Art. 15 
 
Proroga  di  termini  in  materie   di   competenza   del   Ministero
  dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 
 
  1. Al fine di tutelare l'integrita' delle  prove  sperimentali  dai
rischi  derivanti  da  atti  vandalici,   l'autorizzazione   di   cui
all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, non
e'  soggetta,  ove  previsto,  all'obbligo  di  pubblicazione   della
localizzazione geografica dei siti sperimentali autorizzati. 
  2. All'articolo 19, comma 1-quater, del decreto-legge  27  dicembre
2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2025, n. 15, relativo alla  stipula  di  contratti  assicurativi  per
rischi  catastrofali  da  parte   delle   imprese   della   pesca   e
dell'acquacoltura, le parole: «al 31 dicembre 2025»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al 31 marzo 2026». 
  3. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023,  n.
215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024,  n.
18, relativo ai i termini per la  notifica  degli  atti  di  recupero
degli aiuti di Stato,  le  parole:  «e  il  31  dicembre  2025»  sono
sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2027».