Art. 5 
 
Modifica all'articolo 19 della  legge  3  aprile  1979,  n.  103,  in
  materia di responsabilita' degli avvocati e procuratori dello Stato 
 
  1. All'articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, e'  aggiunto,
in fine, il seguente comma: 
    «La responsabilita' degli avvocati e procuratori dello  Stato  e'
disciplinata dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, i cui principi,  ivi
compresi i limiti dettati dall'articolo 8, comma  3,  della  predetta
legge, si applicano anche alle azioni di responsabilita' esercitabili
dalla Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20». 
  2. Le disposizioni del terzo comma dell'articolo 19 della  legge  3
aprile 1979, n. 103, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si
applicano anche ai procedimenti in corso  non  definiti  e  a  quelli
definiti nei quali, alla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, non e' stato ancora eseguito  il  pagamento,  anche  parziale,
delle somme dovute derivanti da condanna. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19  della  legge  3
          aprile   1979,   n.   103    (Modifiche    dell'ordinamento
          dell'Avvocatura dello  Stato),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 99 del 9 aprile 1979,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 19. - Gli avvocati e procuratori dello Stato: 
                  trattano gli affari contenziosi e  consultivi  loro
          assegnati; 
                  in caso di divergenza di opinioni nella trattazione
          di  detti  affari  con  l'avvocato  generale,  con  i  vice
          avvocati generali o con  l'avvocato  distrettuale,  possono
          chiedere, presentando relazione scritta, la  pronuncia  del
          comitato consultivo e,  se  questa  e'  contraria  al  loro
          avviso, di essere sostituiti nella trattazione  dell'affare
          per cui e' sorta la divergenza di opinioni; 
                  possono essere sostituiti nella  trattazione  degli
          affari loro affidati in  caso  di  assenza,  impedimento  o
          giustificata ragione; quando ricorrano gravi motivi possono
          essere    sostituiti,    con    provvedimento     motivato,
          dall'avvocato generale o dall'avvocato  distrettuale  dello
          Stato. Avverso  tale  provvedimento  puo'  essere  proposto
          ricorso entro trenta giorni al consiglio degli  avvocati  e
          procuratori dello Stato. 
                I  procuratori  dello  Stato  provvedono   anche   al
          servizio di procura per le cause trattate dagli avvocati  e
          dagli   altri   procuratori   dello   Stato,   secondo   le
          disposizioni dei dirigenti degli uffici, cui sono addetti. 
                La responsabilita' degli avvocati e procuratori dello
          Stato e' disciplinata dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, i
          cui principi, ivi compresi i limiti  dettati  dall'articolo
          8, comma 3, della predetta legge, si applicano  anche  alle
          azioni di  responsabilita'  esercitabili  dalla  Corte  dei
          conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20.»