Art. 9 
 
                 Modalita' e termini di riscossione 
 
  1. La riscossione delle vincite,  derivate  da  biglietti  mediante
raccolta fisica, avviene, a seconda dell'importo  corrispondente,  al
netto della ritenuta prevista dalla normativa  vigente,  secondo  una
delle seguenti  modalita'  di  richiesta,  presentando  il  biglietto
integro e in originale: 
    a) presso un qualunque punto di vendita fisico; 
    b) presso un punto di  vendita  fisico  mediante  prenotazione  e
previa identificazione del vincitore; 
    c) presso l'Ufficio premi del concessionario o presso un soggetto
dal medesimo designato, per la successiva validazione. 
  2. I limiti degli importi, per i quali si applicano le modalita' di
cui  al  comma  1,  sono  definiti  con  provvedimenti   direttoriali
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermo restando  il  limite,
previsto dalla normativa vigente al momento della richiesta,  per  il
pagamento in contanti. 
  3. La riscossione delle vincite, derivate da  giocate  telematiche,
avviene: 
    a) qualora  di  importo  non  superiore  a  euro  50.000,00,  con
accredito diretto sul conto di gioco dal quale  e'  stata  emessa  la
giocata telematica; 
    b) qualora di importo superiore a euro 50.000,00, con  richiesta,
da far pervenire al concessionario,  allegando  il  promemoria  della
giocata  e  un  documento  di  identificazione  per   la   successiva
validazione. 
  4.  Il  pagamento  delle  vincite  deve  essere   richiesto   entro
quarantacinque   giorni   a   decorrere   dalla   pubblicazione   del
provvedimento di chiusura della relativa lotteria.