Art. 3
Delega al Governo in materia di riorganizzazione
e riordino delle funzioni della Corte dei conti
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni
della Corte dei conti, al fine di un ulteriore incremento della sua
efficienza, nonche' in materia di rimborso da parte delle
amministrazioni di appartenenza delle spese legali sostenute nei
giudizi per responsabilita' amministrativa.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) organizzare la Corte dei conti a livello centrale in sezioni
abilitate a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo,
referenti e giurisdizionali, ripartite in collegi con provvedimenti
del Presidente della Corte;
b) rafforzare gli effetti nomofilattici delle pronunce delle
sezioni riunite sulle funzioni consultive, di controllo, referenti e
giurisdizionali nonche' sull'attivita' delle procure presso la Corte
dei conti, prevedendo, in particolare, che il procuratore generale
eserciti la sua funzione di coordinamento tenendo conto delle
pronunce nomofilattiche delle sezioni riunite;
c) fermo restando per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano quanto previsto dai
rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione,
organizzare la Corte dei conti a livello territoriale secondo i
seguenti criteri:
1) ogni sede territoriale si articola in una sola sezione
abilitata a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo,
referenti e giurisdizionali, ripartita in collegi con provvedimenti
del presidente;
2) i presidi territoriali della Corte sono dotati di personale
in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede e di
ciascun magistrato, con priorita' per le esigenze connesse allo
svolgimento delle funzioni consultive e di controllo;
3) il consiglio di presidenza della Corte applica i magistrati
a piu' di una sede ai fini del riequilibrio dei carichi di lavoro;
d) articolare la funzione requirente presso la Corte dei conti in
una procura generale e in procure territoriali, prevedendo che queste
ultime siano rette da un viceprocuratore generale con funzioni di
procuratore territoriale, preposto all'ufficio sotto il coordinamento
del procuratore generale, e siano dotate di personale in funzione
degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede;
e) disciplinare i poteri di indirizzo e di coordinamento della
procura generale della Corte dei conti nei confronti delle procure
territoriali, al fine di garantire l'esercizio uniforme della
funzione requirente nelle sedi territoriali; prevedere, a tal fine,
che il procuratore generale:
1) possa accedere in tempo reale, anche tramite strumenti
informatici, agli atti dei procedimenti istruttori svolti anche in
sede territoriale;
2) possa disporre del potere di avocazione delle istruttorie in
casi tassativamente previsti in sede di attuazione della presente
delega, tra cui quelli di inerzia nell'istruttoria in sede
territoriale o di violazione delle disposizioni di indirizzo e
coordinamento impartite dalla procura generale;
3) in caso di istruttorie che si caratterizzino per particolare
rilevanza o per particolare complessita' o novita' delle questioni,
debba sottoscrivere congiuntamente con il procuratore territoriale, a
pena di nullita', gli atti di invito a dedurre, di citazione a
giudizio e di disposizione di misure cautelari e possa affiancare al
magistrato assegnatario del fascicolo in sede territoriale uno o piu'
magistrati addetti all'ufficio della procura generale;
f) stabilire che ogni magistrato svolge, secondo un criterio di
rotazione temporale e con adeguata formazione professionale, tutte le
funzioni attribuite alle sezioni cui e' assegnato, prevedendo il
divieto di passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni
giudicanti;
g) regolamentare le procedure di accesso alla carriera della
magistratura contabile, anche requirente, introducendo, tra l'altro,
prove psicoattitudinali secondo i criteri stabiliti per l'accesso
alla magistratura ordinaria;
h) regolamentare l'esercizio dell'azione disciplinare a carico
dei magistrati contabili, prevedendo che essa sia ispirata a criteri
di trasparenza, celerita', rispetto del contraddittorio e
tipizzazione degli illeciti;
i) fermo restando quanto previsto dal comma 7, stabilire la
dotazione dell'organico dei magistrati della Corte dei conti e il
numero massimo delle posizioni direttive e semidirettive, contenere
il numero delle figure apicali o sub-apicali e rafforzare, nella
dotazione di risorse umane e strumentali:
1) le funzioni consultiva e di controllo;
2) le funzioni di coordinamento della procura generale;
l) prevedere, per le nomine successive alla data di entrata in
vigore della presente legge, un limite temporale massimo dei mandati
di Presidente della Corte dei conti e di procuratore generale;
m) ampliare la tipologia dei giudizi a istanza di parte su cui la
Corte dei conti puo' giudicare ai sensi dell'articolo 172 del codice
della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 annesso al decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 174;
n) introdurre istituti deflativi del contenzioso, che consentano
all'incolpato di formulare una richiesta di definizione della propria
posizione con il pagamento in un'unica soluzione di una percentuale
della somma fatta oggetto dell'invito a dedurre, prima della
citazione in giudizio, fermo restando il potere di valutazione della
proposta da parte del pubblico ministero;
o) regolamentare i procedimenti di svolgimento delle funzioni di
controllo, consultive e referenti, nel rispetto del principio del
contraddittorio, regolando i criteri per la costituzione e la
composizione dei collegi e stabilendo i casi di pubblicita' e di
riservatezza degli atti;
p) in particolare, disciplinare il controllo concomitante di cui
all'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, prevedendo che esso
sia svolto su richiesta delle Camere, del Governo o
dell'amministrazione pubblica interessata e abbia a oggetto piani,
programmi e progetti caratterizzati da rilevanza finanziaria e da
significativo impatto socio-economico sui cittadini e sulle imprese e
stabilendo un regime di limitazione della pubblicita' delle
comunicazioni scambiate e degli atti e dei provvedimenti adottati
nell'esercizio di tale funzione;
q) razionalizzare il quadro normativo, eventualmente raccogliendo
in codici o testi unici le norme attinenti all'organizzazione della
Corte dei conti e quelle attinenti allo svolgimento dei procedimenti
non giurisdizionali;
r) apportare modifiche al codice della giustizia contabile, di
cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 agosto 2016, n.
174, al fine di prevedere interventi per il rimborso, da parte delle
amministrazioni di appartenenza, delle spese legali effettivamente
sostenute nei giudizi per responsabilita' amministrativa nel caso di
sentenze o provvedimenti che escludano la responsabilita' degli
amministratori dipendenti di amministrazioni pubbliche in conseguenza
di atti e fatti connessi con lo svolgimento del servizio o con
l'adempimento di obblighi istituzionali;
s) individuare atti degli enti locali di particolare rilevanza e
complessita' sottoposti al controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere, per i
profili di competenza, della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che e' reso nel
termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di
ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo
puo' comunque procedere. Sulle disposizioni che danno attuazione ai
principi e criteri direttivi di cui alle lettere a) e c) del comma 2,
in luogo del parere previsto dal primo periodo del presente comma, e'
acquisita, entro il medesimo termine ivi indicato, l'intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema di ciascun
decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per
l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel
termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso
il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle
Commissioni parlamentari scada nei quarantacinque giorni che
precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1 o
successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente
tutte le disposizioni oggetto di riordino o comunque con essi
incompatibili o superate e recano le opportune disposizioni di
coordinamento, anche di natura transitoria, in relazione alle
disposizioni non abrogate o non modificate, introducendo le
necessarie modifiche al codice della giustizia contabile, di cui
all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare uno o
piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al
comma 2 e della procedura di cui al comma 3.
6. Nelle more dell'attuazione del principio di cui al comma 2,
lettera c), il consiglio di presidenza della Corte dei conti assicura
che la Corte e i suoi presidi territoriali siano dotati di personale
in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede e di
ciascun magistrato, con particolare riferimento alle esigenze
connesse allo svolgimento delle funzioni consultive e di controllo.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 8, dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti
provvedono agli adempimenti relativi ai decreti legislativi di cui al
presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
8. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle
deleghe di cui ai commi 1 e 5 sono corredati di una relazione tecnica
che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei
nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in
attuazione del comma 2, lettere a), c), d), g), i), p) e r), del
presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino
compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse di
cui al comma 9 del presente articolo, i suddetti decreti legislativi
sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in
vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie.
9. Ai fini del secondo periodo del comma 8 e' autorizzata la spesa
di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Alla relativa
copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Note all'art. 3:
- Si riporta l'art. 172 del codice della giustizia
contabile, di cui all'allegato 1 annesso al decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia
contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7
agosto 2015, n. 124), pubblicato nel S.O. n. 41 alla
Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2016, n. 209:
«Art. 172 (Tipologie di giudizio). - 1. La Corte dei
conti giudica:
a) sui ricorsi contro i provvedimenti definitivi
dell'amministrazione finanziaria, o ente impositore, in
materia di rimborso di quote d'imposta inesigibili e di
quote inesigibili degli altri proventi erariali;
b) sui ricorsi contro ritenute, a titolo
cautelativo, su stipendi e altri emolumenti di funzionari e
agenti statali;
c) sui ricorsi per interpretazione del titolo
giudiziale di cui all'articolo 211;
d) su altri giudizi ad istanza di parte, previsti
dalla legge e comunque nelle materie di contabilita'
pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti
diversi dallo Stato.»
- Si riporta l'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n.
15, recante delega al Governo finalizzata
all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico
e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni nonche' disposizioni integrative delle
funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro e alla Corte dei conti, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53:
«Art. 11 (Corte dei Conti). - 1. Le disposizioni di
delega della presente legge non si applicano alle funzioni
della Corte dei conti che restano disciplinate dalle norme
vigenti in materia, come integrate dalle disposizioni del
presente articolo.
2. La Corte dei conti, anche a richiesta delle
competenti Commissioni parlamentari, puo' effettuare
controlli su gestioni pubbliche statali in corso di
svolgimento. Ove accerti gravi irregolarita' gestionali
ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di
attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie,
ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua, in
contraddittorio con l'amministrazione, le cause e provvede,
con decreto motivato del Presidente, su proposta della
competente sezione, a darne comunicazione, anche con
strumenti telematici idonei allo scopo, al Ministro
competente. Questi, con decreto da comunicare al Parlamento
e alla presidenza della Corte, sulla base delle proprie
valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, puo'
disporre la sospensione dell'impegno di somme stanziate sui
pertinenti capitoli di spesa. Qualora emergano rilevanti
ritardi nella realizzazione di piani e programmi,
nell'erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di
fondi, la Corte ne individua, in contraddittorio con
l'amministrazione, le cause, e provvede, con decreto
motivato del Presidente, su proposta della competente
sezione, a darne comunicazione al Ministro competente.
Entro sessanta giorni l'amministrazione competente adotta i
provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti, ferma
restando la facolta' del Ministro, con proprio decreto da
comunicare alla presidenza della Corte, di sospendere il
termine stesso per il tempo ritenuto necessario ovvero di
comunicare, al Parlamento ed alla presidenza della Corte,
le ragioni che impediscono di ottemperare ai rilievi
formulati dalla Corte.
3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti, di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno
2003, n. 131, previo concerto con il Presidente della
Corte, possono fare applicazione delle disposizioni di cui
al comma 2 del presente articolo nei confronti delle
gestioni pubbliche regionali o degli enti locali. In tal
caso la facolta' attribuita al Ministro competente si
intende attribuita ai rispettivi organi di governo e
l'obbligo di riferire al Parlamento e' da adempiere nei
confronti delle rispettive Assemblee elettive.
4. All'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131,
e successive modificazioni, dopo il comma 8 e' aggiunto il
seguente: «8-bis. Le sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti
designati, salva diversa previsione dello statuto della
Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal
Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo
non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio
regionale su indicazione delle associazioni rappresentative
dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti
componenti sono scelti tra persone che, per gli studi
compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono
particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche,
economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi
durano in carica cinque anni e nonsono riconfermabili. Lo
status dei predetti componenti e' equiparato a tutti gli
effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei
consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a
carico della Regione. La nomina e' effettuata con decreto
del Presidente della Repubblica, con le modalita' previste
dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385».
5. Il comma 61 dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e' abrogato.
6. Gli atti, i documenti e le notizie che la Corte
dei conti puo' acquisire ai sensi dell'articolo 3, comma 8,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e delle norme ivi
richiamate, sono anche quelli formati o conservati in
formato elettronico.
7. Il Presidente della Corte dei conti, quale organo
di governo dell'istituto, sentito il parere dei presidenti
di sezione della Corte medesima, presenta annualmente al
Parlamento, e comunica al Governo, la relazione di cui
all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2007, n.
244. Ne trasmette copia al Consiglio di presidenza della
Corte dei conti. Esercita ogni altra funzione non
espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi
collegiali o monocratici della Corte. Provvede, sentito il
Consiglio di presidenza, ad autorizzare, nei casi
consentiti dalle norme, gli incarichi extra-istituzionali,
con o senza collocamento in posizione di fuori ruolo o
aspettativa. Revoca, sentito il Consiglio di presidenza,
gli incarichi extra-istituzionali in corso di svolgimento,
per sopravvenute esigenze di servizio della Corte. Puo'
esercitare la facolta' di cui all'articolo 41, ultimo
capoverso, del testo unico delle leggi sulla Corte dei
conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Si
applica al Presidente della Corte dei conti, per la
composizione nominativa e per la determinazione delle
competenze delle sezioni riunite, in ogni funzione a esse
attribuita, ferme restando le previsioni organiche vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, la
disposizione di cui all'articolo 1, quinto comma, della
legge 27 aprile 1982, n. 186, introdotto dall'articolo 54
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
8. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti,
quale organo di amministrazione del personale di
magistratura, esercita le funzioni ad esso espressamente
attribuite da norme di legge. E' composto dal Presidente
della Corte, che lo presiede, dal Presidente aggiunto, dal
Procuratore generale, da quattro rappresentanti del
Parlamento eletti ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
lettera d), della legge 27 aprile 1982, n. 186, e
successive modificazioni, e dell'articolo 18, comma 3,
della legge 21 luglio 2000, n. 205, e da quattro magistrati
eletti da tutti i magistrati della Corte. Alle sedute del
Consiglio, tranne quelle in sede disciplinare, possono
partecipare il Segretario generale della Corte ed il
magistrato addetto alla presidenza con funzioni di capo di
gabinetto. Qualora, per specifiche questioni, uno dei due
sia designato relatore, lo stesso ha diritto di voto per
espressa delega del Presidente della Corte. Ferme restando
la promozione dell'azione disciplinare da parte del
Procuratore generale e la relativa procedura, il Presidente
della Corte ha le funzioni di iniziativa nel sottoporre al
Consiglio di presidenza gli affari da trattare e puo'
disporre che le questioni siano previamente istruite dalle
commissioni ovvero sottoposte direttamente al plenum. Il
Consiglio di presidenza, su proposta del Presidente della
Corte, adotta idonei indicatori e strumenti di monitoraggio
per misurare i livelli delle prestazioni lavorative rese
dai magistrati. Il Presidente e i componenti del Consiglio
di presidenza rispondono, per i danni causati
nell'esercizio delle proprie funzioni, soltanto nei casi di
dolo o colpa grave.
9. Per lo svolgimento delle funzioni di controllo di
cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e' autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
All'onere conseguente si provvede mediante riduzione
lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle
autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C
allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
10. Il presente articolo entra in vigore il giorno
successivo a quello della pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale. Il termine, decorrente
dalla data di scadenza del Consiglio di presidenza in
carica, entro il quale il Presidente della Corte dei conti
indice le elezioni per il rinnovo della composizione del
Consiglio medesimo, e' prorogato al 7 maggio 2009.».
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997,
n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta l'articolo 17, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilita' e
finanza pubblica, pubblicata nel S.O n. 245 alla Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009:
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). -
(omissis)
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i
mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi
decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
delega, per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.».