Art. 2
Attivita' consultiva della Corte dei conti
in materia di contabilita' pubblica
1. La sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di
legittimita' sugli atti, su richiesta delle amministrazioni centrali
e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico, rende pareri
in materia di contabilita' pubblica, anche su questioni giuridiche
applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per
gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo
non inferiore a un milione di euro, purche' estranee ad atti soggetti
al controllo preventivo di legittimita' ovvero a fatti per i quali la
competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre. Le
sezioni regionali di controllo della Corte dei conti rendono i pareri
di cui al primo periodo su richiesta dei comuni, delle province,
delle citta' metropolitane e delle regioni. E' esclusa, in ogni caso,
la gravita' della colpa per gli atti adottati in conformita' ai
pareri resi. Le sezioni riunite della Corte dei conti assicurano la
funzione nomofilattica sull'attivita' consultiva esercitata dalla
sezione centrale e dalle sezioni regionali ai sensi del presente
comma.
2. I pareri di cui al comma 1 sono resi entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata espressione del
parere nel termine di cui al primo periodo, lo stesso si intende reso
in senso conforme a quanto prospettato dall'amministrazione
richiedente, ai fini dell'esclusione della gravita' della colpa di
cui al medesimo comma 1, ovvero in senso negativo qualora
l'amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione.