Art. 7 
 
                   Lotterie istantanee telematiche 
 
  1.   Nelle   lotterie   a   estrazione   istantanea    telematiche,
caratterizzate   dalla   presenza   di   giocate   telematiche,    la
partecipazione al gioco avviene attraverso l'acquisto delle  medesime
presso un punto di vendita a distanza, con addebito  del  prezzo  sul
conto di gioco del giocatore. 
  2. Ciascuna lotteria, di  cui  al  comma  precedente,  puo'  essere
rappresentata attraverso una o piu' interfacce di gioco  intese  come
rappresentazione della lotteria,  sotto  l'aspetto  della  grafica  e
della meccanica, attraverso la quale il gioco  della  lotteria  viene
effettuato dal giocatore. 
  3. L'area di gioco deve essere realizzata  con  l'utilizzo  di  una
meccanica di  occultamento  dell'esito  della  giocata,  in  modo  da
impedirne  qualsiasi  forma  di  evidenza  o   verifica   preliminare
all'acquisto della giocata stessa. 
  4. Il giocatore puo' conoscere immediatamente l'esito della giocata
telematica previamente determinato e celato, attraverso la  meccanica
di   svelamento   del   gioco,   prevista   per   ciascuna   lotteria
dall'interfaccia di gioco. 
  5.  Ciascuna  giocata   telematica   e'   dotata   di   un   codice
identificativo  univoco,   associato   alla   data   e   all'ora   di
accettazione, da utilizzare per accertare se la  medesima  risulti  o
meno vincente e l'importo dell'eventuale premio spettante. 
  6. La giocata telematica si considera  avvenuta  al  momento  della
registrazione della medesima sul sistema del concessionario. 
  7. Sulla vetrina di gioco del punto  di  vendita  a  distanza  sono
riportati la denominazione e le caratteristiche  della  lotteria,  il
layout  approvato  della  giocata  telematica,  una   sintesi   della
meccanica di gioco e delle modalita' di riscossione delle vincite, le
avvertenze previste dalla  normativa  vigente,  ivi  comprese  quelle
relative alle probabilita' di vincita  di  cui  al  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, nonche' il logo dell'Agenzia delle  dogane  e
dei monopoli, relativo al gioco legale e responsabile. 
  8. Le giocate telematiche devono avere  un'adeguata  durata,  anche
utilizzando meccanismi di intrattenimento del giocatore. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per i riferimenti  al  decreto-  legge  13  settembre
          2012, n. 158 si vedano le note alle premesse.