Art. 4 
 
Contenimento del rischio di credito  nelle  operazioni  in  strumenti
                         finanziari derivati 
 
  1. Al fine di ridurre i rischi connessi a  eventuali  inadempimenti
delle controparti di operazioni  in  strumenti  finanziari  derivati,
tali operazioni sono concluse solo  con  istituzioni  finanziarie  di
elevata affidabilita'. Nel  valutare  il  merito  del  credito  delle
predette istituzioni, si tiene conto della valutazione espressa dalle
principali  agenzie  di  rating  tra  quelle   che   effettuano   una
valutazione del merito di credito, ai sensi del regolamento  (CE)  n.
1060/2009 del 16 settembre 2009, e successive modifiche. 
  2. Ove  ne  ravvisi  l'opportunita'  per  la  gestione  del  debito
pubblico,  il  Dipartimento  del  Tesoro  pone  in  essere,  con   le
controparti di operazioni in strumenti finanziari  derivati,  accordi
finalizzati alla reciproca prestazione di garanzie  (collateral),  ai
sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1-bis, del testo unico. 
  3. Con riferimento agli accordi di cui al comma  2,  la  soglia  di
esposizione prevista dall'art. 6, comma 1, lettera  b),  del  decreto
ministeriale n. 103382 del 20 dicembre 2017 e' pari a un miliardo  di
euro  per  l'anno  finanziario  2026.  L'esposizione   rilevante   e'
calcolata come media delle  valutazioni  settimanali  effettuate  dal
Dipartimento del Tesoro sulla totalita' delle posizioni in  strumenti
derivati in essere con ciascuna controparte nell'ultimo trimestre del
2025.