Art. 6
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si
applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con
sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della
presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 gennaio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio