Art. 2 
 
                      Limiti dell'indebitamento 
 
  1. Le emissioni dei prestiti devono essere  effettuate,  oltre  che
nel  rispetto  del  limite  stabilito  annualmente  dalla  legge   di
approvazione  del  bilancio  di  previsione  dello  Stato,   altresi'
attenendosi ai limiti di  cui  al  presente  decreto  e  secondo  gli
obiettivi dal medesimo indicati. I  titoli  possono  avere  qualunque
durata determinata sulla base del  contemperamento  dell'esigenza  di
acquisire il gradimento dei mercati, con quella di contenere il costo
complessivo dell'indebitamento in un'ottica di  medio-lungo  periodo,
considerata l'esigenza di protezione dal rischio di rifinanziamento e
di esposizione a mutamenti dei tassi di interesse. 
  2. Il Dipartimento del Tesoro effettua  emissioni  di  prestiti  in
modo  che,  al  termine  dell'anno  finanziario  2026,   e   rispetto
all'ammontare  nominale  complessivo   dei   titoli   di   Stato   in
circolazione a quella data, la quota dei titoli a  breve  termine  si
attesti tra il 3% e l'8%, la quota  dei  titoli  «nominali»  a  tasso
fisso a medio-lungo termine tra il 65% e l'80%, la quota  dei  titoli
«nominali» a tasso variabile tra il 4% e il 10%;  inoltre,  la  quota
dei titoli «reali» indicizzati non deve superare il 15%  e  la  quota
dei prestiti emessi sui mercati esteri non deve eccedere il 5%. 
  3. Il Dipartimento del Tesoro  puo'  effettuare,  inoltre,  con  le
modalita' di cui al presente decreto, operazioni di  assegnazione  di
titoli per particolari finalita' previste dalla normativa.