Art. 6 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  a),  si
applicano ai procedimenti e ai giudizi  pendenti,  non  definiti  con
sentenza passata in giudicato alla data di entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 7 gennaio 2026 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
Visto, il Guardasigilli: Nordio