Art. 2 
 
             Attivita' consultiva della Corte dei conti 
                 in materia di contabilita' pubblica 
 
  1. La sezione centrale della Corte dei conti per  il  controllo  di
legittimita' sugli atti, su richiesta delle amministrazioni  centrali
e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico,  rende  pareri
in materia di contabilita' pubblica, anche  su  questioni  giuridiche
applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del  Piano  nazionale  per
gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di  valore  complessivo
non inferiore a un milione di euro, purche' estranee ad atti soggetti
al controllo preventivo di legittimita' ovvero a fatti per i quali la
competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre. Le
sezioni regionali di controllo della Corte dei conti rendono i pareri
di cui al primo periodo su  richiesta  dei  comuni,  delle  province,
delle citta' metropolitane e delle regioni. E' esclusa, in ogni caso,
la gravita' della colpa per  gli  atti  adottati  in  conformita'  ai
pareri resi. Le sezioni riunite della Corte dei conti  assicurano  la
funzione nomofilattica  sull'attivita'  consultiva  esercitata  dalla
sezione centrale e dalle sezioni  regionali  ai  sensi  del  presente
comma. 
  2. I pareri di cui al comma 1 sono resi entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata espressione  del
parere nel termine di cui al primo periodo, lo stesso si intende reso
in  senso  conforme   a   quanto   prospettato   dall'amministrazione
richiedente, ai fini dell'esclusione della gravita'  della  colpa  di
cui  al  medesimo  comma  1,  ovvero  in   senso   negativo   qualora
l'amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione.