Art. 4
Disposizioni sanzionatorie per i responsabili
dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC
1. Fatto salvo l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilita'
ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come
modificato dall'articolo 1 della presente legge, al pubblico
ufficiale responsabile dell'attuazione dei procedimenti connessi al
PNRR-PNC, in relazione ai quali si verifichi, per fatto allo stesso
imputabile, un ritardo superiore al 10 per cento rispetto al tempo
stabilito per la conclusione del procedimento, si applica, sulla base
della gravita' della colpa, una sanzione pecuniaria da euro 150 fino
a due annualita' del proprio trattamento economico complessivo annuo
lordo. La sanzione e' irrogata nelle forme e con le garanzie di cui
alla parte II, titolo V, capo III, del codice della giustizia
contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.
Note all'art. 4:
- Per il testo dell'articolo 1 della legge 14 gennaio
1994, n. 20 si veda nelle note all'articolo 1;
- Per il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 si
veda nelle note all'articolo 3.