Art. 9
Modalita' e termini di riscossione
1. La riscossione delle vincite, derivate da biglietti mediante
raccolta fisica, avviene, a seconda dell'importo corrispondente, al
netto della ritenuta prevista dalla normativa vigente, secondo una
delle seguenti modalita' di richiesta, presentando il biglietto
integro e in originale:
a) presso un qualunque punto di vendita fisico;
b) presso un punto di vendita fisico mediante prenotazione e
previa identificazione del vincitore;
c) presso l'Ufficio premi del concessionario o presso un soggetto
dal medesimo designato, per la successiva validazione.
2. I limiti degli importi, per i quali si applicano le modalita' di
cui al comma 1, sono definiti con provvedimenti direttoriali
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermo restando il limite,
previsto dalla normativa vigente al momento della richiesta, per il
pagamento in contanti.
3. La riscossione delle vincite, derivate da giocate telematiche,
avviene:
a) qualora di importo non superiore a euro 50.000,00, con
accredito diretto sul conto di gioco dal quale e' stata emessa la
giocata telematica;
b) qualora di importo superiore a euro 50.000,00, con richiesta,
da far pervenire al concessionario, allegando il promemoria della
giocata e un documento di identificazione per la successiva
validazione.
4. Il pagamento delle vincite deve essere richiesto entro
quarantacinque giorni a decorrere dalla pubblicazione del
provvedimento di chiusura della relativa lotteria.