Art. 3 
 
             Operazioni di gestione del debito pubblico 
 
  1. Il  Dipartimento  del  Tesoro,  sulla  base  delle  informazioni
disponibili e delle condizioni di mercato, puo' effettuare operazioni
di  gestione  del  debito  pubblico,  ricorrendo  anche  a  strumenti
finanziari derivati. Tali operazioni, in  funzione  delle  specifiche
caratteristiche di ciascuna di esse, possono avere come obiettivo  il
contenimento del costo complessivo  del  debito,  la  protezione  dai
rischi  di  mercato  e  di  rifinanziamento   del   debito,   nonche'
l'efficiente funzionamento  del  mercato  secondario  dei  titoli  di
Stato. 
  2. Le operazioni di scambio o riacquisto di titoli  di  Stato  sono
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione II. Le  stesse  possono  essere  effettuate
anche  mediante  sistemi  telematici  di  negoziazione.  In  ciascuna
operazione, il Dipartimento del Tesoro, ove considerato necessario in
funzione delle condizioni di mercato, puo' procedere al riacquisto di
titoli in modo che il volume residuo in circolazione di  ciascuno  di
essi sia tale da garantire  adeguate  condizioni  di  liquidita'  sul
mercato secondario. 
  3. Alle operazioni di  scambio  o  di  riacquisto  di  titoli  sono
ammessi  a  partecipare   esclusivamente   gli   operatori   iscritti
nell'elenco degli specialisti in titoli di Stato. 
  4. In forza dell'art. 3, comma 2,  del  testo  unico,  i  pagamenti
conseguenti alle operazioni  di  cui  al  presente  articolo  possono
avvenire anche in deroga a quanto stabilito dall'art.  24,  comma  2,
della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  considerazione  delle
specificita' connesse a tali operazioni.