Art. 3 
 
          Delega al Governo in materia di riorganizzazione 
           e riordino delle funzioni della Corte dei conti 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi per la riorganizzazione  e  il  riordino  delle  funzioni
della Corte dei conti, al fine di un ulteriore incremento  della  sua
efficienza,  nonche'  in  materia  di   rimborso   da   parte   delle
amministrazioni di appartenenza  delle  spese  legali  sostenute  nei
giudizi per responsabilita' amministrativa. 
  2. I decreti legislativi di  cui  al  comma  1  sono  adottati  nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) organizzare la Corte dei conti a livello centrale  in  sezioni
abilitate a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo,
referenti e giurisdizionali, ripartite in collegi  con  provvedimenti
del Presidente della Corte; 
    b) rafforzare gli  effetti  nomofilattici  delle  pronunce  delle
sezioni riunite sulle funzioni consultive, di controllo, referenti  e
giurisdizionali nonche' sull'attivita' delle procure presso la  Corte
dei conti, prevedendo, in particolare, che  il  procuratore  generale
eserciti  la  sua  funzione  di  coordinamento  tenendo  conto  delle
pronunce nomofilattiche delle sezioni riunite; 
    c) fermo restando per le regioni a  statuto  speciale  e  per  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  quanto  previsto  dai
rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione,
organizzare la Corte dei  conti  a  livello  territoriale  secondo  i
seguenti criteri: 
      1) ogni sede territoriale  si  articola  in  una  sola  sezione
abilitata a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo,
referenti e giurisdizionali, ripartita in collegi  con  provvedimenti
del presidente; 
      2) i presidi territoriali della Corte sono dotati di  personale
in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede  e  di
ciascun magistrato, con  priorita'  per  le  esigenze  connesse  allo
svolgimento delle funzioni consultive e di controllo; 
      3) il consiglio di presidenza della Corte applica i  magistrati
a piu' di una sede ai fini del riequilibrio dei carichi di lavoro; 
    d) articolare la funzione requirente presso la Corte dei conti in
una procura generale e in procure territoriali, prevedendo che queste
ultime siano rette da un viceprocuratore  generale  con  funzioni  di
procuratore territoriale, preposto all'ufficio sotto il coordinamento
del procuratore generale, e siano dotate  di  personale  in  funzione
degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede; 
    e) disciplinare i poteri di indirizzo e  di  coordinamento  della
procura generale della Corte dei conti nei  confronti  delle  procure
territoriali,  al  fine  di  garantire  l'esercizio  uniforme   della
funzione requirente nelle sedi territoriali; prevedere, a  tal  fine,
che il procuratore generale: 
      1) possa accedere  in  tempo  reale,  anche  tramite  strumenti
informatici, agli atti dei procedimenti istruttori  svolti  anche  in
sede territoriale; 
      2) possa disporre del potere di avocazione delle istruttorie in
casi tassativamente previsti in sede  di  attuazione  della  presente
delega,  tra  cui  quelli  di  inerzia   nell'istruttoria   in   sede
territoriale o  di  violazione  delle  disposizioni  di  indirizzo  e
coordinamento impartite dalla procura generale; 
      3) in caso di istruttorie che si caratterizzino per particolare
rilevanza o per particolare complessita' o novita'  delle  questioni,
debba sottoscrivere congiuntamente con il procuratore territoriale, a
pena di nullita', gli atti  di  invito  a  dedurre,  di  citazione  a
giudizio e di disposizione di misure cautelari e possa affiancare  al
magistrato assegnatario del fascicolo in sede territoriale uno o piu'
magistrati addetti all'ufficio della procura generale; 
    f) stabilire che ogni magistrato svolge, secondo un  criterio  di
rotazione temporale e con adeguata formazione professionale, tutte le
funzioni attribuite alle sezioni  cui  e'  assegnato,  prevedendo  il
divieto  di  passaggio  dalle  funzioni  requirenti   alle   funzioni
giudicanti; 
    g) regolamentare le procedure  di  accesso  alla  carriera  della
magistratura contabile, anche requirente, introducendo, tra  l'altro,
prove psicoattitudinali secondo i  criteri  stabiliti  per  l'accesso
alla magistratura ordinaria; 
    h) regolamentare l'esercizio dell'azione  disciplinare  a  carico
dei magistrati contabili, prevedendo che essa sia ispirata a  criteri
di   trasparenza,   celerita',   rispetto   del   contraddittorio   e
tipizzazione degli illeciti; 
    i) fermo restando quanto  previsto  dal  comma  7,  stabilire  la
dotazione dell'organico dei magistrati della Corte  dei  conti  e  il
numero massimo delle posizioni direttive e  semidirettive,  contenere
il numero delle figure apicali  o  sub-apicali  e  rafforzare,  nella
dotazione di risorse umane e strumentali: 
      1) le funzioni consultiva e di controllo; 
      2) le funzioni di coordinamento della procura generale; 
    l) prevedere, per le nomine successive alla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, un limite temporale massimo dei  mandati
di Presidente della Corte dei conti e di procuratore generale; 
    m) ampliare la tipologia dei giudizi a istanza di parte su cui la
Corte dei conti puo' giudicare ai sensi dell'articolo 172 del  codice
della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 annesso  al  decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 174; 
    n) introdurre istituti deflativi del contenzioso, che  consentano
all'incolpato di formulare una richiesta di definizione della propria
posizione con il pagamento in un'unica soluzione di  una  percentuale
della  somma  fatta  oggetto  dell'invito  a  dedurre,  prima   della
citazione in giudizio, fermo restando il potere di valutazione  della
proposta da parte del pubblico ministero; 
    o) regolamentare i procedimenti di svolgimento delle funzioni  di
controllo, consultive e referenti, nel  rispetto  del  principio  del
contraddittorio,  regolando  i  criteri  per  la  costituzione  e  la
composizione dei collegi e stabilendo i  casi  di  pubblicita'  e  di
riservatezza degli atti; 
    p) in particolare, disciplinare il controllo concomitante di  cui
all'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, prevedendo che  esso
sia   svolto   su   richiesta   delle   Camere,   del    Governo    o
dell'amministrazione pubblica interessata e abbia  a  oggetto  piani,
programmi e progetti caratterizzati da  rilevanza  finanziaria  e  da
significativo impatto socio-economico sui cittadini e sulle imprese e
stabilendo  un  regime  di  limitazione   della   pubblicita'   delle
comunicazioni scambiate e degli atti  e  dei  provvedimenti  adottati
nell'esercizio di tale funzione; 
    q) razionalizzare il quadro normativo, eventualmente raccogliendo
in codici o testi unici le norme attinenti  all'organizzazione  della
Corte dei conti e quelle attinenti allo svolgimento dei  procedimenti
non giurisdizionali; 
    r) apportare modifiche al codice della  giustizia  contabile,  di
cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 agosto 2016,  n.
174, al fine di prevedere interventi per il rimborso, da parte  delle
amministrazioni di appartenenza, delle  spese  legali  effettivamente
sostenute nei giudizi per responsabilita' amministrativa nel caso  di
sentenze o  provvedimenti  che  escludano  la  responsabilita'  degli
amministratori dipendenti di amministrazioni pubbliche in conseguenza
di atti e fatti connessi  con  lo  svolgimento  del  servizio  o  con
l'adempimento di obblighi istituzionali; 
    s) individuare atti degli enti locali di particolare rilevanza  e
complessita' sottoposti al controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20. 
  3. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di  concerto  con
il Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere, per  i
profili di competenza, della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  che  e'  reso  nel
termine di  quarantacinque  giorni  dalla  data  di  trasmissione  di
ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale  il  Governo
puo' comunque procedere. Sulle disposizioni che danno  attuazione  ai
principi e criteri direttivi di cui alle lettere a) e c) del comma 2,
in luogo del parere previsto dal primo periodo del presente comma, e'
acquisita, entro il medesimo termine ivi indicato, l'intesa  in  sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento  e  di  Bolzano.  Lo  schema  di  ciascun
decreto legislativo e'  successivamente  trasmesso  alle  Camere  per
l'espressione dei pareri delle  Commissioni  parlamentari  competenti
per materia e per  i  profili  finanziari,  che  si  pronunciano  nel
termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione,  decorso
il quale i decreti  legislativi  possono  essere  comunque  adottati.
Qualora il  termine  previsto  per  l'espressione  del  parere  delle
Commissioni  parlamentari  scada  nei   quarantacinque   giorni   che
precedono la scadenza del termine di delega previsto dal  comma  1  o
successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni. 
  4. I decreti legislativi di cui al comma 1  abrogano  espressamente
tutte le  disposizioni  oggetto  di  riordino  o  comunque  con  essi
incompatibili o  superate  e  recano  le  opportune  disposizioni  di
coordinamento,  anche  di  natura  transitoria,  in  relazione   alle
disposizioni  non  abrogate  o  non   modificate,   introducendo   le
necessarie modifiche al codice  della  giustizia  contabile,  di  cui
all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174. 
  5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore  di  ciascuno  dei
decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare uno o
piu'  decreti  legislativi   recanti   disposizioni   integrative   e
correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di  cui  al
comma 2 e della procedura di cui al comma 3. 
  6. Nelle more dell'attuazione del principio  di  cui  al  comma  2,
lettera c), il consiglio di presidenza della Corte dei conti assicura
che la Corte e i suoi presidi territoriali siano dotati di  personale
in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede  e  di
ciascun  magistrato,  con  particolare  riferimento   alle   esigenze
connesse allo svolgimento delle funzioni consultive e di controllo. 
  7. Fermo restando quanto previsto dal comma 8, dall'attuazione  del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. A tale fine,  le  amministrazioni  competenti
provvedono agli adempimenti relativi ai decreti legislativi di cui al
presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  8. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione  delle
deleghe di cui ai commi 1 e 5 sono corredati di una relazione tecnica
che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi  ovvero  dei
nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei  corrispondenti  mezzi
di copertura. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, qualora  i  decreti  legislativi  adottati  in
attuazione del comma 2, lettere a), c), d), g),  i),  p)  e  r),  del
presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non  trovino
compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse  di
cui al comma 9 del presente articolo, i suddetti decreti  legislativi
sono emanati solo successivamente o  contestualmente  all'entrata  in
vigore dei  provvedimenti  legislativi  che  stanzino  le  occorrenti
risorse finanziarie. 
  9. Ai fini del secondo periodo del comma 8 e' autorizzata la  spesa
di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Alla  relativa
copertura  si  provvede  mediante  corrispondente   riduzione   delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2025, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta l'art.  172  del  codice  della  giustizia
          contabile,  di  cui  all'allegato  1  annesso  al   decreto
          legislativo 26 agosto 2016, n.  174  (Codice  di  giustizia
          contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7
          agosto 2015, n.  124),  pubblicato  nel  S.O.  n.  41  alla
          Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2016, n. 209:  
                «Art. 172 (Tipologie di giudizio). - 1. La Corte  dei
          conti giudica: 
                  a) sui ricorsi contro  i  provvedimenti  definitivi
          dell'amministrazione finanziaria,  o  ente  impositore,  in
          materia di rimborso di quote  d'imposta  inesigibili  e  di
          quote inesigibili degli altri proventi erariali; 
                  b)  sui   ricorsi   contro   ritenute,   a   titolo
          cautelativo, su stipendi e altri emolumenti di funzionari e
          agenti statali; 
                  c)  sui  ricorsi  per  interpretazione  del  titolo
          giudiziale di cui all'articolo 211; 
                  d) su altri giudizi ad istanza di  parte,  previsti
          dalla  legge  e  comunque  nelle  materie  di  contabilita'
          pubblica, nei quali siano interessati anche persone o  enti
          diversi dallo Stato.» 
              - Si riporta l'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n.
          15,    recante    delega     al     Governo     finalizzata
          all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro  pubblico
          e   alla   efficienza   e   trasparenza   delle   pubbliche
          amministrazioni  nonche'  disposizioni  integrative   delle
          funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia  e
          del  lavoro  e  alla  Corte  dei  conti,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53: 
                «Art. 11 (Corte dei Conti). - 1. Le  disposizioni  di
          delega della presente legge non si applicano alle  funzioni
          della Corte dei conti che restano disciplinate dalle  norme
          vigenti in materia, come integrate dalle  disposizioni  del
          presente articolo. 
                2. La  Corte  dei  conti,  anche  a  richiesta  delle
          competenti  Commissioni   parlamentari,   puo'   effettuare
          controlli  su  gestioni  pubbliche  statali  in  corso   di
          svolgimento. Ove  accerti  gravi  irregolarita'  gestionali
          ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi  di
          attuazione stabiliti da  norme,  nazionali  o  comunitarie,
          ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua,  in
          contraddittorio con l'amministrazione, le cause e provvede,
          con decreto motivato  del  Presidente,  su  proposta  della
          competente  sezione,  a  darne  comunicazione,  anche   con
          strumenti  telematici  idonei  allo  scopo,   al   Ministro
          competente. Questi, con decreto da comunicare al Parlamento
          e alla presidenza della Corte,  sulla  base  delle  proprie
          valutazioni, anche di  ordine  economico-finanziario,  puo'
          disporre la sospensione dell'impegno di somme stanziate sui
          pertinenti capitoli di spesa.  Qualora  emergano  rilevanti
          ritardi  nella  realizzazione   di   piani   e   programmi,
          nell'erogazione di contributi ovvero nel  trasferimento  di
          fondi,  la  Corte  ne  individua,  in  contraddittorio  con
          l'amministrazione,  le  cause,  e  provvede,  con   decreto
          motivato  del  Presidente,  su  proposta  della  competente
          sezione, a  darne  comunicazione  al  Ministro  competente.
          Entro sessanta giorni l'amministrazione competente adotta i
          provvedimenti idonei a  rimuovere  gli  impedimenti,  ferma
          restando la facolta' del Ministro, con proprio  decreto  da
          comunicare alla presidenza della Corte,  di  sospendere  il
          termine stesso per il tempo ritenuto necessario  ovvero  di
          comunicare, al Parlamento ed alla presidenza  della  Corte,
          le  ragioni  che  impediscono  di  ottemperare  ai  rilievi
          formulati dalla Corte. 
                3. Le sezioni regionali di controllo della Corte  dei
          conti, di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno
          2003, n. 131,  previo  concerto  con  il  Presidente  della
          Corte, possono fare applicazione delle disposizioni di  cui
          al comma  2  del  presente  articolo  nei  confronti  delle
          gestioni pubbliche regionali o degli enti  locali.  In  tal
          caso la  facolta'  attribuita  al  Ministro  competente  si
          intende  attribuita  ai  rispettivi  organi  di  governo  e
          l'obbligo di riferire al Parlamento  e'  da  adempiere  nei
          confronti delle rispettive Assemblee elettive. 
                4. All'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n.  131,
          e successive modificazioni, dopo il comma 8 e' aggiunto  il
          seguente: «8-bis. Le sezioni regionali di  controllo  della
          Corte dei conti possono essere  integrate,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica, da  due  componenti
          designati, salva diversa  previsione  dello  statuto  della
          Regione, rispettivamente  dal  Consiglio  regionale  e  dal
          Consiglio delle autonomie locali oppure,  ove  tale  organo
          non sia  stato  istituito,  dal  Presidente  del  Consiglio
          regionale su indicazione delle associazioni rappresentative
          dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti
          componenti sono scelti  tra  persone  che,  per  gli  studi
          compiuti e  le  esperienze  professionali  acquisite,  sono
          particolarmente  esperte  nelle  materie   aziendalistiche,
          economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi
          durano in carica cinque anni e nonsono  riconfermabili.  Lo
          status dei predetti componenti e' equiparato  a  tutti  gli
          effetti,  per  la  durata  dell'incarico,  a   quello   dei
          consiglieri della Corte dei conti, con oneri  finanziari  a
          carico della Regione. La nomina e' effettuata  con  decreto
          del Presidente della Repubblica, con le modalita'  previste
          dal secondo  comma  dell'articolo  unico  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385». 
                5.  Il  comma  61  dell'articolo  3  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, e' abrogato. 
                6. Gli atti, i documenti e le notizie  che  la  Corte
          dei conti puo' acquisire ai sensi dell'articolo 3, comma 8,
          della legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  e  delle  norme  ivi
          richiamate, sono  anche  quelli  formati  o  conservati  in
          formato elettronico. 
                7. Il Presidente della Corte dei conti, quale  organo
          di governo dell'istituto, sentito il parere dei  presidenti
          di sezione della Corte medesima,  presenta  annualmente  al
          Parlamento, e comunica al  Governo,  la  relazione  di  cui
          all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2007,  n.
          244. Ne trasmette copia al Consiglio  di  presidenza  della
          Corte  dei  conti.  Esercita  ogni   altra   funzione   non
          espressamente attribuita da norme di legge ad altri  organi
          collegiali o monocratici della Corte. Provvede, sentito  il
          Consiglio  di  presidenza,   ad   autorizzare,   nei   casi
          consentiti dalle norme, gli incarichi  extra-istituzionali,
          con o senza collocamento in  posizione  di  fuori  ruolo  o
          aspettativa. Revoca, sentito il  Consiglio  di  presidenza,
          gli incarichi extra-istituzionali in corso di  svolgimento,
          per sopravvenute esigenze di  servizio  della  Corte.  Puo'
          esercitare la  facolta'  di  cui  all'articolo  41,  ultimo
          capoverso, del testo unico  delle  leggi  sulla  Corte  dei
          conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.  Si
          applica  al  Presidente  della  Corte  dei  conti,  per  la
          composizione  nominativa  e  per  la  determinazione  delle
          competenze delle sezioni riunite, in ogni funzione  a  esse
          attribuita, ferme restando le previsioni organiche  vigenti
          alla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  la
          disposizione di cui all'articolo  1,  quinto  comma,  della
          legge 27 aprile 1982, n. 186, introdotto  dall'articolo  54
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
                8. Il Consiglio di presidenza della Corte dei  conti,
          quale  organo   di   amministrazione   del   personale   di
          magistratura, esercita le funzioni  ad  esso  espressamente
          attribuite da norme di legge. E'  composto  dal  Presidente
          della Corte, che lo presiede, dal Presidente aggiunto,  dal
          Procuratore  generale,  da   quattro   rappresentanti   del
          Parlamento  eletti  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  1,
          lettera  d),  della  legge  27  aprile  1982,  n.  186,   e
          successive modificazioni,  e  dell'articolo  18,  comma  3,
          della legge 21 luglio 2000, n. 205, e da quattro magistrati
          eletti da tutti i magistrati della Corte. Alle  sedute  del
          Consiglio, tranne  quelle  in  sede  disciplinare,  possono
          partecipare  il  Segretario  generale  della  Corte  ed  il
          magistrato addetto alla presidenza con funzioni di capo  di
          gabinetto. Qualora, per specifiche questioni, uno  dei  due
          sia designato relatore, lo stesso ha diritto  di  voto  per
          espressa delega del Presidente della Corte. Ferme  restando
          la  promozione  dell'azione  disciplinare  da   parte   del
          Procuratore generale e la relativa procedura, il Presidente
          della Corte ha le funzioni di iniziativa nel sottoporre  al
          Consiglio di presidenza  gli  affari  da  trattare  e  puo'
          disporre che le questioni siano previamente istruite  dalle
          commissioni ovvero sottoposte direttamente  al  plenum.  Il
          Consiglio di presidenza, su proposta del  Presidente  della
          Corte, adotta idonei indicatori e strumenti di monitoraggio
          per misurare i livelli delle  prestazioni  lavorative  rese
          dai magistrati. Il Presidente e i componenti del  Consiglio
          di   presidenza   rispondono,   per   i    danni    causati
          nell'esercizio delle proprie funzioni, soltanto nei casi di
          dolo o colpa grave. 
                9. Per lo svolgimento delle funzioni di controllo  di
          cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e' autorizzata  la
          spesa di 5 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno  2009.
          All'onere  conseguente  si  provvede   mediante   riduzione
          lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi  alle
          autorizzazioni di spesa come determinate  dalla  Tabella  C
          allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203. 
                10. Il presente articolo entra in  vigore  il  giorno
          successivo a  quello  della  pubblicazione  della  presente
          legge nella  Gazzetta  Ufficiale.  Il  termine,  decorrente
          dalla data di  scadenza  del  Consiglio  di  presidenza  in
          carica, entro il quale il Presidente della Corte dei  conti
          indice le elezioni per il rinnovo  della  composizione  del
          Consiglio medesimo, e' prorogato al 7 maggio 2009.». 
              - Si riporta l'articolo 8 del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281,  recante  definizione  ed  ampliamento
          delle  attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano ed  unificazione,  per  le  materie  ed  i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei comuni, con la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997,
          n. 202: 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Si riporta l'articolo 17, comma  2,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196,  recante  legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica, pubblicata nel S.O n. 245  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009: 
                «Art.  17  (Copertura  finanziaria  delle  leggi).  -
          (omissis) 
                2. Le leggi di  delega  comportanti  oneri  recano  i
          mezzi di copertura necessari per  l'adozione  dei  relativi
          decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
          delega, per la complessita' della materia trattata, non sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura.».