Art. 5 
 
                        Massa premi e pay-out 
 
  1. Il valore medio complessivo del pay-out, per tutte le  lotterie,
non deve essere  superiore  al  limite  percentuale  della  raccolta,
previsto dalla normativa vigente. 
  2. Le modalita' specifiche per il calcolo del pay-out, al  fine  di
garantire il rispetto di quanto indicato al  comma  precedente,  sono
definite con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle  dogane  e
dei monopoli, prendendo  a  riferimento  la  percentuale  di  pay-out
riscontrata  nelle  vendite,  le  lotterie  da  mantenere  attive   e
l'impatto che  le  lotterie  da  indire  possono  avere  sul  calcolo
complessivo. 
  3. La massa premi complessiva di ciascuna lotteria e'  definita  in
modo tale da assicurare il rispetto del valore medio complessivo  del
pay-out, secondo i criteri previsti dal provvedimento di cui al comma
2. 
  4. L'importo dei singoli premi puo' essere  fissato  in  una  somma
compresa tra euro 0,10 ed euro 10.000.000,00.