Art. 6
Lotterie istantanee fisiche
1. Nelle lotterie a estrazione istantanea, caratterizzate dalla
presenza di biglietti, la partecipazione al gioco avviene attraverso
l'acquisto degli stessi presso un punto di vendita fisico.
2. L'area di gioco deve essere realizzata con l'utilizzo di una
tecnica idonea a celare l'esito della giocata e i codici di
validazione, in modo da impedirne qualsiasi forma di evidenza o
verifica preliminare all'acquisto del biglietto.
3. Il giocatore puo' conoscere immediatamente l'esito della
giocata, previamente determinato e celato, attraverso la meccanica di
gioco prevista per ciascuna lotteria.
4. Ciascun biglietto e' dotato di un codice identificativo univoco
e di codici di validazione, adeguatamente celati, da utilizzare per
accertare se il biglietto presentato all'incasso risulti o meno
vincente, per verificare l'importo dell'eventuale premio spettante,
nonche' per effettuare la ricostruzione informatica del biglietto,
ove necessaria.
5. Su ogni biglietto, conforme al layout grafico approvato, sono
riportati la denominazione e le caratteristiche della lotteria, il
prezzo del biglietto, una sintesi della meccanica di gioco e delle
modalita' di riscossione delle vincite, le avvertenze previste dalla
normativa vigente nonche' il logo dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, relativo al gioco legale e responsabile.