Art. 6 
 
                     Lotterie istantanee fisiche 
 
  1. Nelle lotterie a  estrazione  istantanea,  caratterizzate  dalla
presenza di biglietti, la partecipazione al gioco avviene  attraverso
l'acquisto degli stessi presso un punto di vendita fisico. 
  2. L'area di gioco deve essere realizzata  con  l'utilizzo  di  una
tecnica  idonea  a  celare  l'esito  della  giocata  e  i  codici  di
validazione, in modo da  impedirne  qualsiasi  forma  di  evidenza  o
verifica preliminare all'acquisto del biglietto. 
  3.  Il  giocatore  puo'  conoscere  immediatamente  l'esito   della
giocata, previamente determinato e celato, attraverso la meccanica di
gioco prevista per ciascuna lotteria. 
  4. Ciascun biglietto e' dotato di un codice identificativo  univoco
e di codici di validazione, adeguatamente celati, da  utilizzare  per
accertare se il  biglietto  presentato  all'incasso  risulti  o  meno
vincente, per verificare l'importo dell'eventuale  premio  spettante,
nonche' per effettuare la ricostruzione  informatica  del  biglietto,
ove necessaria. 
  5. Su ogni biglietto, conforme al layout  grafico  approvato,  sono
riportati la denominazione e le caratteristiche  della  lotteria,  il
prezzo del biglietto, una sintesi della meccanica di  gioco  e  delle
modalita' di riscossione delle vincite, le avvertenze previste  dalla
normativa vigente nonche' il logo dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli, relativo al gioco legale e responsabile.