Art. 4 
 
            Disposizioni sanzionatorie per i responsabili 
        dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC 
 
  1. Fatto salvo l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilita'
ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio  1994,  n.  20,  come
modificato  dall'articolo  1  della  presente  legge,   al   pubblico
ufficiale responsabile dell'attuazione dei procedimenti  connessi  al
PNRR-PNC, in relazione ai quali si verifichi, per fatto  allo  stesso
imputabile, un ritardo superiore al 10 per cento  rispetto  al  tempo
stabilito per la conclusione del procedimento, si applica, sulla base
della gravita' della colpa, una sanzione pecuniaria da euro 150  fino
a due annualita' del proprio trattamento economico complessivo  annuo
lordo. La sanzione e' irrogata nelle forme e con le garanzie  di  cui
alla parte II,  titolo  V,  capo  III,  del  codice  della  giustizia
contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo dell'articolo 1 della legge  14  gennaio
          1994, n. 20 si veda nelle note all'articolo 1; 
              - Per il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174  si
          veda nelle note all'articolo 3.