Art. 7
Lotterie istantanee telematiche
1. Nelle lotterie a estrazione istantanea telematiche,
caratterizzate dalla presenza di giocate telematiche, la
partecipazione al gioco avviene attraverso l'acquisto delle medesime
presso un punto di vendita a distanza, con addebito del prezzo sul
conto di gioco del giocatore.
2. Ciascuna lotteria, di cui al comma precedente, puo' essere
rappresentata attraverso una o piu' interfacce di gioco intese come
rappresentazione della lotteria, sotto l'aspetto della grafica e
della meccanica, attraverso la quale il gioco della lotteria viene
effettuato dal giocatore.
3. L'area di gioco deve essere realizzata con l'utilizzo di una
meccanica di occultamento dell'esito della giocata, in modo da
impedirne qualsiasi forma di evidenza o verifica preliminare
all'acquisto della giocata stessa.
4. Il giocatore puo' conoscere immediatamente l'esito della giocata
telematica previamente determinato e celato, attraverso la meccanica
di svelamento del gioco, prevista per ciascuna lotteria
dall'interfaccia di gioco.
5. Ciascuna giocata telematica e' dotata di un codice
identificativo univoco, associato alla data e all'ora di
accettazione, da utilizzare per accertare se la medesima risulti o
meno vincente e l'importo dell'eventuale premio spettante.
6. La giocata telematica si considera avvenuta al momento della
registrazione della medesima sul sistema del concessionario.
7. Sulla vetrina di gioco del punto di vendita a distanza sono
riportati la denominazione e le caratteristiche della lotteria, il
layout approvato della giocata telematica, una sintesi della
meccanica di gioco e delle modalita' di riscossione delle vincite, le
avvertenze previste dalla normativa vigente, ivi comprese quelle
relative alle probabilita' di vincita di cui al decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, nonche' il logo dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, relativo al gioco legale e responsabile.
8. Le giocate telematiche devono avere un'adeguata durata, anche
utilizzando meccanismi di intrattenimento del giocatore.
Note all'art. 7:
- Per i riferimenti al decreto- legge 13 settembre
2012, n. 158 si vedano le note alle premesse.