Art. 5
Modifica all'articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, in
materia di responsabilita' degli avvocati e procuratori dello Stato
1. All'articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
«La responsabilita' degli avvocati e procuratori dello Stato e'
disciplinata dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, i cui principi, ivi
compresi i limiti dettati dall'articolo 8, comma 3, della predetta
legge, si applicano anche alle azioni di responsabilita' esercitabili
dalla Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20».
2. Le disposizioni del terzo comma dell'articolo 19 della legge 3
aprile 1979, n. 103, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si
applicano anche ai procedimenti in corso non definiti e a quelli
definiti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, non e' stato ancora eseguito il pagamento, anche parziale,
delle somme dovute derivanti da condanna.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 3
aprile 1979, n. 103 (Modifiche dell'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 9 aprile 1979, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 19. - Gli avvocati e procuratori dello Stato:
trattano gli affari contenziosi e consultivi loro
assegnati;
in caso di divergenza di opinioni nella trattazione
di detti affari con l'avvocato generale, con i vice
avvocati generali o con l'avvocato distrettuale, possono
chiedere, presentando relazione scritta, la pronuncia del
comitato consultivo e, se questa e' contraria al loro
avviso, di essere sostituiti nella trattazione dell'affare
per cui e' sorta la divergenza di opinioni;
possono essere sostituiti nella trattazione degli
affari loro affidati in caso di assenza, impedimento o
giustificata ragione; quando ricorrano gravi motivi possono
essere sostituiti, con provvedimento motivato,
dall'avvocato generale o dall'avvocato distrettuale dello
Stato. Avverso tale provvedimento puo' essere proposto
ricorso entro trenta giorni al consiglio degli avvocati e
procuratori dello Stato.
I procuratori dello Stato provvedono anche al
servizio di procura per le cause trattate dagli avvocati e
dagli altri procuratori dello Stato, secondo le
disposizioni dei dirigenti degli uffici, cui sono addetti.
La responsabilita' degli avvocati e procuratori dello
Stato e' disciplinata dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, i
cui principi, ivi compresi i limiti dettati dall'articolo
8, comma 3, della predetta legge, si applicano anche alle
azioni di responsabilita' esercitabili dalla Corte dei
conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20.»