art. 4 
 
                       Lotti e struttura premi 
 
  1. Ciascuna lotteria deve prevedere uno o piu' lotti costituiti  da
un numero predeterminato e definito di giocate. 
  2. Per i lotti di  ciascuna  lotteria  e'  definita  una  specifica
struttura premi, costituita da differenti categorie di  vincita,  per
ciascuna delle quali e' previsto un determinato numero di premi e  il
relativo importo unitario, nonche' la massa premi complessiva. 
  3. La generazione degli esiti delle giocate, al fine  del  rispetto
della  struttura  premi  di  cui  al  comma  2,  e'  effettuata   con
riferimento ai singoli lotti. 
  4. La produzione di nuovi lotti di giocate  per  ciascuna  lotteria
avviene nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti. 
  5. In caso di produzione di sottomultipli di giocate, e'  garantita
la proporzionalita' della  distribuzione  dei  premi  all'interno  di
ciascuna categoria di vincita.