Art. 2
Limiti dell'indebitamento
1. Le emissioni dei prestiti devono essere effettuate, oltre che
nel rispetto del limite stabilito annualmente dalla legge di
approvazione del bilancio di previsione dello Stato, altresi'
attenendosi ai limiti di cui al presente decreto e secondo gli
obiettivi dal medesimo indicati. I titoli possono avere qualunque
durata determinata sulla base del contemperamento dell'esigenza di
acquisire il gradimento dei mercati, con quella di contenere il costo
complessivo dell'indebitamento in un'ottica di medio-lungo periodo,
considerata l'esigenza di protezione dal rischio di rifinanziamento e
di esposizione a mutamenti dei tassi di interesse.
2. Il Dipartimento del Tesoro effettua emissioni di prestiti in
modo che, al termine dell'anno finanziario 2026, e rispetto
all'ammontare nominale complessivo dei titoli di Stato in
circolazione a quella data, la quota dei titoli a breve termine si
attesti tra il 3% e l'8%, la quota dei titoli «nominali» a tasso
fisso a medio-lungo termine tra il 65% e l'80%, la quota dei titoli
«nominali» a tasso variabile tra il 4% e il 10%; inoltre, la quota
dei titoli «reali» indicizzati non deve superare il 15% e la quota
dei prestiti emessi sui mercati esteri non deve eccedere il 5%.
3. Il Dipartimento del Tesoro puo' effettuare, inoltre, con le
modalita' di cui al presente decreto, operazioni di assegnazione di
titoli per particolari finalita' previste dalla normativa.