Art. 4
Lotti e struttura premi
1. Ciascuna lotteria deve prevedere uno o piu' lotti costituiti da
un numero predeterminato e definito di giocate.
2. Per i lotti di ciascuna lotteria e' definita una specifica
struttura premi, costituita da differenti categorie di vincita, per
ciascuna delle quali e' previsto un determinato numero di premi e il
relativo importo unitario, nonche' la massa premi complessiva.
3. La generazione degli esiti delle giocate, al fine del rispetto
della struttura premi di cui al comma 2, e' effettuata con
riferimento ai singoli lotti.
4. La produzione di nuovi lotti di giocate per ciascuna lotteria
avviene nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.
5. In caso di produzione di sottomultipli di giocate, e' garantita
la proporzionalita' della distribuzione dei premi all'interno di
ciascuna categoria di vincita.