Art. 3
Operazioni di gestione del debito pubblico
1. Il Dipartimento del Tesoro, sulla base delle informazioni
disponibili e delle condizioni di mercato, puo' effettuare operazioni
di gestione del debito pubblico, ricorrendo anche a strumenti
finanziari derivati. Tali operazioni, in funzione delle specifiche
caratteristiche di ciascuna di esse, possono avere come obiettivo il
contenimento del costo complessivo del debito, la protezione dai
rischi di mercato e di rifinanziamento del debito, nonche'
l'efficiente funzionamento del mercato secondario dei titoli di
Stato.
2. Le operazioni di scambio o riacquisto di titoli di Stato sono
disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal
direttore della Direzione II. Le stesse possono essere effettuate
anche mediante sistemi telematici di negoziazione. In ciascuna
operazione, il Dipartimento del Tesoro, ove considerato necessario in
funzione delle condizioni di mercato, puo' procedere al riacquisto di
titoli in modo che il volume residuo in circolazione di ciascuno di
essi sia tale da garantire adeguate condizioni di liquidita' sul
mercato secondario.
3. Alle operazioni di scambio o di riacquisto di titoli sono
ammessi a partecipare esclusivamente gli operatori iscritti
nell'elenco degli specialisti in titoli di Stato.
4. In forza dell'art. 3, comma 2, del testo unico, i pagamenti
conseguenti alle operazioni di cui al presente articolo possono
avvenire anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 24, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in considerazione delle
specificita' connesse a tali operazioni.