Art. 4
Contenimento del rischio di credito nelle operazioni in strumenti
finanziari derivati
1. Al fine di ridurre i rischi connessi a eventuali inadempimenti
delle controparti di operazioni in strumenti finanziari derivati,
tali operazioni sono concluse solo con istituzioni finanziarie di
elevata affidabilita'. Nel valutare il merito del credito delle
predette istituzioni, si tiene conto della valutazione espressa dalle
principali agenzie di rating tra quelle che effettuano una
valutazione del merito di credito, ai sensi del regolamento (CE) n.
1060/2009 del 16 settembre 2009, e successive modifiche.
2. Ove ne ravvisi l'opportunita' per la gestione del debito
pubblico, il Dipartimento del Tesoro pone in essere, con le
controparti di operazioni in strumenti finanziari derivati, accordi
finalizzati alla reciproca prestazione di garanzie (collateral), ai
sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1-bis, del testo unico.
3. Con riferimento agli accordi di cui al comma 2, la soglia di
esposizione prevista dall'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto
ministeriale n. 103382 del 20 dicembre 2017 e' pari a un miliardo di
euro per l'anno finanziario 2026. L'esposizione rilevante e'
calcolata come media delle valutazioni settimanali effettuate dal
Dipartimento del Tesoro sulla totalita' delle posizioni in strumenti
derivati in essere con ciascuna controparte nell'ultimo trimestre del
2025.