Art. 5
Massa premi e pay-out
1. Il valore medio complessivo del pay-out, per tutte le lotterie,
non deve essere superiore al limite percentuale della raccolta,
previsto dalla normativa vigente.
2. Le modalita' specifiche per il calcolo del pay-out, al fine di
garantire il rispetto di quanto indicato al comma precedente, sono
definite con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, prendendo a riferimento la percentuale di pay-out
riscontrata nelle vendite, le lotterie da mantenere attive e
l'impatto che le lotterie da indire possono avere sul calcolo
complessivo.
3. La massa premi complessiva di ciascuna lotteria e' definita in
modo tale da assicurare il rispetto del valore medio complessivo del
pay-out, secondo i criteri previsti dal provvedimento di cui al comma
2.
4. L'importo dei singoli premi puo' essere fissato in una somma
compresa tra euro 0,10 ed euro 10.000.000,00.